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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32691/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che tutti e tre motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res; princìpio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690; - che il motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, senza smentire le valutazioni fatte sul punto dal giudice di primo grado, ha posto in rilievo anche i rilevanti precedenti penali dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che tutti e tre motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res; princìpio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690; - che il motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, senza smentire le valutazioni fatte sul punto dal giudice di primo grado, ha posto in rilievo anche i rilevanti precedenti penali dell'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della
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