CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2021
Cassazione n. 07666/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17791/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiPec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4621/2021depositata il 28/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17791/2022Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 7666/2026Data pubblicazione 30/03/20261. Con sentenza del 23 dicembre 2019, previa conversione del ritospeciale locatizio in rito ordinario, il Tribunale di Napoli dichiaravainammissibili le domande del conduttore [OSCURATO:PERSONA] – direttealla declaratoria di nullità o annullamento del contratto di locazione perinidoneità dell’immobile, con condanna della società locatrice allarestituzione dei canoni versati (ovvero con compensazione dei medesimicon quelli non versati) nonché al risarcimento del danno – ritenendoleprecluse dal giudicato sulla validità del contratto, già formatosi in sededi convalida di sfratto per morosità, come eccepito dalla locatrice TIM.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello;restava contumace la TIM.3. Con sentenza n. 4621 del 28 dicembre 2021, dopo aver disposto ilmutamento del rito da ordinario a speciale, dopo aver rilevato chel'appello era stato proposto con atto di citazione, dopo aver affermatoche il rispetto del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. doveva esserevalutato avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo, la Corte d'appellodi Napoli dichiarava inammissibile l'appello, per intervenuto decorso deltermine di impugnazione. In particolare, osservava che l'impugnatasentenza, pubblicata il 23 dicembre 2020, era passata in giudicato dopoil decorso di sei mesi, scaduti il 27 settembre 2021, e dunque primadell'iscrizione al ruolo dell'appello avvenuta in data 8 ottobre 2021, epur conteggiata la sospensione di sessantaquattro giorni (dal 9 marzoall'11 maggio 2020) per l'emergenza sanitaria pandemica.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo.Resta intimata la resistente società TIM.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Numero registro generale 17791/2022Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 7666/2026Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio in via preliminare che, come da segnalazione dicancelleria, il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati (l’Avv.cui uno solo (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) risulta cassazionista; in questasituazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista èsufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorsomedesimo (cfr. Cass., n. 15165/2020, n. 15165, non mass.; Cass., n.19502/2024; Cass., n. 19927/2024).Tanto premesso, va rilevato che con un unico motivo, articolato indue censure, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360, comma1, nn. 3 (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”) e 5(“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti”), del codice di procedura civile.1.1. Nella prima parte del motivo vengono svolte le considerazioni diseguito riportate: “[OSCURATO:PERSONA] di prime cure non ha, in particolare, tenutoconto della documentazione e della consulenza tecnica di parte prodottein giudizio e, senza alcuna valida motivazione, non ha ammesso alcunmezzo istruttorio richiesto dall’odierno ricorrente. Inoltre, non ha tenutoin considerazione il fatto che è stato depositato nel procedimento ildocumento della [OSCURATO:PERSONA] nel quale si dichiara esplicitamentenon abitabile l’immobile oggetto del contratto di locazione, diffidando lasocietà proprietaria ad effettuare lavori di somma urgenza. In taleverbale sono, invero, documentalmente provati i vizi dell’immobile chegiustificano l’accoglimento delle richieste di parte attorea e anche ladomanda di risarcimento del danno” (v. p. da 6 a 8 del ricorso).Orbene, così come formulata, la censura risulta espressamenterivolta alla sentenza di prime cure e come tale va pertanto dichiaratainammissibile.1.2. Nella seconda censura che compone il motivo si denunciaNumero registro generale 17791/2022Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 7666/2026Data pubblicazione 30/03/2026quanto segue, ed in questi termini: “Nel caso in esame, come peraltrogià precisato negli scritti difensivi depositati dinanzi al Tribunale e allaCorte d’Appello, l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado risultadepositato (iscritto a ruolo) quando la sentenza impugnata non eraancora passata in giudicato, per cui doveva considerarsitempestivamente proposto”.La doglianza è inammissibile, in quanto generica ed assertiva e pernulla correlata alla motivazione resa dal giudice di appello.Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale,lungi dall’incorrere nel vizio di omesso esame evocato dal ricorrente, hacorrettamente: -) rilevato che l’appello era stato proposto con citazione,nonostante il giudizio di primo grado, in ragione dell’oggetto delladomanda, fosse stato trattato con il rito speciale locatizio ex art. 447-bise ss. cod. proc. civ.; -) ha applicato il principio dell’ultrattività del rito, inbase al quale il giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione,nelle stesse forme in cui è stato trattato in primo grado, le qualicondizionano anche la valutazione sull'ammissibilità del gravame (v. trale tante Cass., n. 15272/2014; Cass., n. 27853/2025) e pertanto,rispetto all’atto di citazione con cui è stato proposto l’appello, non haconsiderato il momento e la data della notificazione, bensì (appuntocome se fosse un ricorso) quello del deposito, coincidente con laiscrizione al ruolo; -) ha valutato il rispetto del termine di impugnazioneex art. 327 cod. proc. civ. ratione temporis vigente ed è pervenuta aritenere inammissibile l’appello, perché, alla data dell’iscrizione a ruolo,il termine risultava essere già interamente decorso e la sentenza era giàpassata in giudicato.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, dato che la societàresistente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 17791/2022Numero sezionale 113/2026Numero di raccolta generale 7666/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]