CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 luglio 2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti responsabili del reato di rapina aggravata, dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'inaccettabilità logica di un'argomentazione motivazionale che pretendeva di ricavare l'infondatezza di una doglianza sull'an di responsabilità, alla luce del fatto che nel gravame di appello veniva sviluppato, ovviamente in via subordinata, un ulteriore specifico motivo sul quantum di pena; inoltre, la Corte di appello non si era misurata con l'oggetto e le risultanze delle prove, avendo preferito limitarsi a valorizzare inopinatamente le argomentazioni svolte dal difensore, quasi che le stesse potessero avere valenza confessoria in ordine a specifiche circostanze di fatto, quali la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad Alseno la mattina della rapina; neppure la Corte di appello aveva colto le contraddizioni della persona offesa Sesenna relative alla individuazione fotografica, avendo la Sesenna non solo affermato di non poter essere certa dei riconoscimenti, ma anche individuato due persone differenti nel medesimo ruolo del rapinatore che si aggirava per casa in cerca degli orologi; altra circostanza incredibilmente ritenuta dal giudice di appello indizio rilevante a carico di [OSCURATO:PERSONA] era l'accento campano riferito dalla Sesenna, che secondo il Tribunale era stato assimilato dalla stessa a quello del Pubblico Ministero, che era pugliese proprio come [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore prosegue rilevando che erroneamente era stata riconosciuta natura grave e indiziaria al contenuto delle intercettazioni ambientali dei dialoghi tra gli imputati effettuati all'interno della caserma dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, avendo dato per scontato che gli imputati facessero riferimento proprio alla rapina per cui era processo e non ad altra dagli stessi commessa; non vi era poi motivazione sui seguenti punti: 1) la persona offesa Sesenna aveva riconosciuto, a soli 18 giorni dai fatti, in un album fotografico mostratole dalla polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] (non imputato) in luogo di [OSCURATO:PERSONA] come il rapinatore che si aggirava in casa in cerca degli orologi; 2) Sesenna aveva riferito che i due rapinatori avevano parlato con accento campano, mentre [OSCURATO:PERSONA] è pugliese; 3)i due rapinatori non avevano tatuaggi o altri elementi identificativi particolari, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva un piercing ed un braccio interamente coperto di tatuaggi; 4) nessuna delle impronte digitali rilevate sul luogo della rapina era riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; 5) la persona offesa Porcari aveva riferito che della sua passione di collezionista di orologi erano a conoscenza solo due suoi cari amici, la Sesenna ed i suoi dipendenti, e nessuno degli imputati (a differenza di Giordano) lo era stato; 6) i due rapinatori dovevano all'evidenza conoscere personalmente Porcari, viste le espressioni usate nel corso della rapina, mentre nessuno degli imputati (anche in tal caso a differenza di Giordano) lo conosceva. 1.2 Il difensore lamenta la errata motivazione relativamente alla concessione delle attenuanti generiche, considerati l'incensuratezza e la giovanissima età di [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti, la non ritenuta gravità del fatto (la pena era stata infatti contenuta nel minimo edittale) e che, contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello, all'epoca dei fatti e della sentenza di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato alcuna condanna definitiva, 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce in via preliminare la nullità dell'ordinanza emessa il 21 gennaio 2016, in quanto all'udienza tenutasi alla suddetta data l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva sostituita per delega orale dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in conseguenza di detta circostanza, il giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato priva di effetti la sola nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] disponendo la notifica del verbale dell'udienza preliminare al ricorrente in luogo di ritenere inefficace la nomina di entrambi i due nuovi difensori in eccedenze ex art. 24 disp.att. cod.proc.pen., visto che in sede di sottoscrizione della nomina il ricorrente non aveva revocato il precedente difensore, né costui aveva personalmente rinunciato (peraltro, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cappelluto erano stati nominati congiuntamente) 2.2 Il difensore rileva inoltre che: in data 15/03/2014 il ricorrente aveva nominato proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio a [OSCURATO:PERSONA], via Piave; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (recte:2014) l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la nomina a difensore di fiducia dichiarando "di non accettare le notificazioni dirette al sig. [OSCURATO:PERSONA] relative al presente procedimento"; 3) in data 24/03/2020 (recte 2014), in occasione del verbale di interrogatorio delegato, il ricorrente confermava la dichiarazione di elezione di domicilio in via Piave a [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i carabinieri notificavano a mani al ricorrente in via Montesanto n.10 l'invito a comparire; in data 7/7/2015 il ricorrente confermava la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava di eleggere domicilio presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Montesanto n.10; in data 12/08/2020 (recte 2015) il Pubblico Ministero notificava l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a mezzo raccomandata e l'avviso di ricevimento tornava indietro alla Procura della Repubblica di Piacenza "per irreperibilità del destinatario; di conseguenza, la Procura della Repubblica disponeva il rinnovo della notifica al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p.; in data 19/09/2015 il ricorrente nominava suoi difensori gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza revocare il precedente difensore e senza modificare l'elezione di domicilio, che pertanto rimaneva in [OSCURATO:PERSONA], via Montesanto n.10; in data 21/01/2016 veniva notificato avviso di fissazione dell'udienza preliminare; in data 06/09/2016 veniva celebrata l'udienza preliminare, ed il ricorrente, libero/assente, risultava assistito dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], Cappelluto e [OSCURATO:PERSONA], non avendo mai il primo rinunciato al mandato difensivo, né essendo stato revocato; in data 21/01/2016 il ricorrente riceveva l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale (come già detto) veniva dichiarata priva di effetto la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e disposta la notifica del verbale dell'udienza al domicilio eletto in data 18/04/2016 per l'udienza preliminare rinviata al 14/06/2016 risultando egli irreperibile. Ciò premesso, il difensore rileva che a partire dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare la notifica •k sempre stata eseguita al domicilio eletto, ove secondo il servizio postale l'imputato risultava irreperibile; da quanto sopra, ne derivava che l'imputato, rimasto sempre assente a far tempo dell'udienza preliminare, non aveva mai ratificato l'operato dei propri difensori, né mai modificato l'elezione di domicilio presso la sua dimora effettiva in [OSCURATO:PERSONA], via Montesanto n.10, con l'ulteriore conseguenza che la nomina dei due difensori in eccedenza ([OSCURATO:PERSONA] e Cappelluto) era da ritenersi inefficace; il difensore aggiunge che l'ufficio aveva omesso ai difensori ogni notifica ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod.proc.pen., essendo divenuto medio tempore inidonea la dichiarazione di domicilio del 7/7/2015; la dicitura "elettivamente domiciliato" presso lo studio del difensore, pur esistente nell'atto di appello, risultava contenuta in un atto non proveniente dall'imputato, bensì redatto dal solo difensore che aveva sottoscritto l'appello; il difensore chiede quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.3 In subordine, il difensore eccepisce la violazione di legge in riferimento agli art. 157 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione del giudizio di appello, vista la sopravvenuta inidoneità dell'elezione di domicilio.2.4 Quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, il difensore osserva che alla data del 29/09/2017 non era sicuramente decorso il termine (scadente per ultimo) a favore dell'imputato il quale, oltre ad essere sempre rimasto contumace in pendenza del giudizio di primo e secondo grado, aveva eletto domicilio presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA], via Montesanto n.10, per cui era errata la dicitura libero/assente contenuta nei verbali: non risultando la stato di contumacia, la cancelleria non aveva ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 548 comma 3 cod.proc.pen. di notificare all'imputato contumace l'avviso dì deposito con estratto della sentenza, obbligo ancora vigente in ragione del regime transitorio introdotto dall'art. 15 bis L.67/2014; pertanto, il difensore aveva proposto appello in pendenza del termine per eseguire la notifica al cliente, invero mai eseguita e, come avvenuto per il primo grado, anche in grado di appello l'estratto della sentenza non veniva notificata al ricorrente presso il domicilio eletto, né ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis cod.proc.pen. al nuovo difensore; l'omissione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza comportava che l'imputato avrebbe potuto proporre appello in ogni tempo, per cui errata era la declaratoria dell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Trattando della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), la Corte di appello ha correttamente ritenuto che lo stesso avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti all'appartamento dove poi era stata commessa la rapina e che sulla sua autovettura, appena terminata la rapina, un teste oculare aveva visto salire due persone; tale fatto emerge anche dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, appreso che [OSCURATO:PERSONA] aveva detto ai carabinieri di avere accompagnato i complici nel luogo della rapina, prima risponde "davanti alla casa?....potevi dire che m'hai lasciato al massimo all'angolo" e poi, rimasto con [OSCURATO:PERSONA] gli dice "cerchiamo di confessare la stessa cosa...la macchina di Samu l'hanno presa lì, giusto? Tu dici che non ci stavi nemmeno nella macchina...io non c'ero, tu non c'eri..." (pag.11 sentenza impugnata). Su tale aspetto il ricorso propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, senza considerare che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389 - 01) e che viene proposta una versione alternativa secondo cui la conversazione si riferirebbe ad altra rapina, senza alcuna altra precisazione; la Corte di appello prosegue evidenziando anche che [OSCURATO:PERSONA] ricorda anche, nel corso della conversazioni intercettate, che la rapina è avvenuta la mattina presto, con ciò confermando che si riferiva proprio alla rapina oggetto del presente procedimento (avvenuta intorno alle 7.40); la Corte di appello ha anche evidenziato che il giorno della rapina [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente con [OSCURATO:PERSONA] ad Alseno il giorno della rapina, fatto che conferma il riconoscimento fotografico, sia pure non in termini di certezza, operato dalla persona offesa Sesenna. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01), avendo la Corte di appello ritenuto che non sussistevano elementi positivi da poter rendere applicabile il beneficio ed avendo rilevato, sia pure in riferimento alla impossibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio, le modalità dell'azione delittuosa, attentamente organizzata e professionalmente eseguita; a tale proposito si deve ribadire che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Premesso infatti che in questa sede si discute soltanto sulla correttezza o meno della decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello e che pertanto le questioni relative ai lamentati difetti di notifica potrebbero essere fatti valere solo in sede di appello qualora venisse accolto il ricorso sul punto, si deve rilevare come sia manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso (unico a contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività), posto che l'udienza preliminare è stata celebrata in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza. Infatti, la legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l'istituto della contumacia e le garanzie che ad esso erano associate; con legge 11 agosto 2014, n. 118 si è poi sopperito alla mancanza di un'idonea disciplina intertemporale per i procedimenti in corso, introducendo l'art. 15-bis nel capo III della legge n. 67 del 2014: tale articolo, al comma primo, prevede che le disposizioni in ordine alla nuova disciplina sull'assenza siano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Secondo quanto precisato dal comma 2 dello stesso art. 15-bis, le disposizioni anteriormente vigenti continuano ad applicarsi nel caso in cui l'imputato sia stato già dichiarato contumace, ma non sia stato emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità; poiché nel caso in esame non vi è mai stata la dichiarazione di contumacia, essendo il processo iniziato dopo l'entrata in vigore della legge sopra richiamata, correttamente l'imputato è stato dichiarato assente e quindi, non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza; pertanto, corretta è la decisione della Corte territoriale sul fatto che l'appello è stato proposto tardivamente 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000