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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43976/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/12/2020, confermava fa condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 04/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione per il reato tentato poiché pur essendo stata riconosciuta la recidiva la diminuzione ex art. 56 c.p. doveva essere effettuata nella misura di 2/3.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo la formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-; e nel calcolo della pena massima per il tentativo deve operarsi certamente la riduzione minima di un terzo come correttamente operato dalla corte di appello.

Difatti ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, Rv. 265578).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Etenore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente k Ur i PIE 11ESSINI D'AGOSTINI Li o E P ° S t -14,:níp,- A 2 9 V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 10/12/2020, confermava fa condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 04/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione per il reato tentato poiché pur essendo stata riconosciuta la recidiva la diminuzione ex art. 56 c.p. doveva essere effettuata nella misura di 2/3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-; e nel calcolo della pena massima per il tentativo deve operarsi certamente la riduzione minima di un terzo come correttamente operato dalla corte di appello. Difatti ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, Rv. 265578). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Etenore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente k Ur i PIE 11ESSINI D'AGOSTINI Li o E P ° S t -14,:níp,- A 2 9 V
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