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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995TJ0141_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-141/95, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo, con gli avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la segreteria generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 1 dicembre 1994, che è stata adottata a seguito di una decisione di cessazione dell' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee a taluni assegni previsti dalla legislazione danese e con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo nega alla ricorrente il rimborso degli importi dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi della detta disposizione, nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente,

V. Tiili e R.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti e contesto giuridico del ricorso 1 La ricorrente veniva assunta come traduttrice in virtù di un contratto di agente ausiliario con effetto dal 1 novembre 1987 e assegnata alla divisione della traduzione danese del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 2 Con decisione dell' autorità che ha il potere di nomina 3 marzo 1988, la ricorrente veniva nominata dipendente in prova con effetto dal 1 gennaio 1988.

Con decisione 10 ottobre 1988 la ricorrente veniva nominata in ruolo e inquadrata nel grado LA 7, terzo scatto, con effetto dal 1 ottobre 1988. 3 Conformemente all' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]"), la ricorrente dichiarava gli assegni che percepiva per i suoi tre figli in applicazione della legge danese 19 marzo 1986, n. 147 (in prosieguo: la "legge nazionale"). 4 In applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] procedeva, con effetto dal 1 novembre 1987, alla deduzione dei detti assegni nazionali dagli assegni familiari percepiti dalla ricorrente ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 17 marzo 1994 la ricorrente indirizzava una nota al servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] detta nota ricordava, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA], dal 1 novembre 1987, deduceva dalla sua retribuzione gli assegni che la stessa percepiva in virtù della legge nazionale.

D' altro lato, facendo riferimento a una decisione adottata dal servizio competente circa la natura dei detti assegni, la ricorrente chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle gli importi "non correttamente" dedotti e di informarla del termine a tal fine previsto. 6 Da una nota di conteggio redatta dal servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale", datata 14 marzo 1994, emerge che gli assegni versati alla ricorrente ai sensi della legge nazionale non sarebbero stati più dedotti dall' assegno per figlio a carico pagato ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 marzo 1994.

Inoltre, da una seconda nota di conteggio redatta dallo stesso servizio e datata 20 luglio 1994 emerge che sarebbero stati rimborsati alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 maggio 1993. 7 In occasione del pagamento della retribuzione relativa al giugno 1994 alla ricorrente venivano rimborsati gli importi che l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a dedurre durante il periodo 1 marzo 1994 - 31 maggio 1994. 8 Il 24 agosto 1994 la ricorrente indirizzava una nota al capo della divisione del personale.

In essa faceva riferimento alla nota del 14 marzo 1994, che, a suo dire, le era stata appena trasmessa dal servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" e tramite la quale aveva appreso che gli assegni versati dall' amministrazione danese non sarebbero stati più dedotti dalla sua retribuzione.

Facendo presente che il [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla detta deduzione a cominciare dalla di lei nomina, avvenuta il 1 novembre 1987, la ricorrente chiedeva, "di conseguenza, il rimborso degli importi indebitamente dedotti". 9 In occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre 1994 alla ricorrente venivano rimborsati gli importi dedotti durante il periodo 1 maggio 1993 - 28 febbraio 1994. 10 Non avendo ottenuto risposta alla sua lettera 24 agosto 1994, la ricorrente indirizzava al capo della divisione del personale una nuova domanda di rimborso datata 18 novembre 1994.

Da un lato, faceva ivi menzione del fatto che gli importi dedotti le erano stati rimborsati a partire dal 1 maggio 1993, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di settembre 1994, e, dall' altro, chiedeva il rimborso degli "importi indebitamente dedotti" durante il periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 11 Con lettera del servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" 1 dicembre 1994, la ricorrente veniva informata che, "a seguito di un cambiamento di prassi", era stato posto termine, a partire dal 1 maggio 1993, all' applicazione della regola anticumulo prevista dall' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni che ella percepiva conformemente alla legge nazionale.

Secondo la medesima lettera, "dato che la nuova prassi è stata introdotta a partire dal 1 .5.1993, gli importi dedotti per il periodo 1.11.1987 - 30.4.1993 non vanno versati". 12 Avverso la decisione contenuta nella predetta lettera, il 1 marzo 1995 la ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

Procedimento e conclusioni delle parti 13 Alla luce delle circostanze di cui sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi dell' art. 91, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 14 Dopo l' introduzione del presente ricorso, il reclamo presentato dalla ricorrente il 1 marzo 1995 ha costituito oggetto di una decisione esplicita di rigetto a mezzo lettera 18 luglio 1995 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]. 15 La fase scritta del procedimento si è conclusa il 17 ottobre 1995 con il deposito della controreplica. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Nel corso dell' udienza svoltasi il 24 gennaio 1996 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale. 17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ° annullare la decisione 1 dicembre 1994, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo si rifiuta di rimborsarle gli importi dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993; ° annullare, nella misura in cui si rende necessario, la decisione recante rigetto implicito del reclamo 1 marzo 1995; ° condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia: ° statuire sulla ricevibilità del ricorso; ° dichiarare il ricorso infondato e respingere, di conseguenza, la domanda relativa al rimborso degli importi dedotti dalla retribuzione della ricorrente ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]; ° decidere sulle spese a norma di legge.

Sulla ricevibilità [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 19 [OSCURATO:PERSONA], senza sollevare formale eccezione di irricevibilità, rileva che il presente ricorso potrebbe essere considerato tardivo.

Da un lato, la nota della ricorrente 17 marzo 1994 potrebbe essere qualificata domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA].

Dall' altro, la lettera dell' amministrazione 1 dicembre 1994 potrebbe essere considerata atto confermativo rispetto ai fogli paga dei mesi di giugno e di settembre 1994, i quali costituirebbero l' atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] è del parere che la ricorrente avrebbe dovuto proporre un reclamo al più tardi dopo aver preso conoscenza del suo foglio paga del mese di settembre 1994, dal quale ha potuto apprendere che gli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] le sarebbero stati rimborsati solo per il periodo successivo al 1 maggio 1993. 21 La ricorrente rileva, innanzitutto, che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] sulla natura degli assegni nazionali considerati, adottata in data non precisata e non pubblicata, non può essere considerata atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, solo con nota 24 agosto 1994 ella ha formalmente chiesto il rimborso degli importi dedotti dalla sua retribuzione a partire dal 1 novembre 1987.

Per quanto riguarda il foglio paga relativo al mese di settembre 1994, la ricorrente afferma che in esso non era contenuta alcuna indicazione circa il rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle gli importi dedotti nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 22 A parere della ricorrente, solo con il ricevimento della nota 1 dicembre 1994 le è stato possibile prendere per la prima volta conoscenza dell' atto recantele pregiudizio e che è oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale, cioè della decisione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si rifiuta di rimborsarle gli importi dedotti dalla sua retribuzione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993.

Dal momento che la ricorrente ha proposto in tempo utile un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun titolo per contestare la ricevibilità del ricorso.

Giudizio del Tribunale 23 Il Tribunale rileva, in limine, che con il suo ricorso la ricorrente contesta la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di non rimborsarle gli importi che sono stati dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 24 Per stabilire se il ricorso della ricorrente sia ricevibile si deve esaminare se, come affermato dal convenuto, la ricorrente abbia potuto prendere conoscenza di tale decisione che le reca pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] prima di essere stata informata a mezzo lettera del [OSCURATO:PERSONA] 1 dicembre 1994.

Si tratta, pertanto, di stabilire se tale lettera debba o no essere qualificata atto confermativo. 25 A questo proposito si deve innanzitutto constatare che, nella lettera 17 marzo 1994 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, riferendosi a una nuova decisione circa la natura degli assegni che percepiva ai sensi della legge nazionale, chiedeva il rimborso dell' insieme degli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a cominciare dall' entrata in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] il 1 novembre 1987. 26 Il Tribunale rileva poi che, in occasione del pagamento della sua retribuzione relativa al giugno 1994, la ricorrente è stata effettivamente rimborsata di parte degli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], tale parziale rimborso non può essere ragionevolmente interpretato come una decisione di rifiuto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare alla ricorrente la parte rimanente degli importi dedotti allo stesso titolo. 27 Tale rilievo vale anche per il rimborso effettuato in occasione del pagamento della retribuzione della ricorrente relativa al settembre 1994, a seguito della sua lettera 24 agosto 1994.

Infatti, il rimborso degli importi dedotti nel periodo 1 maggio 1993 - 28 febbraio 1994, in conseguenza della decisione di porre termine all' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni nazionali in questione, non equivale in alcun modo a una decisione di rifiuto di rimborsare gli importi dedotti in virtù della medesima disposizione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 28 Si deve infine osservare che la circostanza che, in occasione del rimborso effettuato nel settembre 1994, la ricorrente fosse a conoscenza delle note di conteggio 14 marzo e 20 luglio 1994 non mette assolutamente in discussione le conclusioni che precedono.

Tali note, infatti, non forniscono alcun elemento oggettivo idoneo a essere interpretato come un eventuale rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione nel periodo 1 novembre 1987 -30 aprile 1993. 29 Da quanto precede consegue che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera 1 dicembre 1994 dev' essere qualificata atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] e non atto confermativo.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso di cui la detta decisione ha costituito oggetto dev' essere dichiarato ricevibile.

Nel merito 30 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi relativi, il primo, al totale difetto di motivazione e, il secondo, alla violazione del combinato disposto dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].

Sul motivo relativo al difetto di motivazione [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 31 Secondo la ricorrente, la decisione controversa è viziata da difetto totale di motivazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente ai requisiti fissati da una costante giurisprudenza, non indica le ragioni che vi stanno alla base e la cui conoscenza è indispensabile per consentirne il controllo giurisdizionale.

Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe la ragione per la quale aveva deciso di limitare il rimborso delle somme dedotte ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] al periodo successivo al 1 maggio 1993. 32 Da parte sua il [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo che il motivo considerato non è stato sollevato nel reclamo amministrativo e, di conseguenza, dev' essere dichiarato irricevibile, ritiene tuttavia che il riferimento operato nella lettera 1 dicembre 1994 all' introduzione di una nuova prassi amministrativa, cioè la non applicazione della regola anticumulo agli assegni nazionali considerati, fornisca comunque una risposta attendibile e adeguata, direttamente riconducibile alla fissazione della data di decorrenza degli effetti della decisione controversa, cioè il 1 maggio 1993.

Giudizio del Tribunale 33 In limine, il Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, l' obbligo di motivare una decisione ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (v. sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-508/93, Mancini/Commissione, Racc.

PI pag.

II-761, punto 36). 34 Il Tribunale rileva poi che dalla lettura della lettera 1 dicembre 1994 emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si è basato sulla nozione di "cambiamento di prassi amministrativa", senza efficacia retroattiva, per limitare il rimborso degli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] alla data a partire dalla quale "la nuova prassi è stata introdotta", cioè il 1 maggio 1993. 35 Ne consegue che la decisione controversa fornisce indicazioni sufficienti per consentire all' interessata di contestarne la fondatezza, come del resto questa ha fatto, e al giudice comunitario di esercitare al riguardo il suo controllo.

Il motivo relativo al difetto di motivazione deve, di conseguenza, essere respinto.

Sul motivo relativo alla violazione del combinato disposto dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 36 La ricorrente deduce, in sostanza, che un' istituzione può operare una deduzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] solo in quanto accerti che gli assegni provenienti da altra fonte siano di natura uguale a quella degli assegni familiari ai quali il dipendente ha diritto conformemente alla sezione 1 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specie, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di porre termine all' applicazione della regola anticumulo per quanto riguarda gli assegni del tipo di quelli percepiti dalla ricorrente ai sensi della normativa danese altro non vuol dire che il [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente ammesso il proprio errore di valutazione circa la natura dei detti assegni.

Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] sia tenuto a rimborsarle tutte le somme che ha dedotto ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 novembre 1987, maggiorate degli interessi calcolati al tasso dell' 8% annuo. 37 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in limine, che nessuna disposizione dello [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che l' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile agli assegni versati ai sensi della legge danese. [OSCURATO:PERSONA] osserva poi che le istituzioni dispongono di un ampio potere di valutazione per determinare la natura degli assegni versati ai sensi di una normativa nazionale.

Del resto, da un lato, ritiene che la precedente "prassi amministrativa" nei riguardi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non costituisca un illecito che possa dar luogo a revoca ex tunc e, dall' altro, che la nuova prassi non dipenda da una decisione individuale, idonea a ingenerare diritti soggettivi, bensì da una decisione applicabile alla categoria astratta dei dipendenti danesi con uno o più figli a carico. [OSCURATO:PERSONA], infine, si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni della ricorrente, e la sua precedente prassi non è mai stata da questa contestata.

