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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:608
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0521_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-521/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Termine di ricorso – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un'ingiunzione nei confronti di un'istituzione – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Artt. 6, § 1, comma 3, e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 264, 266, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 50-55)

2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d'esecuzione – Portata (Artt. 263 e 265 TFUE) (v. punto 57)

3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Presupposti – Identità di petitum e di causa petendi [Art. 263 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2016/840, 2017/907, 2017/1241 e 2018/774] (v. punti 69, 70, 72, 77-79, 82, 86, 87)

4. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Ricorso tardivo – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/850; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2016/840] (v. punti 91-93)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, e 2015/1828] (v. punti 96-98, 135, 136)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d'ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a), modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 109-114, 118-121)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 128-133, 141)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 138, 142, 143, 147)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell'onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 149-151, 153)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3] (v. punti 157, 158, 160, 161, 165, 166)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, art. 28, §§ 6 e 7, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 170-180)

12. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 184-186) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 141, pag. 125 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 141, pag. 30 ), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2017, L 139, pag. 62 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2017, L 139, pag. 15 ), della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2017, L 178, pag. 13 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2017, L 178, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2018, L 131, pag. 16 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2018, L 131, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subìto a causa di tali atti.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0521_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-521/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Termine di ricorso – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un'ingiunzione nei confronti di un'istituzione – Irricevibilità – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza (Artt. 6, § 1, comma 3, e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 264, 266, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 50-55) 2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d'esecuzione – Portata (Artt. 263 e 265 TFUE) (v. punto 57) 3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Presupposti – Identità di petitum e di causa petendi [Art. 263 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917, (PESC) 2017/1245 e (PESC) 2018/778; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, 2016/840, 2017/907, 2017/1241 e 2018/774] (v. punti 69, 70, 72, 77-79, 82, 86, 87) 4. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Ricorso tardivo – Irricevibilità [Art. 263, comma 6, TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2016/850; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2016/840] (v. punti 91-93) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione [Art. 29 TUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, e 2015/1828] (v. punti 96-98, 135, 136) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d'ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, artt. 27, § 2, a), e 28, § 2, a), modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 109-114, 118-121) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 128-133, 141) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 138, 142, 143, 147) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell'onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, modificato dai regolamenti 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 149-151, 153) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3] (v. punti 157, 158, 160, 161, 165, 166) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, art. 28, §§ 6 e 7, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/806 e (PESC) 2020/719, allegato I; regolamenti del Consiglio 2019/798 e 2020/716, allegato II] (v. punti 170-180) 12. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 184-186) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2016, L 141, pag. 125 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2016, L 141, pag. 30 ), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2017, L 139, pag. 62 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2017, L 139, pag. 15 ), della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2017, L 178, pag. 13 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2017, L 178, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2018, L 131, pag. 16 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2018, L 131, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subìto a causa di tali atti. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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