CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURO2885 MAZZONI;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].);- intimata -avverso la sentenza n. 904/2021 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 3/2020;Numero registro generale 10520/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 21427/202611/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/06/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza e [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) nei confrontidell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Parma che ha accoltol’opposizione avverso la cartella notificata all’agente dellariscossione, mediante la quale è stato intimato allo stessoMonaco il pagamento della somma di 10.602,96 euro a titolo dicontributi dovuti alla Cassa e relativi agli anni 2009, 2011, 2012e 2013.La pretesa della CNAPF si fonda sul fatto che negli anni inquestione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva superato i limiti redditualistabiliti dal Comitato dei Delegati e, pertanto, si era procedutoalla sua iscrizione d’ufficio, con conseguente recupero deicontributi e delle relative sanzioni.L’opposizione proposta dal professionista si basa sul fatto che,dal mese di maggio del 2006, egli ha svolto ininterrottamenteed esclusivamente l’attività di GOT presso il Tribunale di Parmae la Sezione distaccata di Fidenza, sicché tutti i compensipercepiti nel periodo in questione sono da imputarsi in viaesclusiva all’attività resa in favore del Ministero della giustizia.2. La Corte d’appello ha respinto la domanda proposta dallaCNAPF reputando i redditi derivanti dall’attività di GOT nonassimilabili ai redditi professionali, con conseguente esclusionedell’obbligo contributivo a favore della Cassa.3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resistito mediante controricorso. L’Agenzia delle Entrate- 2 -Riscossione è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depoNsuimtaertoo re gistro generale 10520/2022Numero sezionale 2885/2026memoria. Numero di raccolta generale 21427/20264. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, Dialt a pubblicazione 24/06/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 50, lett. f), del d.P.R. n. 917 del 1986, incombinato disposto con l’art. 10 della l. n. 576 del 1980,nonché, in subordine, la violazione dell’art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, per avere la Corte d’appello esclusol’esistenza dell’obbligo contributivo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] senzaconsiderare che, in base all’art. 50 cit., i redditi dal medesimopercepiti per l’attività di GOT sono da considerarsi redditi dalavoro autonomo, con conseguente attrazione nella sferadell’attività professionale, e senza comunque rilevare che,esclusa la natura subordinata del lavoro prestato dai giudicionorari di qualunque tipo, opera la copertura previdenzialeprevista dall’art. 2, comma 26, cit., applicabile anche aicollaboratori coordinati e continuativi delle pubblicheamministrazioni.2. In via preliminare deve rilevarsi che questa Corte, conordinanza n. 5798/2025, ha rimesso gli atti alla PrimaPresidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delricorso proposto dalla CNPAF nei confronti dello stesso avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avverso altra sentenza della Corte d’appellodi Bologna (n. 1004/2018), peraltro citata nella sentenza inquesta sede impugnata, avente ad oggetto la medesima- 3 -Numero registro generale 10520/2022questione e relativa ad un periodo in parte diverso (anni 2007-Numero sezionale 2885/2026Numero di raccolta generale 21427/20262010). Data pubblicazione 24/06/20263. Con nota del 22 maggio 2026 il difensore del ricorrente hachiesto la cancellazione della causa dal ruolo in attesa dellapronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte, rappresentandoche all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 era stato discussoil ricorso di cui all’ordinanza n. 5798/2025.4. In attesa della pubblicazione della pronuncia delle SezioniUnite, quindi, si rende necessario rinviare a nuovo ruolo latrattazione del ricorso in esame. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 4 -