Giudizio del Tribunale 38 Il Tribunale ricorda che, a norma dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], "i funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell' allegato VII". 39 Tale disposizione dev' essere interpretata nel senso che tocca alle istituzioni stabilire se gli assegni dichiarati dai dipendenti di ruolo o non di ruolo in virtù dell' obbligo ivi previsto siano o no della stessa natura degli assegni familiari percepiti ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che il fatto che un dipendente dichiari degli assegni ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun caso dispensare l' istituzione interessata dall' esaminare quanto prima se tali assegni costituiscano o no "assegni di uguale natura provenienti da altra fonte" ai fini dell' applicazione della norma anticumulo considerata. 40 Inoltre, l' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] consente alle istituzioni di decidere di porre termine all' applicazione della norma anticumulo che esso contiene solo in due ipotesi.

La prima è quella di un cambiamento obiettivo della natura degli assegni provenienti da altra fonte, in conseguenza, in particolare, di un cambiamento della normativa nazionale ai sensi della quale i detti assegni sono pagati.

La seconda ipotesi è quella in cui l' istituzione, nell' esercizio del dovere che le incombe in forza della stessa disposizione (v. punto 39), constati che non ha qualificato in maniera corretta, secondo obiettivi criteri di uniforme applicazione, gli assegni nazionali dichiarati dall' interessato e, di conseguenza, ha indebitamente proceduto alla loro deduzione.

In tale ipotesi, la decisione obbligatoria di porre termine all' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] produce i suoi effetti a decorrere dal momento in cui è stata operata la prima indebita deduzione. 41 Di conseguenza, si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo deciso nella specie di cessare l' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni nazionali considerati per il motivo che non erano di natura uguale a quella degli assegni percepiti ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], si è rifiutato a torto di rimborsare alla ricorrente gli importi che aveva dedotto dalla sua retribuzione in applicazione della medesima disposizione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 42 Ne consegue che il presente motivo va accolto. 43 Alla luce di quanto precede, il ricorso risulta fondato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 44 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], poiché è rimasto soccombente e la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, dev' essere condannato a sopportare tutte le spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione 1 dicembre 1994, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo si rifiuta di rimborsare alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995TJ0141_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-141/95, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo, con gli avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], capodivisione presso il servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la segreteria generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 1 dicembre 1994, che è stata adottata a seguito di una decisione di cessazione dell' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee a taluni assegni previsti dalla legislazione danese e con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo nega alla ricorrente il rimborso degli importi dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi della detta disposizione, nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, V. Tiili e R.M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti e contesto giuridico del ricorso 1 La ricorrente veniva assunta come traduttrice in virtù di un contratto di agente ausiliario con effetto dal 1 novembre 1987 e assegnata alla divisione della traduzione danese del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 2 Con decisione dell' autorità che ha il potere di nomina 3 marzo 1988, la ricorrente veniva nominata dipendente in prova con effetto dal 1 gennaio 1988. Con decisione 10 ottobre 1988 la ricorrente veniva nominata in ruolo e inquadrata nel grado LA 7, terzo scatto, con effetto dal 1 ottobre 1988. 3 Conformemente all' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]"), la ricorrente dichiarava gli assegni che percepiva per i suoi tre figli in applicazione della legge danese 19 marzo 1986, n. 147 (in prosieguo: la "legge nazionale"). 4 In applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] procedeva, con effetto dal 1 novembre 1987, alla deduzione dei detti assegni nazionali dagli assegni familiari percepiti dalla ricorrente ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 17 marzo 1994 la ricorrente indirizzava una nota al servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] detta nota ricordava, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA], dal 1 novembre 1987, deduceva dalla sua retribuzione gli assegni che la stessa percepiva in virtù della legge nazionale. D' altro lato, facendo riferimento a una decisione adottata dal servizio competente circa la natura dei detti assegni, la ricorrente chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle gli importi "non correttamente" dedotti e di informarla del termine a tal fine previsto. 6 Da una nota di conteggio redatta dal servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale", datata 14 marzo 1994, emerge che gli assegni versati alla ricorrente ai sensi della legge nazionale non sarebbero stati più dedotti dall' assegno per figlio a carico pagato ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 marzo 1994. Inoltre, da una seconda nota di conteggio redatta dallo stesso servizio e datata 20 luglio 1994 emerge che sarebbero stati rimborsati alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 maggio 1993. 7 In occasione del pagamento della retribuzione relativa al giugno 1994 alla ricorrente venivano rimborsati gli importi che l' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a dedurre durante il periodo 1 marzo 1994 - 31 maggio 1994. 8 Il 24 agosto 1994 la ricorrente indirizzava una nota al capo della divisione del personale. In essa faceva riferimento alla nota del 14 marzo 1994, che, a suo dire, le era stata appena trasmessa dal servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" e tramite la quale aveva appreso che gli assegni versati dall' amministrazione danese non sarebbero stati più dedotti dalla sua retribuzione. Facendo presente che il [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla detta deduzione a cominciare dalla di lei nomina, avvenuta il 1 novembre 1987, la ricorrente chiedeva, "di conseguenza, il rimborso degli importi indebitamente dedotti". 9 In occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre 1994 alla ricorrente venivano rimborsati gli importi dedotti durante il periodo 1 maggio 1993 - 28 febbraio 1994. 10 Non avendo ottenuto risposta alla sua lettera 24 agosto 1994, la ricorrente indirizzava al capo della divisione del personale una nuova domanda di rimborso datata 18 novembre 1994. Da un lato, faceva ivi menzione del fatto che gli importi dedotti le erano stati rimborsati a partire dal 1 maggio 1993, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di settembre 1994, e, dall' altro, chiedeva il rimborso degli "importi indebitamente dedotti" durante il periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 11 Con lettera del servizio "[OSCURATO:PERSONA] e amministrazione del personale" 1 dicembre 1994, la ricorrente veniva informata che, "a seguito di un cambiamento di prassi", era stato posto termine, a partire dal 1 maggio 1993, all' applicazione della regola anticumulo prevista dall' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni che ella percepiva conformemente alla legge nazionale. Secondo la medesima lettera, "dato che la nuova prassi è stata introdotta a partire dal 1 .5.1993, gli importi dedotti per il periodo 1.11.1987 - 30.4.1993 non vanno versati". 12 Avverso la decisione contenuta nella predetta lettera, il 1 marzo 1995 la ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento e conclusioni delle parti 13 Alla luce delle circostanze di cui sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi dell' art. 91, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 14 Dopo l' introduzione del presente ricorso, il reclamo presentato dalla ricorrente il 1 marzo 1995 ha costituito oggetto di una decisione esplicita di rigetto a mezzo lettera 18 luglio 1995 del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]. 15 La fase scritta del procedimento si è conclusa il 17 ottobre 1995 con il deposito della controreplica. 16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nel corso dell' udienza svoltasi il 24 gennaio 1996 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale. 17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ° annullare la decisione 1 dicembre 1994, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo si rifiuta di rimborsarle gli importi dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993; ° annullare, nella misura in cui si rende necessario, la decisione recante rigetto implicito del reclamo 1 marzo 1995; ° condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia: ° statuire sulla ricevibilità del ricorso; ° dichiarare il ricorso infondato e respingere, di conseguenza, la domanda relativa al rimborso degli importi dedotti dalla retribuzione della ricorrente ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]; ° decidere sulle spese a norma di legge. Sulla ricevibilità [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 19 [OSCURATO:PERSONA], senza sollevare formale eccezione di irricevibilità, rileva che il presente ricorso potrebbe essere considerato tardivo. Da un lato, la nota della ricorrente 17 marzo 1994 potrebbe essere qualificata domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Dall' altro, la lettera dell' amministrazione 1 dicembre 1994 potrebbe essere considerata atto confermativo rispetto ai fogli paga dei mesi di giugno e di settembre 1994, i quali costituirebbero l' atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] è del parere che la ricorrente avrebbe dovuto proporre un reclamo al più tardi dopo aver preso conoscenza del suo foglio paga del mese di settembre 1994, dal quale ha potuto apprendere che gli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] le sarebbero stati rimborsati solo per il periodo successivo al 1 maggio 1993. 21 La ricorrente rileva, innanzitutto, che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] sulla natura degli assegni nazionali considerati, adottata in data non precisata e non pubblicata, non può essere considerata atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, solo con nota 24 agosto 1994 ella ha formalmente chiesto il rimborso degli importi dedotti dalla sua retribuzione a partire dal 1 novembre 1987. Per quanto riguarda il foglio paga relativo al mese di settembre 1994, la ricorrente afferma che in esso non era contenuta alcuna indicazione circa il rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsarle gli importi dedotti nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 22 A parere della ricorrente, solo con il ricevimento della nota 1 dicembre 1994 le è stato possibile prendere per la prima volta conoscenza dell' atto recantele pregiudizio e che è oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale, cioè della decisione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] si rifiuta di rimborsarle gli importi dedotti dalla sua retribuzione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. Dal momento che la ricorrente ha proposto in tempo utile un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta decisione, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun titolo per contestare la ricevibilità del ricorso. Giudizio del Tribunale 23 Il Tribunale rileva, in limine, che con il suo ricorso la ricorrente contesta la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di non rimborsarle gli importi che sono stati dedotti dalla sua retribuzione, ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 24 Per stabilire se il ricorso della ricorrente sia ricevibile si deve esaminare se, come affermato dal convenuto, la ricorrente abbia potuto prendere conoscenza di tale decisione che le reca pregiudizio ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] prima di essere stata informata a mezzo lettera del [OSCURATO:PERSONA] 1 dicembre 1994. Si tratta, pertanto, di stabilire se tale lettera debba o no essere qualificata atto confermativo. 25 A questo proposito si deve innanzitutto constatare che, nella lettera 17 marzo 1994 indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, riferendosi a una nuova decisione circa la natura degli assegni che percepiva ai sensi della legge nazionale, chiedeva il rimborso dell' insieme degli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a cominciare dall' entrata in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] il 1 novembre 1987. 26 Il Tribunale rileva poi che, in occasione del pagamento della sua retribuzione relativa al giugno 1994, la ricorrente è stata effettivamente rimborsata di parte degli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], tale parziale rimborso non può essere ragionevolmente interpretato come una decisione di rifiuto da parte del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare alla ricorrente la parte rimanente degli importi dedotti allo stesso titolo. 27 Tale rilievo vale anche per il rimborso effettuato in occasione del pagamento della retribuzione della ricorrente relativa al settembre 1994, a seguito della sua lettera 24 agosto 1994. Infatti, il rimborso degli importi dedotti nel periodo 1 maggio 1993 - 28 febbraio 1994, in conseguenza della decisione di porre termine all' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni nazionali in questione, non equivale in alcun modo a una decisione di rifiuto di rimborsare gli importi dedotti in virtù della medesima disposizione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 28 Si deve infine osservare che la circostanza che, in occasione del rimborso effettuato nel settembre 1994, la ricorrente fosse a conoscenza delle note di conteggio 14 marzo e 20 luglio 1994 non mette assolutamente in discussione le conclusioni che precedono. Tali note, infatti, non forniscono alcun elemento oggettivo idoneo a essere interpretato come un eventuale rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione nel periodo 1 novembre 1987 -30 aprile 1993. 29 Da quanto precede consegue che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella lettera 1 dicembre 1994 dev' essere qualificata atto recante pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA] e non atto confermativo. Alla luce di quanto sopra, il ricorso di cui la detta decisione ha costituito oggetto dev' essere dichiarato ricevibile. Nel merito 30 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi relativi, il primo, al totale difetto di motivazione e, il secondo, alla violazione del combinato disposto dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Sul motivo relativo al difetto di motivazione [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 31 Secondo la ricorrente, la decisione controversa è viziata da difetto totale di motivazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], contrariamente ai requisiti fissati da una costante giurisprudenza, non indica le ragioni che vi stanno alla base e la cui conoscenza è indispensabile per consentirne il controllo giurisdizionale. Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe la ragione per la quale aveva deciso di limitare il rimborso delle somme dedotte ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] al periodo successivo al 1 maggio 1993. 32 Da parte sua il [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo che il motivo considerato non è stato sollevato nel reclamo amministrativo e, di conseguenza, dev' essere dichiarato irricevibile, ritiene tuttavia che il riferimento operato nella lettera 1 dicembre 1994 all' introduzione di una nuova prassi amministrativa, cioè la non applicazione della regola anticumulo agli assegni nazionali considerati, fornisca comunque una risposta attendibile e adeguata, direttamente riconducibile alla fissazione della data di decorrenza degli effetti della decisione controversa, cioè il 1 maggio 1993. Giudizio del Tribunale 33 In limine, il Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, l' obbligo di motivare una decisione ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (v. sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-508/93, Mancini/Commissione, Racc. PI pag. II-761, punto 36). 34 Il Tribunale rileva poi che dalla lettura della lettera 1 dicembre 1994 emerge che il [OSCURATO:PERSONA] si è basato sulla nozione di "cambiamento di prassi amministrativa", senza efficacia retroattiva, per limitare il rimborso degli importi dedotti ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] alla data a partire dalla quale "la nuova prassi è stata introdotta", cioè il 1 maggio 1993. 35 Ne consegue che la decisione controversa fornisce indicazioni sufficienti per consentire all' interessata di contestarne la fondatezza, come del resto questa ha fatto, e al giudice comunitario di esercitare al riguardo il suo controllo. Il motivo relativo al difetto di motivazione deve, di conseguenza, essere respinto. Sul motivo relativo alla violazione del combinato disposto dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti delle parti 36 La ricorrente deduce, in sostanza, che un' istituzione può operare una deduzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] solo in quanto accerti che gli assegni provenienti da altra fonte siano di natura uguale a quella degli assegni familiari ai quali il dipendente ha diritto conformemente alla sezione 1 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specie, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di porre termine all' applicazione della regola anticumulo per quanto riguarda gli assegni del tipo di quelli percepiti dalla ricorrente ai sensi della normativa danese altro non vuol dire che il [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente ammesso il proprio errore di valutazione circa la natura dei detti assegni. Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] sia tenuto a rimborsarle tutte le somme che ha dedotto ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1 novembre 1987, maggiorate degli interessi calcolati al tasso dell' 8% annuo. 37 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in limine, che nessuna disposizione dello [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che l' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile agli assegni versati ai sensi della legge danese. [OSCURATO:PERSONA] osserva poi che le istituzioni dispongono di un ampio potere di valutazione per determinare la natura degli assegni versati ai sensi di una normativa nazionale. Del resto, da un lato, ritiene che la precedente "prassi amministrativa" nei riguardi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non costituisca un illecito che possa dar luogo a revoca ex tunc e, dall' altro, che la nuova prassi non dipenda da una decisione individuale, idonea a ingenerare diritti soggettivi, bensì da una decisione applicabile alla categoria astratta dei dipendenti danesi con uno o più figli a carico. [OSCURATO:PERSONA], infine, si è basato esclusivamente sulle dichiarazioni della ricorrente, e la sua precedente prassi non è mai stata da questa contestata. Giudizio del Tribunale 38 Il Tribunale ricorda che, a norma dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], "i funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell' allegato VII". 39 Tale disposizione dev' essere interpretata nel senso che tocca alle istituzioni stabilire se gli assegni dichiarati dai dipendenti di ruolo o non di ruolo in virtù dell' obbligo ivi previsto siano o no della stessa natura degli assegni familiari percepiti ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il fatto che un dipendente dichiari degli assegni ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun caso dispensare l' istituzione interessata dall' esaminare quanto prima se tali assegni costituiscano o no "assegni di uguale natura provenienti da altra fonte" ai fini dell' applicazione della norma anticumulo considerata. 40 Inoltre, l' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] consente alle istituzioni di decidere di porre termine all' applicazione della norma anticumulo che esso contiene solo in due ipotesi. La prima è quella di un cambiamento obiettivo della natura degli assegni provenienti da altra fonte, in conseguenza, in particolare, di un cambiamento della normativa nazionale ai sensi della quale i detti assegni sono pagati. La seconda ipotesi è quella in cui l' istituzione, nell' esercizio del dovere che le incombe in forza della stessa disposizione (v. punto 39), constati che non ha qualificato in maniera corretta, secondo obiettivi criteri di uniforme applicazione, gli assegni nazionali dichiarati dall' interessato e, di conseguenza, ha indebitamente proceduto alla loro deduzione. In tale ipotesi, la decisione obbligatoria di porre termine all' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] produce i suoi effetti a decorrere dal momento in cui è stata operata la prima indebita deduzione. 41 Di conseguenza, si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA], avendo deciso nella specie di cessare l' applicazione dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] agli assegni nazionali considerati per il motivo che non erano di natura uguale a quella degli assegni percepiti ai sensi dell' art. 2 dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], si è rifiutato a torto di rimborsare alla ricorrente gli importi che aveva dedotto dalla sua retribuzione in applicazione della medesima disposizione nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993. 42 Ne consegue che il presente motivo va accolto. 43 Alla luce di quanto precede, il ricorso risulta fondato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 44 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], poiché è rimasto soccombente e la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, dev' essere condannato a sopportare tutte le spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione 1 dicembre 1994, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] europeo si rifiuta di rimborsare alla ricorrente gli importi dedotti dalla sua retribuzione ai sensi dell' art. 67, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee nel periodo 1 novembre 1987 - 30 aprile 1993, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris