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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05925/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31157-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3084/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 13 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto le spese legali dovute da parte ricorrente, liquidate a suo avviso in misura eccessivamente onerosa, confermando nel resto la decisione di rigetto della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto fra gli stessi intercorso; - per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2094 e 2967 (rectius 2697) cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione; - con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli 360 comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; - con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. civ., in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.; - il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono inammissibili; - le cesure, invero, oltre ad essere inammissibilmente formulate in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di Ric. 2020 n. 31157 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- interpretazione e sussunzione, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, non evidenziando in alcun modo un difetto di sussunzione nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ. ma, piuttosto, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; - quanto alla lamentata lesione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2020 n. 31157 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -3- che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017) - anche il terzo motivo è inammissibile; - quanto, infatti, alla lamentata violazione delle previsioni in tema di tariffe legali, va senza dubbio confermato che il valore della controversia deve essere determinato in base al decisum (Cass. Sez.

Un.11/9/2007, n. 19014) ma, nella specie, inconferente appare la deduzione di parte ricorrente rispetto a quanto statuito in appello, e, d'altra parte, nell'ambiguità del motivo, lo stesso sembra configurarsi come conseguente all'accoglimento delle prime due censure che, invece, è già stata ritenuta inammissibile; -alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, e si distraggono in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 CPC; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2020 n. 31157 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -4- quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 novembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) t [OSCURATO:PERSONA] Ue, el Li . 2 3 FEB 202 ,,..,..!/ 9,,°12g4ANCELLIERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31157-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3084/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 13 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto le spese legali dovute da parte ricorrente, liquidate a suo avviso in misura eccessivamente onerosa, confermando nel resto la decisione di rigetto della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto fra gli stessi intercorso; - per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2094 e 2967 (rectius 2697) cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; insufficienza e contraddittorietà della motivazione; - con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli 360 comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; - con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. civ., in relazione all'art. 91 cod. proc. civ.; - il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono inammissibili; - le cesure, invero, oltre ad essere inammissibilmente formulate in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di Ric. 2020 n. 31157 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- interpretazione e sussunzione, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, non evidenziando in alcun modo un difetto di sussunzione nell'ambito dell'art. 2094 cod. civ. ma, piuttosto, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; - quanto alla lamentata lesione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; - con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Ric. 2020 n. 31157 sez. ML - ud. 09-11-2021 -3- che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017) - anche il terzo motivo è inammissibile; - quanto, infatti, alla lamentata violazione delle previsioni in tema di tariffe legali, va senza dubbio confermato che il valore della controversia deve essere determinato in base al decisum (Cass. Sez. Un.11/9/2007, n. 19014) ma, nella specie, inconferente appare la deduzione di parte ricorrente rispetto a quanto statuito in appello, e, d'altra parte, nell'ambiguità del motivo, lo stesso sembra configurarsi come conseguente all'accoglimento delle prime due censure che, invece, è già stata ritenuta inammissibile; -alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, e si distraggono in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 CPC; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2020 n. 31157 sez. ML - ud. 09-11-2021 -4- quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 novembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) t [OSCURATO:PERSONA] Ue, el Li . 2 3 FEB 202 ,,..,..!/ 9,,°12g4ANCELLIERE
Sentenza Cassazione n. 05925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris