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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05097/2026

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e Condarelli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata ([OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 novembre 2019, n. 6413/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2 02 6 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 novembre 2019, n. 6413/2/2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600014560000 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificato il 18 dicembre 2016,in dipendenza delle cartelle di pagamento nn. 09720070142103927000, 09720070167525069000, 09720070326758457000, 09720080133710959000, 09720080224484623000 e 09720130236405009000, per vari tributi (erariali e locali), ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo e ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 6 dicembre 2017, n. 26309/1/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato l a decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente con la sola eccezione delle cartelle di pagamento nn. 09720080133710959000 e 09720130236405009000( in tema di IRPEF ) - sul rilievo che : a) «Le cartelle esattoriali risultano regolarmente notificate tramite servizio postale con l’annotazione nell’avviso di ricevimento del numero della raccomandata e del numero della cartella esattoriale. (…) Infatti, la cartella 09720080133710959000 risulta regolarmente notificata dopo la compiuta giacenza, come si rileva dall’avviso di ricevimento, dove viene espressamente riportato il numero della cartella.

La cartella 09720130236405009000 risulta regolarmente notificata per irreperibilità assoluta del destinatario, come si rileva anche in questo caso dall’avviso di ricevimento, dove viene espressamente riportato il numero della cartella»; b) «(…) il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 18.12.2016, risulta tempestivo in rapporto alla data di notifica delle cartelle esattoriali (la cartella 09720080133710959000 notificata il 21.6.2008; la cartella 09720130236405009000 notificata il 16.2.2014), poiché, a prescindere dagli avvisi di intimazione (notificati, rispettivamente, il 25.11.2013 per il pagamento della cartella 09720080133710959000 e il 18.2.2016 per il pagamento della cartella 09720130236405009000), va rilevato che per i crediti erariali divenuti definitivi ed in particolare per le cartelle esattoriali, che hanno natura di titolo esecutivo, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, di cui all’art. 2946 del codice civile e non quello quinquennale (sostenuto dal contribuente), di cui all’art. 2948 n. 4 (…).

Il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 18.12.2016, risulta tempestivo in rapporto alla data di notifica della prodromica cartella esattoriale notificata il 14.11.2008, poiché, a prescindere dall’atto interruttivo della prescrizione costituito dall’avviso di intimazione notificato il 25.11.2013, va rilevato che per i crediti erariali divenuti definitivi ed in particolare per le cartelle esattoriali, che hanno natura di titolo esecutivo, trova applicazione il termie prescrizionale decennale ordinario, di cui all’art. 2946 del codice civile e non quello quinquennale, di cui all’art. 2948 n. 4 (…)».

3. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo l’inammissibilità del controricorso depositato (a suo dire) dall’Agenzia delle Entrate « per difetto di legittimazione processuale»,dal momento che essa non è stata parte del presente processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione propos ta dal ricorrente in ordine all’inammissibilità del controricorso.

Infatti, per quanto l’ intestazione del controricorso riport i l’apparente costituzione dell’“Agenzia delle Entrate”, è agevole constatare che si tratta di un mero refuso, perché nel corpo dell’atto si legge (a pagina 2) che: « Con il presente atto, si costituisce l’ADER».

Per cui, non si ingenera alcuna confusione o incertezza sull’esatta identità del controricorrente, essendo riconoscibile e irrilevante l’errore occasionalmente incorso nella redazione digitale dell’atto.

In tal senso, si è affermato che il requisito dell’indicazione delleparti, previsto dall’art. 366, n. 1), cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ. per ilcontroricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163,n. 2), cod. proc. civ., e pertanto l’inesatta indicazione dellaparte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un meroerrore materiale (Cass., Sez. 3^, 10 gennaio 2017, n. 240; Cass., Sez. 6^-2, 20 giugno 2019, 16627; Cass., Sez. 2^, 4 luglio 2023, n. 18799; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9486; Cass., Sez. Trib., 19 agosto 2025, n. 23516).

Del resto, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di taliatti (Cass., Sez. 5^, 3 gennaio, 2005, n. 57 ; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2015, n. 24021; Cass., Sez. 6^ - 5, 7 novembre 2017, n. 26313;Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2018, n. 6304; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25141; Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 2019, n. 3793; Cass., Sez.

Lav., 12 marzo 2021, n. 12634; Cass., Sez. Trib., 19 agosto 2025, n. 23516).

2. Inoltre, considerando che l’appello incidentale dell’agente della riscossione è stato proposto (ed accolto) soltanto in relazione alla cartella di pagamento n. 09720080224484623000 e che l’appello principale del contribuente ha riguardato soltanto le cartelle di pagamento nn. 09720080133710959000 e 09720130236405009000, si deve rilevare la formazione del giudicato interno sull’accertamento del giudice di prime cure circa la nullità della notifica delle cartelle di pagamento nn. 09720070142103927000, 09720070167525069000 e 09720070326758457000.

3. Ciò premesso, il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di appello l’«inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 09720080133710959000, la quale era avvenuta senza alcun rilascio e/o invio dell’avviso di ricevimento da parte del messo postale, atteso che il destinatario risultava essere trasferito».

5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in coerenza con gli artt. 140, 148 e 149 cod. proc. civ., 48 disp. att. cod. proc. civ., 7, 8 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di appello l’«insanabile difetto di notifica della cartella di pagamento n. 09720130236405009000 impugnata dal contribuente», non essendo stata esperita alcuna ricerca sul trasferimento del destinatario in altro luogo del medesimo Comune ovvero sulla cancellazione del suo nome dai registri anagrafici.

6. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono inammissibili. 6.1 Aderendo all’eccezione proposta dall’appellante incidentale, il giudice del gravame ha motivato che: « Per quanto riguarda le notifiche delle due cartelle relative all’IRPEF il contribuente non ha eccepito nel giudizio di primo grado alcuna irregolarità sulla documentazione depositata dall’Ufficio.

Quindi sono inammissibili eccezioni di irregolarità, che costituiscono domande nuove.

Va comunque rilevato che le notifiche delle due predette cartelle sono regolari».

In questa sede, però, il contribuente si è limitato a censurare l’irregolarità delle notifiche, ma non ha attinto anche la tardività della relativa denuncia nel giudizio di primo grado.

Per cui,rispetto a tale ratio, si è ormai formato il giudicato interno, essendo soltanto una superflua argomentazione ad abundantiamquella sulla regolarità delle notifiche. 6.2 Difatti, è pacifico che, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità,la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n.31024; Cass., Sez. 1^, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 6^-Lav., 9 febbraio 2023, n. 4091; Cass., Sez. 3^, 14 giugno 2023, n. 16980; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010; Cass., Sez. Cass., Sez. 2^, 25 novembre 2025, n. 30934;Cass., Sez. 1^, 2 gennaio 2026, n. 142). 6.3 Dunque, o ve il giudice d i appello abbia dichiarato inammissibile il motivo gravame, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle suddette affermazioni(tra le tante: Cass., Sez. 2^, 11 agosto 2023, n. 24550; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2024, n. 4024; Cass., Sez. 2^, 7 agosto 2025, n. 22814;Cass., Sez. 1^, 2 gennaio 2026, n. 142).

7. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 476, con riferimento ai termini di prescrizione delle sole sanzioni amministrative applicate al tributo portato nel ruolo esattoriale della cartella di pagamento notificata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di appello che, con riguardo agli interessi moratori e alle sanzioni amministrative, si applicava il termine quinquennale di prescrizione ex art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 476. 7.1 Il predetto motivo è infondato. 7.2 Nella specie, anche in base all’accertamento fattone dal giudice del gravame, la cartella di pagamento n. 09720080133710959000 è stata notificata il 21 giugno 2008 e la relativa intimazione di pagamento è stata notificata il 25 novembre 2013; la cartella di pagamento n. 09720130236405009000 è stata notificata il 16 febbraio 2014, mentre la relativa intimazione di pagamento è stata notificata il 18 febbraio 2016; il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 18 dicembre 2016. 7.3 Invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo (o esattivo) divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2025, n. 28862). 7.4Si è anche detto che l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 aprile 2024, n. 10736; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). 7.5 N e consegue che , nella fisiologica progressione della sequenza procedimentale degli atti impositivi e/o esattivi, essendone pacifico il ricevimento della corrispondente notifica da parte del contribuente, le due intimazioni di pagamento, che seguono le cartelle di pagamento e precedono il preavviso di fermo amministrativo, sono divenute definitiv e per mancata impugnazione, per cui la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento (anche in relazione agli accessori) poteva e doveva essere fatta falere soltanto con l a loro impugnazione.Impugnazione che, invece, non è stata proposta dal contribuente.

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

10. Si rammenta che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - i l regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Condarelli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata ([OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 novembre 2019, n. 6413/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2 02 6 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 novembre 2019, n. 6413/2/2019, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo n. 09780201600014560000 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificato il 18 dicembre 2016,in dipendenza delle cartelle di pagamento nn. 09720070142103927000, 09720070167525069000, 09720070326758457000, 09720080133710959000, 09720080224484623000 e 09720130236405009000, per vari tributi (erariali e locali), ha rigettato l’appello proposto in via principale dal medesimo e ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 6 dicembre 2017, n. 26309/1/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato l a decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente con la sola eccezione delle cartelle di pagamento nn. 09720080133710959000 e 09720130236405009000( in tema di IRPEF ) - sul rilievo che : a) «Le cartelle esattoriali risultano regolarmente notificate tramite servizio postale con l’annotazione nell’avviso di ricevimento del numero della raccomandata e del numero della cartella esattoriale. (…) Infatti, la cartella 09720080133710959000 risulta regolarmente notificata dopo la compiuta giacenza, come si rileva dall’avviso di ricevimento, dove viene espressamente riportato il numero della cartella. La cartella 09720130236405009000 risulta regolarmente notificata per irreperibilità assoluta del destinatario, come si rileva anche in questo caso dall’avviso di ricevimento, dove viene espressamente riportato il numero della cartella»; b) «(…) il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 18.12.2016, risulta tempestivo in rapporto alla data di notifica delle cartelle esattoriali (la cartella 09720080133710959000 notificata il 21.6.2008; la cartella 09720130236405009000 notificata il 16.2.2014), poiché, a prescindere dagli avvisi di intimazione (notificati, rispettivamente, il 25.11.2013 per il pagamento della cartella 09720080133710959000 e il 18.2.2016 per il pagamento della cartella 09720130236405009000), va rilevato che per i crediti erariali divenuti definitivi ed in particolare per le cartelle esattoriali, che hanno natura di titolo esecutivo, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, di cui all’art. 2946 del codice civile e non quello quinquennale (sostenuto dal contribuente), di cui all’art. 2948 n. 4 (…). Il preavviso di fermo amministrativo, notificato il 18.12.2016, risulta tempestivo in rapporto alla data di notifica della prodromica cartella esattoriale notificata il 14.11.2008, poiché, a prescindere dall’atto interruttivo della prescrizione costituito dall’avviso di intimazione notificato il 25.11.2013, va rilevato che per i crediti erariali divenuti definitivi ed in particolare per le cartelle esattoriali, che hanno natura di titolo esecutivo, trova applicazione il termie prescrizionale decennale ordinario, di cui all’art. 2946 del codice civile e non quello quinquennale, di cui all’art. 2948 n. 4 (…)». 3. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., eccependo l’inammissibilità del controricorso depositato (a suo dire) dall’Agenzia delle Entrate « per difetto di legittimazione processuale»,dal momento che essa non è stata parte del presente processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione propos ta dal ricorrente in ordine all’inammissibilità del controricorso. Infatti, per quanto l’ intestazione del controricorso riport i l’apparente costituzione dell’“Agenzia delle Entrate”, è agevole constatare che si tratta di un mero refuso, perché nel corpo dell’atto si legge (a pagina 2) che: « Con il presente atto, si costituisce l’ADER». Per cui, non si ingenera alcuna confusione o incertezza sull’esatta identità del controricorrente, essendo riconoscibile e irrilevante l’errore occasionalmente incorso nella redazione digitale dell’atto. In tal senso, si è affermato che il requisito dell’indicazione delleparti, previsto dall’art. 366, n. 1), cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 cod. proc. civ. per ilcontroricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163,n. 2), cod. proc. civ., e pertanto l’inesatta indicazione dellaparte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un meroerrore materiale (Cass., Sez. 3^, 10 gennaio 2017, n. 240; Cass., Sez. 6^-2, 20 giugno 2019, 16627; Cass., Sez. 2^, 4 luglio 2023, n. 18799; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9486; Cass., Sez. Trib., 19 agosto 2025, n. 23516). Del resto, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di taliatti (Cass., Sez. 5^, 3 gennaio, 2005, n. 57 ; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2015, n. 24021; Cass., Sez. 6^ - 5, 7 novembre 2017, n. 26313;Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2018, n. 6304; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25141; Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 2019, n. 3793; Cass., Sez. Lav., 12 marzo 2021, n. 12634; Cass., Sez. Trib., 19 agosto 2025, n. 23516). 2. Inoltre, considerando che l’appello incidentale dell’agente della riscossione è stato proposto (ed accolto) soltanto in relazione alla cartella di pagamento n. 09720080224484623000 e che l’appello principale del contribuente ha riguardato soltanto le cartelle di pagamento nn. 09720080133710959000 e 09720130236405009000, si deve rilevare la formazione del giudicato interno sull’accertamento del giudice di prime cure circa la nullità della notifica delle cartelle di pagamento nn. 09720070142103927000, 09720070167525069000 e 09720070326758457000. 3. Ciò premesso, il ricorso è affidato a tre motivi. 4. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di appello l’«inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 09720080133710959000, la quale era avvenuta senza alcun rilascio e/o invio dell’avviso di ricevimento da parte del messo postale, atteso che il destinatario risultava essere trasferito». 5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in coerenza con gli artt. 140, 148 e 149 cod. proc. civ., 48 disp. att. cod. proc. civ., 7, 8 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di appello l’«insanabile difetto di notifica della cartella di pagamento n. 09720130236405009000 impugnata dal contribuente», non essendo stata esperita alcuna ricerca sul trasferimento del destinatario in altro luogo del medesimo Comune ovvero sulla cancellazione del suo nome dai registri anagrafici. 6. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono inammissibili. 6.1 Aderendo all’eccezione proposta dall’appellante incidentale, il giudice del gravame ha motivato che: « Per quanto riguarda le notifiche delle due cartelle relative all’IRPEF il contribuente non ha eccepito nel giudizio di primo grado alcuna irregolarità sulla documentazione depositata dall’Ufficio. Quindi sono inammissibili eccezioni di irregolarità, che costituiscono domande nuove. Va comunque rilevato che le notifiche delle due predette cartelle sono regolari». In questa sede, però, il contribuente si è limitato a censurare l’irregolarità delle notifiche, ma non ha attinto anche la tardività della relativa denuncia nel giudizio di primo grado. Per cui,rispetto a tale ratio, si è ormai formato il giudicato interno, essendo soltanto una superflua argomentazione ad abundantiamquella sulla regolarità delle notifiche. 6.2 Difatti, è pacifico che, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità,la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n.31024; Cass., Sez. 1^, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 6^-Lav., 9 febbraio 2023, n. 4091; Cass., Sez. 3^, 14 giugno 2023, n. 16980; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21010; Cass., Sez. Cass., Sez. 2^, 25 novembre 2025, n. 30934;Cass., Sez. 1^, 2 gennaio 2026, n. 142). 6.3 Dunque, o ve il giudice d i appello abbia dichiarato inammissibile il motivo gravame, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle suddette affermazioni(tra le tante: Cass., Sez. 2^, 11 agosto 2023, n. 24550; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2024, n. 4024; Cass., Sez. 2^, 7 agosto 2025, n. 22814;Cass., Sez. 1^, 2 gennaio 2026, n. 142). 7. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 476, con riferimento ai termini di prescrizione delle sole sanzioni amministrative applicate al tributo portato nel ruolo esattoriale della cartella di pagamento notificata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di appello che, con riguardo agli interessi moratori e alle sanzioni amministrative, si applicava il termine quinquennale di prescrizione ex art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 476. 7.1 Il predetto motivo è infondato. 7.2 Nella specie, anche in base all’accertamento fattone dal giudice del gravame, la cartella di pagamento n. 09720080133710959000 è stata notificata il 21 giugno 2008 e la relativa intimazione di pagamento è stata notificata il 25 novembre 2013; la cartella di pagamento n. 09720130236405009000 è stata notificata il 16 febbraio 2014, mentre la relativa intimazione di pagamento è stata notificata il 18 febbraio 2016; il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 18 dicembre 2016. 7.3 Invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo (o esattivo) divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108; Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2025, n. 28862). 7.4Si è anche detto che l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 aprile 2024, n. 10736; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108). 7.5 N e consegue che , nella fisiologica progressione della sequenza procedimentale degli atti impositivi e/o esattivi, essendone pacifico il ricevimento della corrispondente notifica da parte del contribuente, le due intimazioni di pagamento, che seguono le cartelle di pagamento e precedono il preavviso di fermo amministrativo, sono divenute definitiv e per mancata impugnazione, per cui la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento (anche in relazione agli accessori) poteva e doveva essere fatta falere soltanto con l a loro impugnazione.Impugnazione che, invece, non è stata proposta dal contribuente. 8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 10. Si rammenta che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - i l regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 05097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris