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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09390/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ~1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto di reclusione ed euro 34.000 di multa; ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura concordata di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 38.000 di multa; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A e B dell'imputazione, limitatamente, per quest'ultimo, alla detenzione illecita della sostanza stupefacente (cocaina ed hashish) rinvenuta nel seminterrato, e rideterminato la pena inflitta per la detenzione della droga rinvenuta nel furgone in anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.

2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche per la detenzione delle armi e della sostanza stupefacente rinvenute nel seminterrato risultato nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA].

Si lamenta, al riguardo, l'omessa valutazione e la mancanza di ogni motivazione sulle dichiarazioni rese anche nel corso del giudizio di appello dal [OSCURATO:PERSONA] che dal 10 giugno 2021, ha iniziato una proficua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] della Procura di Bari rivelando l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di droga ed armi di cui ha indicato i capi e promotori e le modalità operative.

Si aggiunge, inoltre, che, quanto ai reati per cui si procede, l'imputato ha dichiarato che il seminterrato era nella disponibilità del Fonte e che né lui né il [OSCURATO:PERSONA] (che è stato assolto) erano a conoscenza della presenza delle armi e della droga rinvenuti nel seminterrato.

Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante la proficuità della collaborazione attestata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della D.D.A. della Procura di Bari.

A tal fine il ricorrente ha prodotto ulteriore attestazione resa da altro [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso la D.D.A. della Procura Torino.

Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla disparità di trattamento rispetto a quello inflitto a [OSCURATO:PERSONA], nonostante questo non abbia collaborato.

Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordina alla invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito alla determinazione della pena base per la detenzione della marijuana nella misura del massimo edittale, nonostante l'assoluzione del ricorrente dagli altri reati.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, calcolata in primo grado in ragione dei quantitativi dei tre tipi di sostanze stupefacenti rinvenute e senza considerare la riferibilità all'imputato della sola detenzione della marijuana. 2.3 Gianluca di Fonte deduce con un unico motivo vizi di motivazione in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio concordato ed alla responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti motivi di impugnazione sulla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente prevista per la collaborazione.

Ciò ha comportato il passaggio in giudicato del punto relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato stante la natura dei reati ascritti all'imputato e l'applicabilità dell'invocata attenuante ai soli delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.).

3. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte determinato la pena base sulla base della rilevanza attribuita alla gravità dei reati ed alla notevole capacità a delinquere.

E' stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez.

U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252).

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur non richiedendosi un atto di pentimento o di resipiscenza, è, comunque, necessario che l'imputato offra agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che può risolversi anche in una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e nel conseguente impoverimento del mercato (Sez. 3, n. 29621 del 13/02/2018, Alessandrini, Rv. 273719).

L'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti (Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, Zorzi, Rv. 228351).In ogni caso, spetta al giudice accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative e la relativa valutazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385).

Ritiene, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, tale giudizio non può che basarsi sulla correlazione tra il contributo offerto dall'imputato e la condotta delittuosa per cui si procede, non potendo, di contro, investire anche la valutazione della sua rilevanza rispetto a fatti oggetto di un diverso procedimento, la cui cognizione è logicamente sottratta alla competenza del giudice procedente.

Ciò emerge con chiarezza dal testo del comma 7 dell'art. 73 ove si richiede specificamente la funzionalità del contributo offerto ad evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della inutilità della collaborazione offerta dall'imputato in relazione alla prova dei reati per cui si procede, essendo le prove già cristallizzate negli atti di indagine.

Il ricorrente, inoltre, senza alcun confronto critico con tale argomentazione, si è limitato ad insistere sull'ampiezza e proficuità delle informazioni fornite - che, tuttavia, riguardano procedimenti diversi - in tal modo sollecitando un non consentito diverso giudizio di fatto in merito alla utilità della collaborazione prestata.

5. Anche il quinto motivo è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo del giudizio formulato dalla Corte territoriale.

La sentenza impugnata, infatti, ha posto a fondamento del bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza, la collaborazione resa dall'imputato e la rinuncia parziale ai motivi di appello.

Trattasi di giudizio fondato su un percorso motivazionale adeguato e non manifestamente illogico che non è, dunque, censurabile in questa Sede.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata, facendo buon governo del principio di diritto affermato nel par. 3, ha giustificato la determinazione della pena base in misura pari al massimo edittale in considerazione della notevole gravità del reato e della rilevante capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Sez.

U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252).

7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.

La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò a dispetto del considerevole ridimensionamento della posizione del ricorrente, ritenuto responsabile della illecita detenzione della sola sostanza stupefacente (marijuana) rinvenuta all'interno del furgone.

Rileva, al riguardo, il Collegio che, sebbene il quantitativo lordo di tale sostanza non sia esiguo, va, comunque, considerato che ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione ciò che rileva è il solo principio attivo.

Invero, come recentemente ribadito da Sez.

U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal di. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi.

In applicazione dei predetti criteri, il [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi.

Va, inoltre, considerato che nella sentenza di primo grado è indicato il principio attivo complessivo ricavabile da tutta la sostanza sequestrata, cosicché sulla base di tale dato, non epurato dai quantitativi di sostanza stupefacente in relazione ai quali il Ruggero è stato assolto, non è possibile ritenere che il motivo sia stato implicitamente rigettato dalla Corte territoriale.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non deducibile relativo, da un lato, a un motivo rinunciato (l'affermazione di responsabilità) e, dall'altro a questione, peraltro genericamente dedotta, in merito al trattamento sanzionatorio che non si traduce nella illegalità della pena.

Va, al riguardo ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102).

9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulle richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

All'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ~1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto di reclusione ed euro 34.000 di multa; ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura concordata di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 38.000 di multa; ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A e B dell'imputazione, limitatamente, per quest'ultimo, alla detenzione illecita della sostanza stupefacente (cocaina ed hashish) rinvenuta nel seminterrato, e rideterminato la pena inflitta per la detenzione della droga rinvenuta nel furgone in anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche per la detenzione delle armi e della sostanza stupefacente rinvenute nel seminterrato risultato nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta, al riguardo, l'omessa valutazione e la mancanza di ogni motivazione sulle dichiarazioni rese anche nel corso del giudizio di appello dal [OSCURATO:PERSONA] che dal 10 giugno 2021, ha iniziato una proficua collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA] della Procura di Bari rivelando l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di droga ed armi di cui ha indicato i capi e promotori e le modalità operative. Si aggiunge, inoltre, che, quanto ai reati per cui si procede, l'imputato ha dichiarato che il seminterrato era nella disponibilità del Fonte e che né lui né il [OSCURATO:PERSONA] (che è stato assolto) erano a conoscenza della presenza delle armi e della droga rinvenuti nel seminterrato. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante la proficuità della collaborazione attestata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della D.D.A. della Procura di Bari. A tal fine il ricorrente ha prodotto ulteriore attestazione resa da altro [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso la D.D.A. della Procura Torino. Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla disparità di trattamento rispetto a quello inflitto a [OSCURATO:PERSONA], nonostante questo non abbia collaborato. Con il quarto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordina alla invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il quinto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata applicazione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito alla determinazione della pena base per la detenzione della marijuana nella misura del massimo edittale, nonostante l'assoluzione del ricorrente dagli altri reati. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, calcolata in primo grado in ragione dei quantitativi dei tre tipi di sostanze stupefacenti rinvenute e senza considerare la riferibilità all'imputato della sola detenzione della marijuana. 2.3 Gianluca di Fonte deduce con un unico motivo vizi di motivazione in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio concordato ed alla responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti motivi di impugnazione sulla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente prevista per la collaborazione. Ciò ha comportato il passaggio in giudicato del punto relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato stante la natura dei reati ascritti all'imputato e l'applicabilità dell'invocata attenuante ai soli delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.). 3. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte determinato la pena base sulla base della rilevanza attribuita alla gravità dei reati ed alla notevole capacità a delinquere. E' stato, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252). 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur non richiedendosi un atto di pentimento o di resipiscenza, è, comunque, necessario che l'imputato offra agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che può risolversi anche in una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e nel conseguente impoverimento del mercato (Sez. 3, n. 29621 del 13/02/2018, Alessandrini, Rv. 273719). L'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti (Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, Zorzi, Rv. 228351).In ogni caso, spetta al giudice accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative e la relativa valutazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). Ritiene, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, tale giudizio non può che basarsi sulla correlazione tra il contributo offerto dall'imputato e la condotta delittuosa per cui si procede, non potendo, di contro, investire anche la valutazione della sua rilevanza rispetto a fatti oggetto di un diverso procedimento, la cui cognizione è logicamente sottratta alla competenza del giudice procedente. Ciò emerge con chiarezza dal testo del comma 7 dell'art. 73 ove si richiede specificamente la funzionalità del contributo offerto ad evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione della inutilità della collaborazione offerta dall'imputato in relazione alla prova dei reati per cui si procede, essendo le prove già cristallizzate negli atti di indagine. Il ricorrente, inoltre, senza alcun confronto critico con tale argomentazione, si è limitato ad insistere sull'ampiezza e proficuità delle informazioni fornite - che, tuttavia, riguardano procedimenti diversi - in tal modo sollecitando un non consentito diverso giudizio di fatto in merito alla utilità della collaborazione prestata. 5. Anche il quinto motivo è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo del giudizio formulato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, infatti, ha posto a fondamento del bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza, la collaborazione resa dall'imputato e la rinuncia parziale ai motivi di appello. Trattasi di giudizio fondato su un percorso motivazionale adeguato e non manifestamente illogico che non è, dunque, censurabile in questa Sede. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata, facendo buon governo del principio di diritto affermato nel par. 3, ha giustificato la determinazione della pena base in misura pari al massimo edittale in considerazione della notevole gravità del reato e della rilevante capacità a delinquere dell'imputato (cfr. Sez. U., n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252). 7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati. La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò a dispetto del considerevole ridimensionamento della posizione del ricorrente, ritenuto responsabile della illecita detenzione della sola sostanza stupefacente (marijuana) rinvenuta all'interno del furgone. Rileva, al riguardo, il Collegio che, sebbene il quantitativo lordo di tale sostanza non sia esiguo, va, comunque, considerato che ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione ciò che rileva è il solo principio attivo. Invero, come recentemente ribadito da Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal di. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. In applicazione dei predetti criteri, il [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi. Va, inoltre, considerato che nella sentenza di primo grado è indicato il principio attivo complessivo ricavabile da tutta la sostanza sequestrata, cosicché sulla base di tale dato, non epurato dai quantitativi di sostanza stupefacente in relazione ai quali il Ruggero è stato assolto, non è possibile ritenere che il motivo sia stato implicitamente rigettato dalla Corte territoriale. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo non deducibile relativo, da un lato, a un motivo rinunciato (l'affermazione di responsabilità) e, dall'altro a questione, peraltro genericamente dedotta, in merito al trattamento sanzionatorio che non si traduce nella illegalità della pena. Va, al riguardo ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102). 9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulle richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris