CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 32638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 10001/2021 Roma,9 NOV , 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]__ 3Q [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino n. 24/2021 depositata in data 12.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOS1TATO (N CANCELP--R [OSCURATO:PERSONA] oggi, NOV. 20 2,( Pres. Adriana