CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30012-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 7 AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3321/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30012 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 30012/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che ha respinto l'appello del contribuente in controversia su impugnazione di avviso di rettifica del classamento e della rendita catastale di tre unità immobiliari. La CTR, per quanto ancora rileva, ha rigettato il motivo sulla dedotta irritualità della notifica degli avvisi aventi ad oggetto le unità immobiliari di cui al sub 6) e al sub 7), effettuata col servizio postale, ritenendo sufficiente la prova che l'avviso di giacenza era stato inviato, non reputando necessaria la prova della sua ricezione, giudicando nel resto carente di interesse l'impugnazione dell'avviso relativamente ad altro immobile (di cui al punto sub 8), in quanto relativo ad avviso di rettifica non ancora notificato. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 74 L. 342/2000, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente presupposto la legittimità della notifica degli atti di variazione delle rendite proposte; con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione e l'omesso esame di elementi sostanziali della vicenda, in relazione all'art. 360, comma 1, n.ri 3 e 5 c.p.c., per avere la CTR deciso senza strumenti atti a valutare la corretta classificazione degli immobili. Col terzo motivo si deduce nullità, difetto di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per la mancata notifica degli avvisi di accertamento. 2.È fondato il primo motivo con assorbimento dei restanti. 2.1.Le sezioni unite (n. 10012/2021, seguite da seguita da Cass. n. 15782/2022, n. 10399/2022, n. 6818/2022 e n. 2621/2022), hanno sul tema statuito che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa". 2.2.La giurisprudenza di questa Corte ritiene pertanto necessaria la prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) al fine di garantire la conoscibilità effettiva dell'atto notificando, in quanto la sola prova della spedizione di tale comunicazione, non può considerarsi conforme al dictum della Corte Costituzionale (C. Cost.22-23 settembre 1998, n. 346), con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della originaria formulazione dell'art. 8, comma 4, Legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di assenza di persone idonee al ritiro non venisse data la comunicazione stessa e che ciò avvenisse con una "raccomandata con avviso di ricevimento". La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della "CAD" rappresenta l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni dell'art. 8, c. 2 e 4, Legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Con specifico riferimento all'ipotesi di "irreperibilità relativa" del destinatario, v. anche Cass. n. 2621 dep. 28.01.2022. La sentenza della CTR sul punto non è conforme agli indicati principi per cui va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti i restanti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]