CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38035/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato l'istanza, proposta dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex artt. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 -nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. A ragione della decisione osservava che, pur al cospetto delle condizioni di ammissibilità della misura alternativa e dell'importanza della collaborazione, che, iniziata nell'aprile 2010, aveva consentito l'accertamento di numerosi delitti nonché la confisca del patrimonio di molti affiliati, e nonostante l'avvio, da parte del condannato, di un positivo percorso di riabilitazione, raccoglimento dell'istanza era comunque precluso dalla necessità di rispettare il principio di gradualità nel godimento dei benefici penitenziari e dalla rilevante devianza attestata dall'attuale scadenza della pena fissata nel maggio 2038, fattori che concorrevano a rendere prematura una prognosi di effettiva conformazione del futuro stile di vita alle regole di civile convivenza, imprescindibile presupposto per l'ammissione alla detenzione domiciliare. 2. Avverso il provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo denunzia erronea applicazione della legge con riferimento 16-nonies della legge n. 82 del 1991. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto delle valutazioni favorevoli contenute sia nella relazione di sintesi della casa di reclusione di Alessandria, con riferimento al positivo evolversi del percorso penitenziario a cominciare dall'anno 2015 alla luce dell'osservazione compiuta nelle strutture carcerarie dove l'interessato era stato ristretto, sia nel parere del Procreatore nazionale antimafia, con riferimento alla rilevanza dell'apporto collaborativo e all'esclusione dell'attualità della pericolosità sociale; ciononostante si è determinato a escludere il requisito del ravvedimento, inteso nel senso più restrittivo di cui all'art. 176 cod. pen., con il ricorso a mere clausole di stile. In quest'ottica ha, da una parte, dato rilievo a passaggi del parere del Procuratore nazionale antimafia che evocano richieste pretestuose del detenuto nonché forme di proteste, pur sempre pacifiche come lo sciopero della fame. Si tratta comunque di circostanze poco significative che, per tale ragione, non sono nemmeno riportate nelle relazioni delle strutture penitenziarie e, dall'altra, ha considerato rilevante la lunga durata della pena ancora da espiare, che costituisce, tuttavia, un requisito già valutato dal legislatore per accedere al beneficio. Ha, infine, richiamato il principio della gradualità nell'ottenimento dei benefici penitenziari con la necessaria pregressa fruizione di un numero congruo di premessi premio, ritenendolo, però, erroneamente rilevante al punto da svilire completamente l'ambito di applicazione della disciplina di cui 16-nonies cit. 2.2. Con il secondo motivo denunzia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta necessità di consolidare la scelta collaborativa e di accedere ai benefici penitenziari con gradualità. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti la condizioni per concedere la misura alternativa considerando decisiva la mancata sperimentazione esterna del condannato attraverso i permessi premio. Dalle risultanze istruttorie si ricava, invece, che il Laiso ha goduto, sulla base di valutazioni favorevoli espresse già nel 2015, per circa due anni numerosi permessi premio a cominciare dal gennaio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa che prevede la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia non può essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto eliminare tutti i requisiti richiesti dalla legge penitenziaria, obbligando il giudice ad accordarli solo in funzione di una collabbrazione che ne abbia messo a repentaglio la sicurezza personale così da rendere necessario uno speciale programma di protezione; al contrario, fermi restando i limiti di pena previsti dall'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 (introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45) e, in particolare, dal quarto comma di detto articolo con riguardo ai limiti temporali di minima detenzione in carcere, non limita né esclude ma amplia la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, consentendole, in presenza di un contributo di rilevante spessore dato alla giustizia, di superare i requisiti, formali e sostanziali, richiesti nei casi ordinari. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia alle misure alternative, ha costantemente affermato che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorabva o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, cit.). Può, pertanto, concludersi nel senso che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, Balzerani, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Mambro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183). 3. Quanto al requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991, esso non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003, dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002), il percorso di ravvedimento compiuto e la fruizione di margini di libertà da cui possa desumersi un effettivo seppure iniziale reinserimento sociale. Del resto, il Tribunale di sorveglianza non è vincolato al parere (obbligatorio) espresso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532), ma, tenuto conto che detta autorità è chiamata a esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, non può apoditticamente tralasciarle e non considerarle, ferma restando la sua libertà di giudizio in merito alla concessione dei benefici penitenziari. In altri termini, la facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano - fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità - che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, che consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185). 4. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici ed abbia, comunque, seguito un percorso motivazionale illogico. Gli atti acquisiti a seguito della proposizione dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare attestano concordemente che il Laiso ha avviato, sin dal 2010, un percorso di collaborazione con l'autorità e che dopo la revoca della misura degli arresti domiciliari nel 2014, a seguito dell'accertamento di condotte scorrette aventi anche rilevanza penale, una volta sopraggiunta la condizione detentiva ha intrapreso, quanto meno a partire dall'anno 2016 - anno cui risalgono le ultime sanzioni disciplinari, sia pure relative a gesti di insofferenza e atteggiamenti protestatari scevri da atti di violenza -, un percorso penitenziario che lo ha portato, secondo quanto attestato dagli operatori, ad una stabile revisione critica della propria storia deviante tanto da giustificare già nel 2015 il parere favorevole alla fruizione dei permessi premio. [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo, dal canto suo, ha espresso un giudizio ampiamente positivo in ordine alla collaborazione prestata nell'arco di oltre un decennio che, rivelatasi di grande utilità processuale, è stata improntata a lealtà e correttezza, e ha aggiunto che, a prescindere da alcune condotte preoccupanti, comunque poste in essere nel passato e non di recente, ha operato un mutamento di rotta positivamente sperimentato nella fruizione dei permessi premio. Cionondimeno il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, in ragione della lontananza del fine pena e della necessità di sperimentare in maniera graduale l'effettività dell'avviato processo di risocializzazione attraverso l'esperienza di permessi premio. Siffatta valutazione appare frutto di una parziale considerazione delle evidenze disponibili e, in particolare, ignora l'evoluzione della personalità del condannato durante l'ultimo periodo di detenzione in cui si è reso protagonista, secondo quanto attestato dagli operatori, di una maturazione che lo ha condotto a rivedere le passate scelte devianti. Al cospetto, allora, di una revisione critica descritta come ampiamente consolidata, appare contraddittoria l'attestazione della carenza del requisito del ravvedimento e manifestamente illogica l'esaltazione della verifica intermedia, affidata a permessi premio dei quali il Laiso risulta avere già fruito numerose volte al momento dell'emissione del provvedimento impugnato ovvero ad una sperimentazione che avrebbe dovuto essere vagliata - con riferimento sia alla necessità che alla durata - in combinazione con le informazioni relative al contegno serbato dal condannato in costanza di esecuzione della pena in regime intramurario. Non è decisivo il richiamo alla natura retributiva della pena, del tutto inconferente rispetto al giudizio richiesto dall'ordinamento in questa fase, e alla correlata necessità di osservare una rigida proporzione tra pena inflitta ed ammissione al regime meno afflittivo della detenzione domiciliare. Né si comprende la rilevanza attribuita al principio di gradualità nell'accesso ai benefici premiali una volta accertata l'avvenuta fruizione dei permessi premio in un rilevante lasso temporale. 5. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun