CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 27652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1200 di multa in ordine a undici episodi di furto aggravati dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla esposizione alla pubblica fede commessi in varie località della provincia di Milano nell'anno 2013 (artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). Costantinescu è stato ritenuto responsabile, sulla base dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza apposte nei pressi di sportelli bancomat e dei tabulati telefonici dell'utenza a lui in uso, dei furti in concorso con altre persone attuati con il sistema c.d. "cash trapping", ovvero introduzione nello sportello automatico di una tessera bancomat di conto corrente intestato a un complice, introduzione nella bocchetta di erogazione, poco prima della fuoriuscita delle banconote, di un piccolo strumento in modo tale da mandare in blocco l'impianto, che per tale ragione, pur fornendo la somma, non contabilizza l'addebito. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge ed in particolare dell'art. 360 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza apposte dalle banche a presidio degli sportelli bancomat, valorizzate dai giudici di merito ai fini dell'affermazione della responsabilità, erano state estratte e trasposte in supporti magnetici dalla polizia giudiziaria senza rispettare le forme del contraddittorio previsto dall'art. 360 cod. proc. pen., con un'attività che non poteva essere definita di mera copiatura, sicché si tratterebbe si prova inutilizzabile. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 625 n. 7 cod. pen. La corte avrebbe ritenuta integrata l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, nonostante gli sportelli bancomat fossero stati presidiati tramite il sistema di videosorveglianza, che ne garantiva una custodia diretta e continua da parte del proprietario. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, che investe il profilo della natura delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza e quello della natura dell'attività di estrazione di dette immagini, è infondato. 2.1. Quanto al primo profilo si osserva che le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, nell'ambito del procedimento penale vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen., mentre le immagini estratte da sistemi di videoregistrazione in luoghi pubblici effettuate al di fuori del procedimento penale sono, a tuti gli effetti, prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, dep. 2006, Rv. 2342671). In quanto prove documentali, dunque, possono essere prodotte dalle parti ed entrano a far parte del compendio probatorio valutabile dal giudice ai fini della affermazione della responsabilità penale. 2.2. Quanto al secondo profilo si ricorda che la polizia giudiziaria, ex art. 354 cod. proc. pen, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero, può compiere accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, quando vi è il pericolo che le tracce del reato, le cose o i luoghi si alterino, si disperdano o subiscano modificazioni. Il rilievo/accertamento cui si riferisce l'art. 354 cod. proc. pen è l' individuazione e la raccolta di dati materiali e si differenzia dall'accertamento tecnico che consiste, invece, nella valutazione critico comparativa effettuata sulla base di specifiche competenze tecniche. Il meccanismo procedurale di cui all'art. 360 cod. proc. pen., che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere attivato nel caso di specie, si riferisce non già alla mera raccolta del dato che non richiede conoscenze di tipo tecnico, bensì agli accertamenti tecnici veri e propri. Tale norma, infatti, prevede che quando gli accertamenti di cui all'art. 359 cod. proc. pen. ovvero gli "accertamenti, rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione per cui sono necessarie specifiche competenze" e per i quali il Pubblico Ministero può nominare un consulente tecnico, riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, il Pubblico Ministero deve dare avviso alle parti del giorno, ora e luogo di conferimento dell'incarico in modo da garantire loro la possibilità di nominare propri consulenti. Gli accertamenti previsti dall'art. 359 cod. proc. pen. e (nell'ipotesi di non ripetibilità) dall'art. 360 cod. proc. pen. sono, quindi, quelli che comportano studio e valutazioni critiche per lo più su basi tecnico-scientifiche. Sono estranei alla previsione delle predette norme i rilievi o meri accertamenti che si esauriscono in attività materiale di lettura, raccolta e conservazione e che non richiedono alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. In tal caso è consentito l'intervento diretto della polizia giudiziaria, che, nell'ipotesi di urgenza e senza le garanzie del contraddittorio di cui all'art.360 c.p.p., può procedere di sua iniziativa, in virtù del già richiamato art. 354 cod. proc. pen. Con tale norma il legislatore ha inteso attribuire alla polizia giudiziaria una mera raccolta di dati o, comunque, operazioni di carattere materiale che non comportino alcuna elaborazione critica e tantomeno di carattere scientifico, come confermato dal fatto che si fa riferimento ad accertamenti e non già ad "accertamenti tecnici" (in tal senso Sez. 3, 38087 del 02/07/2009, Cinti, Rv. 244928) . Ciò premesso l'attività di estrazione delle immagini da videoregistrazioni è operazione tecnica che non richiede specifiche competenze e in quanto tale non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., ma piuttosto accertamento urgente ex art 354 comma 2, ovvero attività effettuata dalla polizia giudiziaria per conservare cose pertinenti al reato. Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha stabilito che "l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti" (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072). 3.11 secondo motivo è infondato. Questa corte ha già chiarito che la pubblica fede si identifica con "il senso di affidamento verso la proprietà altrui nel quale confida colui che debba lasciare un bene incustodito" e che dunque l'esposizione alla pubblica fede non sussiste solo delle ipotesi in cui vi sia una sorveglianza modulata in modo tale da garantire un controllo costante e diretto sul bene, efficace nell'impedire la sottrazione. I sistemi di videosorveglianza, se non sono accompagnati dalla presenza costante di un soggetto che li visiona in diretta, consentono solo la individuazione a posteriore degli autori dell'azione delittuosa, sicché la loro adozione non vale ad escludere che il bene sia lasciato incustodito. Si è così sostenuto che "in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen" (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Nel caso oggetto del ricorso, dunque, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare la circostanza aggravante in esame, giacchè il bancomat era presidiato da un semplice sistema di telecamere che riprendevano gli avventori nell'atto di effettuare le operazioni. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico