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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11116/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo -2 ctizos.-- __ .i.,),--, ' 2...,-,4 , A (y-y),_-:: udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Gup del tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 Aprile 2021 lamentando violazione di legge in relazione alla concessione all'imputato della sospensione condizionale sia della pena detentiva che della pena pecuniaria, in violazione dell'articolo 163 comma 3 codice penale.

Il ricorso è fondato [OSCURATO:PERSONA] , di anni 20 all'epoca dei fatti per cui processo, è stato condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per due rapine e per violazione dell'articolo su 699 comma 2 cod.pen.

Allo stesso veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale.

L'articolo 163 comma 3 codice penale prevede che se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni 21 la sospensione può essere concessa quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata, a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a due anni e sei mesi.

In caso di sentenze di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi quando la pena nel complesso ragguagliata a norma dell'articolo 135 sia superiore a due anni e sei mesi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Nel caso di specie il giudice avrebbe quindi potuto disporre la sospensione della sola pena detentiva e non anche quella della pena pecuniaria.

La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla parte in cui ha concesso la sospensione condizionale della pena alla pena pecuniaria P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui concede la sospensione condizionale della p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] i che ha concluso chiedendo -2 ctizos.-- __ .i.,),--, ' 2...,-,4 , A (y-y),_-:: udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Gup del tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 Aprile 2021 lamentando violazione di legge in relazione alla concessione all'imputato della sospensione condizionale sia della pena detentiva che della pena pecuniaria, in violazione dell'articolo 163 comma 3 codice penale. Il ricorso è fondato [OSCURATO:PERSONA] , di anni 20 all'epoca dei fatti per cui processo, è stato condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per due rapine e per violazione dell'articolo su 699 comma 2 cod.pen. Allo stesso veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale. L'articolo 163 comma 3 codice penale prevede che se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni 21 la sospensione può essere concessa quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata, a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a due anni e sei mesi. In caso di sentenze di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi quando la pena nel complesso ragguagliata a norma dell'articolo 135 sia superiore a due anni e sei mesi il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Nel caso di specie il giudice avrebbe quindi potuto disporre la sospensione della sola pena detentiva e non anche quella della pena pecuniaria. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente alla parte in cui ha concesso la sospensione condizionale della pena alla pena pecuniaria P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui concede la sospensione condizionale della p
Sentenza Cassazione n. 11116/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris