CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 22.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha parzialmente rigettato un reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato, in primo luogo, che dal tenore del provvedimento di stralcio del 17.10.2024 riportato nell'ordinanza impugnata, risulta che la separazione dall'originario fascicolo riguardasse soltanto le limitazioni agli acquisti a mod. 72, sicché la censura difensiva relativa alla omessa valutazione delle doglianze riguardanti le modalità del servizio è priva di pregio; Rilevato, in secondo luogo, che nella motivazione dell'ordinanza impugnata sui singoli beni che il detenuto chiedeva di acquistare è stato dato congruamente atto che non sussiste la disparità di trattamento censurata e che le limitazioni concernenti l'acquisto di taluni beni (salvo quella relativa all'acqua minerale, che infatti viene censurata) non sono irragionevoli; Considerato, peraltro, che, in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto non determina la lesione di un diritto soggettivo del detenuto e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 23731 del 17/5/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d