CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. Come già evidenziato dalla Corte territoriale, nel giudizio abbreviato è utilizzabile l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti o da questi ultimi percepiti durante l'espletamento della loro attività istituzionale anche se rese dall'indagato, senza assistenza difensiva, purché in quest'ultima ipotesi non sollecitate, costituendo la stessa atto di indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi (Sez. 2, n. 27642 del 25/05/2021, Rispoli, Rv. 281796; Sez. 3 n. 9354 del 08/01/2020, C., Rv. 278639 - 01 - 01). La richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Ramella, Rv. 256106 - 01). Il terzo motivo non è consentito. Il ricorrente, anziché denunziare violazioni di legge o specifici vizi motivazionali, sollecita, sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti prospettata come più plausibile, diversi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito che hanno desunto, con argomentazioni pertinenti ed ancorate agli elementi fattuali accertati, la disponibilità in capo all'imputato dei locali dove sono state rivenute le armi e l'impossibilità che nello stesso accedessero terze persone all'insaputa dell'odierno ricorrente che ne era proprietario ed utilizzatore, trattandosi del sottotetto della sua abitazione. Non si sottraggono all'inammissibilità le censure sul trattamento sanzionatorio. in quanto prive della necessaria specificità e del confronto critico con il percorso motivazionale che, nel determinare la misura della pena, peraltro assai contenuta e non distante dal minimo edittale, ha valorizzato, ripotandosi alla senetnza del G.i.p. del Tribunale di Palmi, la gravità del fatto. • Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom