CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 41390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1117/11/1986 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna ripropone una richiesta del tutto genericamente espressa nell'atto di appello, con l'omnicomprensiva richiesta di «concedere tutti i benefici di legge», e soltanto nel ricorso in esame più articolati; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025