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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10523/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio; udito il difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deposita conclusioni scritte e note spese; udito il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'annullamento della sentenza e chiede il rigetto della istanza di liquidazione delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 aprile 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa aggravata oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'omesso accoglimento della richiesta di messa alla prova avanzata nell'interesse dell'imputata non potendo l'omesso risarcimento integrale del danno essere considerato condizione ostativa, come invece statuito ai giudici di merito in primo e secondo grado; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] già deceduta alla data della pronuncia di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo che lamenta violazione di legge in punto mancata ammissione alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., va sottolineato come, con valutazione di puro merito, i giudici di primo e secondo grado hanno sottolineato che a fronte di un danno causato dalla consumazione del reato per un importo complessivo di euro 77.000, l'importo offerto dall'imputata ammontante a soli 10.000 euro dovesse ritenersi non adeguato.

Tale valutazione non può ritenersi in alcun modo in contrasto con la disciplina dettata dal citato art. 168-bis cod. pen. che prevede, quale presupposto dell'ammissione dell'imputato al beneficio della sospensione del procedimento, una valutazione discrezionale da parte del giudice che procede, nell'esercizio del quale deve tenersi conto delle particolari condizioni indicate dal secondo comma della predetta norma.

In tale disposizione, vengono indicate sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato alle vittime; a fronte di tali previsioni se è certo che l'ammissione al beneficio non può essere esclusa a causa della mancata integrale attività risarcitoria è però rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare il concreto sforzo effettuato dall'imputato nell'ambito delle proprie disponibilità così che appare esente da vizi la decisione che valutato il rilevante importo del profitto illecito conseguito, ritenga non congruo l'importo risarcitorio offerto.1.1 Sul tema questa Corte di legittimità ha affermato come in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Pmt, Rv. 277070 - 01); orbene proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che rientra nel potere discrezionale del giudice chiamato a valutare la possibilità di disporre la sospensione con messa alla prova la congruità del risarcimento offerto dall'imputato alla vittima del reato con una valutazione che, ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e valutati in assenza di illogicità come nel caso in esame, non è censurabile nella fase di legittimità.

2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato dovendosi fare applicazione del principio secondo cui alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. — inapplicabili al processo penale — in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635 - 01).

Ne consegue che anche le spese sostenute dalla parte civile nella presente fase devono essere liquidate.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge ed alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Roma, 6 marzo 2026 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] n IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Agostini t- / 1, 1------ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio; udito il difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deposita conclusioni scritte e note spese; udito il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'annullamento della sentenza e chiede il rigetto della istanza di liquidazione delle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 aprile 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa aggravata oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'omesso accoglimento della richiesta di messa alla prova avanzata nell'interesse dell'imputata non potendo l'omesso risarcimento integrale del danno essere considerato condizione ostativa, come invece statuito ai giudici di merito in primo e secondo grado; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] già deceduta alla data della pronuncia di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo che lamenta violazione di legge in punto mancata ammissione alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., va sottolineato come, con valutazione di puro merito, i giudici di primo e secondo grado hanno sottolineato che a fronte di un danno causato dalla consumazione del reato per un importo complessivo di euro 77.000, l'importo offerto dall'imputata ammontante a soli 10.000 euro dovesse ritenersi non adeguato. Tale valutazione non può ritenersi in alcun modo in contrasto con la disciplina dettata dal citato art. 168-bis cod. pen. che prevede, quale presupposto dell'ammissione dell'imputato al beneficio della sospensione del procedimento, una valutazione discrezionale da parte del giudice che procede, nell'esercizio del quale deve tenersi conto delle particolari condizioni indicate dal secondo comma della predetta norma. In tale disposizione, vengono indicate sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato alle vittime; a fronte di tali previsioni se è certo che l'ammissione al beneficio non può essere esclusa a causa della mancata integrale attività risarcitoria è però rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare il concreto sforzo effettuato dall'imputato nell'ambito delle proprie disponibilità così che appare esente da vizi la decisione che valutato il rilevante importo del profitto illecito conseguito, ritenga non congruo l'importo risarcitorio offerto.1.1 Sul tema questa Corte di legittimità ha affermato come in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Pmt, Rv. 277070 - 01); orbene proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che rientra nel potere discrezionale del giudice chiamato a valutare la possibilità di disporre la sospensione con messa alla prova la congruità del risarcimento offerto dall'imputato alla vittima del reato con una valutazione che, ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e valutati in assenza di illogicità come nel caso in esame, non è censurabile nella fase di legittimità. 2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato dovendosi fare applicazione del principio secondo cui alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. — inapplicabili al processo penale — in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635 - 01). Ne consegue che anche le spese sostenute dalla parte civile nella presente fase devono essere liquidate. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge ed alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Roma, 6 marzo 2026 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] n IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Agostini t- / 1, 1------ [OSCURATO:PERSONA]