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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 2025

Cassazione n. 08388/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricors o e la memoria ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso , per sopravvenuta carenza di interesse; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessain data 29 luglio 2025, e depositata il 30 luglio 2025, il Tribunale di Firenze, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Firenze che , in accoglimento della richiesta di aggravamento del Pubblico Ministero, aveva disposto l a misura cautelare della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari.

La misura cautelare della custodia in carcere è stata dispostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e trasportato 20.276,14 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, nonché 1.007,8 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana all’interno del bagagliaio di un’autovettura artatamente modificata con un doppiofondo motorizzato, l’11 gennaio 2024.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] S orbilli , articolando un unicomotivo, preceduto da una breve premessa.

Con il motivo, si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. p en. , p er i nosservanza dell’art. 276, commi 1 e 1-ter,cod. proc. pen., avendo riguardo sia all’omessa espo sizion e delle ragioni per le quali la contestata trasgressione sarebbetale da far ritenere l’originaria misura non più sufficiente a fronteggiare le esigenze cautelari, sia alla esclusione dellaconfigurabilità del la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Preliminarmente,si rappresenta che la Corte d’appello di Firenze, in data 2 5 febbraio 2025, ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente l’aggravamento della misura cautelare,poiché il personale di polizia giudiziaria, il 30 gennaio 2025, nel corso di un controllo presso l’abitazione del ricorrente,sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dopo aver suonato lungamente il citofono, non aveva ricevutoalcuna risposta.

Si deduce l’illegittimità del l’ordinanza impugnata in primo luogo perché il Tribunale del riesame ha omesso di rispondere alla censura della difesa in ordine all’insussistenza diragioni tali da far ritenere la trasgressione determinativa della inidoneità del l’originaria misura cautelare.

Si evidenzia , in proposito, che , per consolidata giurisprudenza di legittimità, a fronte del la violaz ione di una prescrizioneil giudice ha la facoltà di sostitu ire l a misura con altra più grave o cumulare diverse misure , qualora ritenga l’originaria misura non sufficiente a fronteggiare la situazione cautelare, senza che operi alcun automatismo (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 21405 del 23 marzo 2023).

Si deduce, poi,in secondo luogo, che il provvedimento impugnato omette di motivare circa la riconducibilità della violazione nella fattispecie di lieve entità, di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., sebbene la questione sia stata prospettata nell’appello cautelare, posto che la mancata risposta al citofono non è stata seguita da una effettiva verifica sulla effettiva assenza del ricorrente nell’abitazione e che lo stesso non si è reso responsabile di altre trasgressioni.

Si aggiungeche l’ordinanza impugnata fonda la propria motivazione su lla gravità dei fatti per i quali il ricorrente è stato condannato in primo grado e sullo “spessore criminale”dello stesso, senza esaminare le concrete modalità della condotta, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 6, n. 8071 del 01/03/2021).

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, nella sua requisitoria, ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, osservando che in relazione al reato per il quale è stata disposta la misura cautelare è intervenuta decisione irrevocabile di condanna in data 14 novembre 2025 (Sez. 6, n. 40832 del 14/11/2025).

4. Il ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si ripropongono le censure formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2.Il ricorso contesta la decisione che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, e, quindi, presuppone l’attualità della misura cautelare.

Tuttavia, come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, in relazione al reato per cui si procede è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva in data 14 novembre 2025 (Sez. 6, n. 40832 del 14/11/2025).

Di conseguenza, dal 14 novembre 2025, la misura cautelare ha cessato i suoi effetti, perché superata da un titolo esecutivo di pena, e, quindi, allo stato,l’attuale ricorrente non è più sottoposto a misura cautelare, bensì, eventualmente, ad esecuzione della pena.

3. Deve quindi applicarsi il principio generale, enunciato anche più volte dalle Sezioni Unite, secondo cui l’interesse che l'art. 568, comma 4 , cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve persistere fino al momento della decisione (cfr., in particolare, Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169 – 01, la quale, con riguardo ad una fattispecie relativa all'impugnazione di un provvedimento de libertate emesso dal giudice d'appello, ha ritenuto che fosse venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione in quanto, nelle more del ricorso, era divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva inflitta in secondo grado) Nel medesimo senso, numerose pronunce hanno specificamente affermato che, in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Suprema Corte(così Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285968 –01, e Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 – 01 ).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tuttavia, non segue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Invero, il ricorso per cassazione in esame è stato presentato in data 14 agosto 2025, ossia diversi mesi prima della decisione che ha reso irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente.

Di conseguenza, la carenza di interesse al ricorso dipende da un fatto sopravvenuto alla proposizione dello stesso, e costituito da un fatto indipendente dalla volontà dell’attuale ricorrente.

Deve perciò applicarsi il principio, ampiamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (cfr.: Sez.

U, n 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 – 01; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 –01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, F., in corso di massimazione).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricors o e la memoria ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso , per sopravvenuta carenza di interesse; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessain data 29 luglio 2025, e depositata il 30 luglio 2025, il Tribunale di Firenze, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Firenze che , in accoglimento della richiesta di aggravamento del Pubblico Ministero, aveva disposto l a misura cautelare della custodia in carcere in luogo di quella degli arresti domiciliari. La misura cautelare della custodia in carcere è stata dispostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto e trasportato 20.276,14 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, nonché 1.007,8 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana all’interno del bagagliaio di un’autovettura artatamente modificata con un doppiofondo motorizzato, l’11 gennaio 2024. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] S orbilli , articolando un unicomotivo, preceduto da una breve premessa. Con il motivo, si denunciaviolazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. p en. , p er i nosservanza dell’art. 276, commi 1 e 1-ter,cod. proc. pen., avendo riguardo sia all’omessa espo sizion e delle ragioni per le quali la contestata trasgressione sarebbetale da far ritenere l’originaria misura non più sufficiente a fronteggiare le esigenze cautelari, sia alla esclusione dellaconfigurabilità del la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. Preliminarmente,si rappresenta che la Corte d’appello di Firenze, in data 2 5 febbraio 2025, ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente l’aggravamento della misura cautelare,poiché il personale di polizia giudiziaria, il 30 gennaio 2025, nel corso di un controllo presso l’abitazione del ricorrente,sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dopo aver suonato lungamente il citofono, non aveva ricevutoalcuna risposta. Si deduce l’illegittimità del l’ordinanza impugnata in primo luogo perché il Tribunale del riesame ha omesso di rispondere alla censura della difesa in ordine all’insussistenza diragioni tali da far ritenere la trasgressione determinativa della inidoneità del l’originaria misura cautelare. Si evidenzia , in proposito, che , per consolidata giurisprudenza di legittimità, a fronte del la violaz ione di una prescrizioneil giudice ha la facoltà di sostitu ire l a misura con altra più grave o cumulare diverse misure , qualora ritenga l’originaria misura non sufficiente a fronteggiare la situazione cautelare, senza che operi alcun automatismo (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 21405 del 23 marzo 2023). Si deduce, poi,in secondo luogo, che il provvedimento impugnato omette di motivare circa la riconducibilità della violazione nella fattispecie di lieve entità, di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., sebbene la questione sia stata prospettata nell’appello cautelare, posto che la mancata risposta al citofono non è stata seguita da una effettiva verifica sulla effettiva assenza del ricorrente nell’abitazione e che lo stesso non si è reso responsabile di altre trasgressioni. Si aggiungeche l’ordinanza impugnata fonda la propria motivazione su lla gravità dei fatti per i quali il ricorrente è stato condannato in primo grado e sullo “spessore criminale”dello stesso, senza esaminare le concrete modalità della condotta, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 6, n. 8071 del 01/03/2021). 3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, nella sua requisitoria, ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, osservando che in relazione al reato per il quale è stata disposta la misura cautelare è intervenuta decisione irrevocabile di condanna in data 14 novembre 2025 (Sez. 6, n. 40832 del 14/11/2025). 4. Il ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale si ripropongono le censure formulate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2.Il ricorso contesta la decisione che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, e, quindi, presuppone l’attualità della misura cautelare. Tuttavia, come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, in relazione al reato per cui si procede è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva in data 14 novembre 2025 (Sez. 6, n. 40832 del 14/11/2025). Di conseguenza, dal 14 novembre 2025, la misura cautelare ha cessato i suoi effetti, perché superata da un titolo esecutivo di pena, e, quindi, allo stato,l’attuale ricorrente non è più sottoposto a misura cautelare, bensì, eventualmente, ad esecuzione della pena. 3. Deve quindi applicarsi il principio generale, enunciato anche più volte dalle Sezioni Unite, secondo cui l’interesse che l'art. 568, comma 4 , cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve persistere fino al momento della decisione (cfr., in particolare, Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169 – 01, la quale, con riguardo ad una fattispecie relativa all'impugnazione di un provvedimento de libertate emesso dal giudice d'appello, ha ritenuto che fosse venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione in quanto, nelle more del ricorso, era divenuta esecutiva la condanna alla pena detentiva inflitta in secondo grado) Nel medesimo senso, numerose pronunce hanno specificamente affermato che, in tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, a fortiori, alla Suprema Corte(così Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285968 –01, e Sez. 3, n. 46795 del 20/11/2008, Ambesi, Rv. 242267 – 01 ). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tuttavia, non segue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Invero, il ricorso per cassazione in esame è stato presentato in data 14 agosto 2025, ossia diversi mesi prima della decisione che ha reso irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente. Di conseguenza, la carenza di interesse al ricorso dipende da un fatto sopravvenuto alla proposizione dello stesso, e costituito da un fatto indipendente dalla volontà dell’attuale ricorrente. Deve perciò applicarsi il principio, ampiamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (cfr.: Sez. U, n 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 – 01; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 –01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, F., in corso di massimazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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