CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 16/09/2025, il Tribunale di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di applicazione della disciplinadella continuazione, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], tra i reati oggetto delleseguenti condanne:a) sentenza del 18/04/2023, emessa dal Tribunale di Torino, confermata dalla Corte diAppello di Torino, con sentenza del 18/12/2025, divenuta irrevocabile in data 19/03/2025(reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Torino il 7.2.2016, conriconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. in misura equivalente allecircostanze attenuanti generiche) con la quale è stata inflitta la pena ad anni due direclusione - sostituita con detenzione domiciliare - ed euro 600,00 di multa;b) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18/11/2020 emessa dal Tribunale di Torino,divenuta irrevocabile il 4/12/2020 (reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.,commesso in Grugliasco il 17/02/2016; riconoscimento della recidiva ex art. 99, commaquarto, cod. pen., in misura equivalente alle circostanze attenuanti generiche), con la qualeè stata inflitta la pena a mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, già operata ladiminuzione per il rito,ed ha conseguentemente determinato la pena complessiva da espiare in anni due,mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed 733,00 euro di multa.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 23/09/2025 haproposto opposizione al giudice dell’esecuzione, nell’assunto che le pene poste incontinuazione non sono omogenee (essendo per l’una prevista la detenzione sostitutiva eper l’altra la detenzione tout court) ed ha chiedendo, alternativamente:- la revoca della detenzione sostitutiva con conseguente reviviscenza della penadetentiva;- la concessione della detenzione sostitutiva anche per la residua pena di mesi 5 egiorni 10 di reclusione.L’opponente reputa discutibile la possibilità di emettere ai sensi dell’art. 70 legge n. 689del 1981, un provvedimento di cumulo cd. “misto” per la differenza di competenza in ordinealla esecuzione delle sanzioni sostitutive che, nel caso della detenzione sostitutiva, è affidatapressoché integralmente al magistrato di sorveglianza.3. Il giudice dell’esecuzione, rilevata l’irritualità della proposta opposizione in quantol’ordinanza opposta è impugnabile solo con ricorso per cassazione, essendo stata adottataall’esito dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti, in applicazione del principiogenerale di conservazione degli atti, valido anche in sede esecutiva, con provvedimento del27/10/2025 ha qualificato l’opposizione come ricorso per cassazione e disposto latrasmissione degli atti a questa Corte.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta del10/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso previa rettifica, ex art. 619 cod. proc. pen., dellapena complessiva, distinguendo quella da espiare nella misura di anni due di detenzionedomiciliare in sostituzione di anni due di reclusione e nella misura di mesi cinque e giornidieci di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso (così come riqualificato dal Tribunale di Torino, in funzione di giudicedell’esecuzione, con provvedimento del 27/10/2025) avverso l’ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA],è fondato.2. Invero, il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere (parzialmente) l’istanza diapplicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., ha rideterminatola pena complessiva in anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 733,00 dimulta (pag. 2 ord. imp.) obliterando del tutto la circostanza, di cui pure ha dato atto nellepremesse (v. sub 1 pag. 1 ord. imp.), che con la sentenza del Tribunale di Torino in data18/04/2023, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 18/12/2025,divenuta irrevocabile il 19/03/2025, era stata applicata, in sostituzione della pena due anni direclusione, la detenzione sostitutiva di pari durata.2.1. Il provvedimento, nella parte in cui ha stabilito “ridetermina la pena complessiva inanni due, mesi 5 e gg. 10 di reclusione e € 733,00 di multa”, è illegittimo perché non èconsentito al giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere su un’istanza ex art. 671 cod.proc. pen., nell’applicare la disciplina del reato continuato, ripristinare la pena dellareclusione già sostituita dal giudice della cognizione (e da espiare sin dall’origine) con unapena detentiva breve (nella specie, quella della detenzione domiciliare sostitutiva di paridurata), con ciò determinando un’illegale immutazione tipologica sanzionatoria aventeinammissibili ricadute in peius rispetto alla posizione del condannato, in chiaro spregio allefinalità di favor consustanziali all’istituto della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.2.2. Difatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il qualel’applicazione della disciplina del reato continuato, qualunque sia il metodo di calcolo dellapena seguito dal giudice (della cognizione ovvero dell’esecuzione), non può mai risolversi adanno dell’imputato condannato, essendo ispirato quell’istituto alla regola del favor rei.Criterio ermeneutico, questo, da valorizzare in particolare in tutti i casi in cui il vincolo dellacontinuazione sia riconosciuto in relazione a reati puniti con pene eterogenee, tali essendoquella della reclusione e – nella specie – quella della detenzione domiciliare sostitutiva, che,rispetto a quella sostituita, ha natura, come tutte le pene detentive brevi, di pena (dicognizione) autonoma (cfr. art. 56 legge n. 689 del 1981), a nulla rilevando – a questi finitipologici (e ma anche esecutivi) – il criterio di “chiusura” di cui all’art. 57 legge n. 689 del1981 («La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è paria quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde aquella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliaresostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva dellaspecie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivalea un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro dipubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche sesostitutiva della pena detentiva.»).2.3. Difatti, con la cd. [OSCURATO:PERSONA] le pene sostitutive di pene detentive brevi (cfr.artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge n. 689 del 1981) non sono più considerate semplici modalitàdi esecuzione della pena detentiva, ma, essendone stato mutato il loro spettro sematico edapplicativo rispetto all’originario art. 53 legge n. 689 del 1981, costituiscono una nuovacategoria sanzionatoria autonoma, applicabile dal giudice della cognizione (entro il limiteedittale di quattro anni, lo stesso sospendibile, agli effetti esecutivi, ex art. 656, comma 5,cod. proc. pen.) nel processo di sentencing delineato dal legislatore delegato, nell’eserciziodi un potere discrezionale (art. 58 legge n. 689 del 1981) “guidato” secondo i criteri di cuiall’art. 133 cod. pen. (da applicare due volte: la prima, nell’individuare la quantità di penadetentiva da irrogare; le seconda, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva daapplicare: cfr. Sez. 3, n. 29231 del 10/07/2025, Mannella, non mass.; Sez. 2, n. 8794 del14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02).3. Conclusivamente, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovoesame, da parte del giudice dell’esecuzione, in applicazione del seguente principio di diritto:«In tema di reato continuato, non è consentito al giudice dell’esecuzione, chiamato adecidere su un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ripristinare la pena della reclusione che ilgiudice della cognizione aveva sostituto con una pena detentiva breve (nella specie, quelladella detenzione domiciliare sostitutiva), avente natura di pena principale autonoma, postoche ciò determina un’illegale immutazione tipologica di pena, avente ricadute in peiusrispetto alla posizione del condannato, in spregio alle finalità di favor consustanzialiall’istituto della continuazione di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.».Il giudice del rinvio, libero nell’esito, valuterà se limitarsi a specificare, nella partedispositiva, la diversa natura tipologica della pena di anni due di detenzione domiciliaresostitutiva di cui alla succitata sentenza del Tribunale di Torino in data 18/04/2023,aggiungendo ad essa l’entità di aumento già calcolato nel provvedimento annullato per l’altrasentenza (pari a mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa), il che comporterebbe che, insede di esecuzione, data la natura eterogenea delle pene da espiare, andrebbe eseguitaprima la pena detentiva della reclusione e in seguito la sanzione sostitutiva domiciliare (art.70 legge n. 689 del 1981); oppure se, nell’esercizio del proprio potere discrezionale (art. 58legge n. 689 del 1981 in relazione all’art. 133 cod. pen.), applicare per intero la sanzionesostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, sussistendone i presupposti. Rileva infattiquesta Corte che – nella specie – i limiti di applicabilità della detenzione domiciliaresostitutiva ex artt. 53 e 56 legge n. 689 del 1981 “coprirebbero” la totalità della penacomplessiva nella specie complessivamente rideterminata dal giudice dell’esecuzione nelprovvedimento impugnato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Torino.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]