CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti le pene concordate tra le parti, in ordine alle violazioni della disciplina sugli stupefacenti loro rispettivamente ascritte, ritenuta la continuazione tra le stesse. A sostegno del ricorso il Bruzzese ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione dei singoli aumenti di pena disposti per i delitti riconosciuti come avvinti dalla continuazione. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena disposti per la continuazione, sul rilievo che questi non avrebbero rispettato "alcun principio di proporzionalità tra gli stessi", e sarebbe da ritenersi, pertanto, del tutto irragionevoli ed arbitrari. Con un secondo motivo di ricorso, inoltre, il Veliu ha dedotto il difetto di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed in particolare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2, D.P.R. n. 309/1990. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. Quanto alle deduzioni di entrambi i ricorrenti in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione, infatti, deve ricordarsi che per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Quanto, invece, al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Veliu, deve rilevarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto - nel caso in esame nemmeno specificati - che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842). La declaratoria .d'inammissibtà totale dei ricorsi comporta., ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i ricorsi sono stati proposti determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 novembre 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] LucianoJpperiali Geppinó a [OSCURATO:PERSONA]