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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07808/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la c:ondanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve in generici assunti ed è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione, tenuto conto del congruo apparto argomentativo offerto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente .31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la c:ondanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, si risolve in generici assunti ed è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione, tenuto conto del congruo apparto argomentativo offerto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente .31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 07808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris