CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 25856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15753-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 15753/2021 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1728/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 137/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 15753/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.12.2020 n. 1728, la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa (in seguito, per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, con cui l’Istituto previdenziale aveva intimato a quest’ultima il pagamento della somma di € 18.849,24 a titolo di omesso pagamento dei contributi dovuti al “Fondo integrativo del Gas” gestito dall’ente previdenziale, in rettifica dei modelli DM/10, relativi al periodo da gennaio a dicembre 2010. Il tribunale, premesso che la società ricorrente si limitava esclusivamente a “vendere” gas naturale, senza svolgere quelle ulteriori attività di importazione, esportazione, coltivazione o di cliente grossista, previste dal comma 3 dell’art. 21 del d.lgs. n. 164 del 2000, né nulla aveva dimostrato l’Inps in proposito, ha ritenuto che i dipendenti della predetta società non erano equiparabili ai dipendenti di aziende che producono e distribuiscono gas per usi civili, né tantomeno ai dipendenti di aziende che gestiscono l’attività di distribuzione del gas. Secondo il tribunale, essi erano solo dipendenti di un’azienda ad intero capitale pubblico che si limitava a vendere gas naturale e, quindi, non era tenuta ad iscriversi all’apposito fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a cui, invece, erano tenute le aziende che con atto di concessione amministrativa si occupavano della distribuzione del gas per usi civili. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, riteneva, invece, che il principio di tutela della concorrenza imponeva che anche la società appellata fosse tenuta all’onere contributivo gravante su tutte le società del settore, così come poteva ricavarsi dalla normativa d’interesse, perché anche le società a capitale parzialmente o totalmente pubblico dovevano rispettare le forme privatistiche dello strumento civilistico societario utilizzato: infatti, secondo la Corte del merito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica l’assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta (25354/18). Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, l’azienda ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 7 e 8 della legge n. 1084 del 1971 e dell’art. 12 delle preleggi al codice civile, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la società ricorrente fosse tenuta ad iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti al Fondo integrativo del gas gestito dall’Inps, benché fosse una società riconducibile al modello giuridico della società “in house” e, per tale motivo, non poteva essere assoggettata agli obblighi contributivi imposti dalla normativa in rubrica che è, infatti, circoscritta ai dipendenti delle sole aziende private del gas le quali, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o solo distribuiscono gas, alla cittadinanza per usi civili. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, l’azienda ricorrente deduce sia il vizio di omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ta le parti, con riferimento alla natura sostanziale di società pubblica in house di [OSCURATO:SOCIETA], come risultante dalla documentazione allegata in atti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e sul medesimo profilo di censura deduce anche il vizio di omessa pronuncia, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso, l’azienda ricorrente deduce il vizio di omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sull’Inps, rispetto al fondamento della pretesa contributiva avanzata. Il primo motivo è infondato, in quanto i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità secondo cui con riguardo alla tutela previdenziale obbligatoria, rileva il veicolo giuridico di natura squisitamente civilistica utilizzato, a nulla rilevando che la proprietà del capitale sociale sia in mano di enti locali (Cass.n. 10155/04, in tema di obblighi contributivi delle aziende private del gas a capitale pubblico, cfr. Cass. n. 6300/20, in tema di obblighi previdenziali degli enti ex IACP, in particolare, punti 12-23 e ss.). Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono, in via preliminare, inammissibili, in quanto, non si confrontano con la statuizione espressa dalla Corte d’appello, secondo cui anche le società partecipate in via maggioritaria o totalitaria dall’ente locale sono tenute ad adempiere agli obblighi contributivi previste per tutte le altre società private di commercializzazione del gas, visto che agendo iure privatorum debbono sottostare alle stesse regole, in vista del principio di derivazione comunitaria di tutela della par condicio e di tutela della concorrenza fra imprese. I motivi sono, altresì, infondati, non sussistendo nessun omesso esame del materiale istruttorio, che è stato esaminato dalla Corte d’appello e che l’ha portata a concludere nel senso che la società era tenuta al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Inps, mentre il motivo proposto, auspica, più che altro, una diversa valutazione del medesimo materiale istruttorio, secondo la tesi prospettata dalla società. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della società ricorrente alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d