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CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 31506/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13341-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 913/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 884/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di € 17.439,28 per retribuzioni dei mesi di marzo-agosto 2016 e premio annuo per lo stesso anno oltre accessori di legge e spese. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.13341/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2023 CC Il Tribunale di Bolognarespinse l’opposizione e la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In vista dell’udienza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato memoria , alla quale ha allegato verbale di conciliazione stragiudiziale della controversia, ed ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Dal verbale di conciliazione stragiudiziale del 23.6.2020, allegato alla istanza di estinzione depositata il 7 giugno 2023, si evince che le parti hanno inteso conciliare ogni controversia connessa al rapporto di lavoro tra loro intercorso ivi compresa la presente iscritta al n. 13341 del 2019 (cfr. premesse del verbale di conciliazione in atti)per pervenire ad un bonario componimento alle condizioni specificate nel verbale, rinunciando reciprocamente a coltivarli ed impegnandosi a depositare istanza di estinzione, e con compensazione delle spese di lite (cfr. specificatamente al riguardo i punti 10 e 11 del verbale allegato all’istanza di rinuncia depositata da Telecom).

Dagli atti emerge evidente che è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti che hanno concordemente definito anche la regolazione delle spese.

Va perciò dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in adesione a quanto dalle stesse convenuto nel verbale di conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13341-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 913/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 884/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di € 17.439,28 per retribuzioni dei mesi di marzo-agosto 2016 e premio annuo per lo stesso anno oltre accessori di legge e spese. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.13341/2019 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC Il Tribunale di Bolognarespinse l’opposizione e la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In vista dell’udienza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato memoria , alla quale ha allegato verbale di conciliazione stragiudiziale della controversia, ed ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Dal verbale di conciliazione stragiudiziale del 23.6.2020, allegato alla istanza di estinzione depositata il 7 giugno 2023, si evince che le parti hanno inteso conciliare ogni controversia connessa al rapporto di lavoro tra loro intercorso ivi compresa la presente iscritta al n. 13341 del 2019 (cfr. premesse del verbale di conciliazione in atti)per pervenire ad un bonario componimento alle condizioni specificate nel verbale, rinunciando reciprocamente a coltivarli ed impegnandosi a depositare istanza di estinzione, e con compensazione delle spese di lite (cfr. specificatamente al riguardo i punti 10 e 11 del verbale allegato all’istanza di rinuncia depositata da Telecom). Dagli atti emerge evidente che è venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti che hanno concordemente definito anche la regolazione delle spese. Va perciò dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese in adesione a quanto dalle stesse convenuto nel verbale di conciliazione. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
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