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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39895/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. -7('' • [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del 07/12/2020 della medesima Corte di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di nove anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino al marzo del 2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), e 634 cod. proc. pen., nonché l'omessa e l'erronea valutazione delle emergenze processuali.

Lamenta, in particolare, il malgoverno delle prove indicate a sostegno dell'istanza di revisione mai precedentemente valutate (le dichiarazioni di tal [OSCURATO:PERSONA], il memoriale del co-imputato [OSCURATO:PERSONA], la relazione di consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo aveva riferito delle attività svolte dal ricorrente escludendo di aver mai acquistato sostanze da lui; il secondo non lo aveva mai menzionato nel proprio memoriale-confessione; il terzo aveva dato conto delle sue gravi condizioni di salute (ad oggi persistenti) che ostavano alla partecipazione ad un sodalizio di tal genere. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 3.2.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.3.è possibile esaminare direttamente le prove solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.4.ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre ad una decisione diversa da quella oggetto di impugnazione; b) oggetto di cognizione in sede di legittimità, dunque, non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato.

Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); c) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; d) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cessazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; 3.5.non vale, dunque, come fa il ricorrente, dedurre il malgoverno delle norme processuali sopra indicate proponendo una lettura diversa degli elementi di prova allegati a sostegno dell'istanza di revisione dei quali lamenta il travisamento e che, però, non allega al ricorso; 3.6.il travisamento, peraltro, è vizio relativo alla percezione della prova, non alla sua valutazione, laddove il ricorrente censura proprio il governo logico della prova, non la sua "dispercezione", rendendo così inammissibilmente fattuale il ricorso; 3.7.né le argomentazioni della Corte di appello, nella parte in cui escludono la idoneità degli elementi di prova a ribaltare il costrutto accusatorio o anche solo ad instillare il ragionevole dubbio della sua tenuta, appare manifestamente illogico nella misura in cui i Giudici territoriali spiegano che il memoriale del [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio dell'odierno ricorrente erano già stati presi in considerazioni nella fase di merito, che il fatto che l'Angeletti avesse negato di aver mai acquistato sostanze stupefacenti dal ricorrente non esclude, sul piano logico, la partecipazione dell'Epifani all'associazione per delinquere, che le sue condizioni cliniche non lo avessero privato della capacità di agire. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. -7('' • [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del 07/12/2020 della medesima Corte di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di nove anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino al marzo del 2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 630, comma 1, lett. c), e 634 cod. proc. pen., nonché l'omessa e l'erronea valutazione delle emergenze processuali. Lamenta, in particolare, il malgoverno delle prove indicate a sostegno dell'istanza di revisione mai precedentemente valutate (le dichiarazioni di tal [OSCURATO:PERSONA], il memoriale del co-imputato [OSCURATO:PERSONA], la relazione di consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA]). Il primo aveva riferito delle attività svolte dal ricorrente escludendo di aver mai acquistato sostanze da lui; il secondo non lo aveva mai menzionato nel proprio memoriale-confessione; il terzo aveva dato conto delle sue gravi condizioni di salute (ad oggi persistenti) che ostavano alla partecipazione ad un sodalizio di tal genere. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.0sserva il Collegio: 3.1.I'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 3.2.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.3.è possibile esaminare direttamente le prove solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.4.ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre ad una decisione diversa da quella oggetto di impugnazione; b) oggetto di cognizione in sede di legittimità, dunque, non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.); c) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; d) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cessazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; 3.5.non vale, dunque, come fa il ricorrente, dedurre il malgoverno delle norme processuali sopra indicate proponendo una lettura diversa degli elementi di prova allegati a sostegno dell'istanza di revisione dei quali lamenta il travisamento e che, però, non allega al ricorso; 3.6.il travisamento, peraltro, è vizio relativo alla percezione della prova, non alla sua valutazione, laddove il ricorrente censura proprio il governo logico della prova, non la sua "dispercezione", rendendo così inammissibilmente fattuale il ricorso; 3.7.né le argomentazioni della Corte di appello, nella parte in cui escludono la idoneità degli elementi di prova a ribaltare il costrutto accusatorio o anche solo ad instillare il ragionevole dubbio della sua tenuta, appare manifestamente illogico nella misura in cui i Giudici territoriali spiegano che il memoriale del [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio dell'odierno ricorrente erano già stati presi in considerazioni nella fase di merito, che il fatto che l'Angeletti avesse negato di aver mai acquistato sostanze stupefacenti dal ricorrente non esclude, sul piano logico, la partecipazione dell'Epifani all'associazione per delinquere, che le sue condizioni cliniche non lo avessero privato della capacità di agire. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore de
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