CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 30098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] CUSTODIA (ART. 2051 C.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. 13/09/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8951 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8951del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: 0008970082), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73M67 E290R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in Imperia via Brea n. 35 (C.F.: 80009410087), in persona dell’amministratorepro tem- pore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a Amoretti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P09 E290R) R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.A. (C.F.: 01585570581), in persona dell’institore [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRS LCU41S13 E897T ) -controricorrenti- nonché AMAT S.p.A.(C.F.: 01295850083), in persona del legale rappresentante pro tempore R.T. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(C.F.: 00142950088), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 00409920584 ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ge- nova n. 1062/2020, pubblicata in data 16 novembre 2020 (e che si assume notificata in data 28 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il condominio SEP di Imperia, via Brea n. 35,ha agito in giudi- zio, in via cautelare,nei confronti del Comune di Imperia e di AMAT S.p.A., chiedendo che fosse ordinato a questi ultimi di eseguire le opere necessarie ad evitare gli allagamenti del pro- prio locale seminterrato dovuti all’esondazione del canale fo- gnario sottostante. Disposto l’intervento nel procedimento di RFI –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., indicata come potenziale corresponsabile del danno, la domanda cautelare è stata parzialmente accolta nei confronti del solo ente comunale (con spesa per il 30% a carico del condominio). Il giudizio di merito è stato promosso dallo stesso Comune di Imperia, nei confronti del condominio, di AMAT S.p.A. edi RFI – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domanda di accerta- mento negativo della propria responsabilità per gli allagamenti denunciati dal condominio, il quale, in via riconvenzionale, ha chiesto, invece, la condanna dell’ente comunale all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause dell’inconveniente, nonché quella di quest’ultimo e di AMAT S.p.A., in solido o co- munque secondo quanto di ragione, al risarcimento dei danni subiti. RFI –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha chiamato in giudizio la R.T. S.p.A. (quale ditta esecutrice di alcuni lavori nell’area in- teressata dal fenomeno), per essere eventualmente tenuta in- denne e quest’ultima, a sua volta, ha chiesto la chiamata in Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 causa della propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Il Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva, ha dichia- rato il Comune di Imperia e la AMAT S.p.A. responsabili in solido dei fenomeni di esondazionedenunciati dal condominio; ha ri- gettato, invece, alcune delle ulteriori domande avanzate, in particolare quelle tendenti ad accertare una (almeno concor- rente) responsabilità del condominio e di RFI –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ha disposto la prosecuzione del giudizio con ri- guardo alle altre domande. La Corte di Appello di Genova ha conferm ato la indicata deci- sione di primo grado, impugnata dal Comune di Imperia (di- chiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Ricorre il Comune di Imperia, sulla base di duemotivi. Resistono con distinti controricorsi, il condominio SEP di Impe- ria e RFI –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1 n. 3con erronea interpretazione dell’art.342 c.p.c.». Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 L’ente ricorrente deduce che il proprio appello sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Va premesso che la Corte d’appello ha ritenuto l’appello del Co- mune di Imperia solo in parte inammissibile, mentre per altra parte lo ha ritenuto infondato nel merito. Ha ritenuto, in particolare, inammissibili le censure con le quali era stato contestato che il danno fosse stato causato da una cosa (la condotta fognaria) che si trovava nella custodia dell’ente locale: ha precisato, in proposito,che il C omune non aveva contestato «in modo compiuto e critico»le argomenta- zioni poste a fondamento della decisione di primo grado e non aveva indicato «come le critiche mosse alla decisione impu- gnata avrebbero potuto ribaltare l’esito del giudizio», limitan- dosi in sostanza a «chiedere il rinnovo della CTU, richiamando leargomentazioni del [OSCURATO:PERSONA]», cui peraltro il consulente di ufficio aveva già dato adeguate risposte, fatte proprie nella de- cisione appellata, «senza che l’appellante abbia speso nuovi ar- gomenti per contrastare le controdeduzioni del CTU mede- simo». L’ente ricorrente afferma, con il motivo di ricorso in esame, «di avere non solo indicato nella sua specificità le parti della sen- tenza meritevoli di gravame ma di avere indicato le fonti e le ragioni della manifestazione di diniego di giustizia» e, in parti- colare, di avere, nell’appello, evidenziato «i passaggi e i mezzi istruttori offerti all’attenzione del giudicante in ragione della po- sizione assunta», sia con riguardo alle prove testimoniali che con riguardo alla consulenza tecnica di ufficio. Non richiama però in modo sufficientemente puntuale e detta- gliato il contenuto della decisione di primo grado, nelle parti oggetto di gravame, e neanche quello dell’atto di appello, nelle Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 parti contenenti le relative critiche, di cui assume la sufficiente specificità in modo del tutto apodittico. Manca, cioè, nel ricorso, un puntuale richiamo (sia diretto, non essendone trascritti i passaggi rilevanti, sia anche solo indi- retto, non essendo indicata in modo specifico la localizzazione di detti passaggi nell’ambito dei relativi documenti) al conte- nuto degli atti dai quali dovrebbe trarsi la conclusione, contraria a quella affermata dai giudici di secondo grado, della dedotta ammissibilità del gravame, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Questa Corte non è quindi, in sostanza, posta in condizione – sulla base del contenuto del ricorso –di valutare la eventuale fondatezza nel merito delle censure avanzate con il motivo in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « O messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 in viola- zionedell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp att. c.p.c. sia in merito alla prova testimoniale sia in merito alla richiesta di rinnovo della CTU». Con il motivo di ricorso in esame, l’Ente ricorrente ripropone in sostanza censure analoghe a quelle avanzate con il primo mo- tivo, sotto una diversa prospettiva, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe fornito una adeguata risposta alle conte- stazioni mosse alla decisione di primo grado. Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo,è certamente inammissibile , in radice, la cen- sura di omesso esame di fattidecisivi per il giudizio , oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 ) , c.p.c., poiché è impugnata una doppia decisione conforme di merito, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 esclusivamente per i motivi di cui ai numeri da 1) a 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.. È peraltro inammissibile,ancor prima che manifestamente in- fondata, anche la censura di omessa o apparente motivazione, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., che pare formulata in relazione alle contestazioni rivolte alla consu- lenza tecnica di ufficio ed alla valutazione delle prove testimo- niali, per i medesimi motivi già esposti in relazione al primo motivo del ricorso. Come sostanzialmente riconosce la stessa parte ricorrente, in relazione alle indicate contestazioni, la Corte d’appello ha in realtà ritenuto il gravame non sufficientemente specifico, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.: la motivazione, sul punto, è certamente presente nella decisione impugnata ed è anche del tutto adeguata e condivisibile, mentre il contrario assunto sostenuto nel ricorso non è supportato da argomenta- zioni sufficientemente specifiche, come già chiarito. D’altra parte, con riguardo alla diretta valutazione degli esiti della prova per testi e della consulenza tecnica di ufficio, ope- rata dalla Corte territoriale con riguardo ai profili dell’appello non dichiarati inammissibili, è appena il caso di ribadire, anche per completezza di esposizione, che la valutazione delle prove spetta al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legit- timità, ove, come nella specie, sostenuta da adeguata motiva- zione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1- quater , del Ric. n. 8951/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il C omune ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore degli enticontroricorrenti, li- quidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell’Entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu