Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 10216/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1763/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati ai fini del presente giudizio presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via della Conciliazione n. 44 in Roma; –ricorrenti– Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

Campania n. 4784/2015 depositata il21/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tre avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate contest ò ai contribuenti movimentazioni bancarie non giustificate per euro 3.130.040,90, ripartite tra accreditamenti per euro 1864,576,72, addebitamenti per euro 1.265,464,38 ed accertati maggiori ricavi per euro 2.294,946,33, sicché vennero richieste una maggiore imposta IRAP, una maggiore imposta IVA nonché sanzioni ed interessi per l’anno 2007.

Gli avvisi vennero impugnati ed il giudice di prime cure accolse la domanda dei contribuenti ritenendo l’accertamento dell’agenzia non compiutamente motivato, in quanto aveva tenuto conto delle sole movimentazioni bancarie senza analizzare la contabilità di parte.

La sentenza impugnata ribaltò il ragionamento del giudice di prime cure: muovendo dal contenuto dell’art. 32 comma 1 n. 2 del d.

P.R. n. 600 del 1973 evidenziò che il valore probatorio delle risultanze delle indagini bancaria fosse da ricondurre alle presunzioni legali, fatta salva la prova contraria incombente sul contribuente, sicché venne ritenuto legittimo l’accertamento atteso che, a fronte degli esiti delle indagini bancarie, nessuna giustificazione alle movimentazioni bancarie fosse pervenuta da parte dei contribuenti.

In particolare, si affermò, per quel che rileva in questa sede, “a fronte dell’accertamento induttivo puro posto in essere dagli organi accertatori, a norma dell’art. 39, co. 2, del d.P.R. 600/72, fondato sulle gravissime e numerose anomalie riscontrate dall’organo di polizia, i contribuenti si sono limitati a contestazioni del tutto generiche e non pertinenti”.

Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti censurano la sentenza con due motivi.

Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c., 36 e 61 d. lgs. n. 546 del 1992 per carenza di motivazione nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si evidenzia, in particolare, di aver “svolto attività istruttoria articolata e dettagliata puntualmente su ogni movimentazione bancaria contestata” e che a fronte di tutto ciò la sentenza mostrerebbe “un’obiettiva deficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, atteso che la CTR omette qualsivoglia riferimento alle difese di entrambe le parti in giudizio, limitandosi ad enunciare un principio generale secondo cui l’onere probatorio, spetta al contribuente il quale non avrebbe fornito alcuna prova contraria rispetto alla documentazione resa dall’ufficio sanzionante”. 2.Con il secondo motivo si denuncia la sentenza per violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver erroneamente tenuto conto di operazioni contabili effettuate sui conti dei singoli soci che non avrebbero potuto essere attribuite alla società.

3. I motivi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.

In relazione alla prima censura si osserva che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (da ultimo Cass. n. 6758 del 2022).

Nella specie, la sentenza impugnata rispetta il cd. minimo costituzionale risultando chiari l’iter motivazionale, le premesse dalle quali il giudice di merito è partito nonché il procedimento inferenziale ed il risultato cui è pervenuto.

Sotto altro profilo va comunque evidenziato come il motivo, così come redatto, presenti altresì profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

I ricorrenti, infatti, si limitano ad asserire di aver dedotto puntualmente ogni movimentazione bancaria contestata senza tuttavia riportare parte dell’atto ove tale deduzione era contenuta ovvero consentirne agevolmente la localizzazione.

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019).

4. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.

Con tale doglianza, infatti, i ricorrenti lungi dall’aggredire la motivazione della sentenza, di cui neppure si precisa dove e come sia errata, si limitanoa contestare, in realtà, l’operato della Agenzia delle Entrate, rivolgendo ad esso tutte le sue critiche (si vedano ad es. pag. 12,13 o 16).

Ne consegue l’infondatezza della censura.

5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite,regolate per soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate in Euro7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1763/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi domiciliati ai fini del presente giudizio presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in via della Conciliazione n. 44 in Roma; –ricorrenti– Contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. Campania n. 4784/2015 depositata il21/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]MASSAFRA. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con tre avvisi di accertamento l’Agenzia delle entrate contest ò ai contribuenti movimentazioni bancarie non giustificate per euro 3.130.040,90, ripartite tra accreditamenti per euro 1864,576,72, addebitamenti per euro 1.265,464,38 ed accertati maggiori ricavi per euro 2.294,946,33, sicché vennero richieste una maggiore imposta IRAP, una maggiore imposta IVA nonché sanzioni ed interessi per l’anno 2007. Gli avvisi vennero impugnati ed il giudice di prime cure accolse la domanda dei contribuenti ritenendo l’accertamento dell’agenzia non compiutamente motivato, in quanto aveva tenuto conto delle sole movimentazioni bancarie senza analizzare la contabilità di parte. La sentenza impugnata ribaltò il ragionamento del giudice di prime cure: muovendo dal contenuto dell’art. 32 comma 1 n. 2 del d. P.R. n. 600 del 1973 evidenziò che il valore probatorio delle risultanze delle indagini bancaria fosse da ricondurre alle presunzioni legali, fatta salva la prova contraria incombente sul contribuente, sicché venne ritenuto legittimo l’accertamento atteso che, a fronte degli esiti delle indagini bancarie, nessuna giustificazione alle movimentazioni bancarie fosse pervenuta da parte dei contribuenti. In particolare, si affermò, per quel che rileva in questa sede, “a fronte dell’accertamento induttivo puro posto in essere dagli organi accertatori, a norma dell’art. 39, co. 2, del d.P.R. 600/72, fondato sulle gravissime e numerose anomalie riscontrate dall’organo di polizia, i contribuenti si sono limitati a contestazioni del tutto generiche e non pertinenti”. Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti censurano la sentenza con due motivi. Con il primo si denuncia la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 132 c.p.c., 36 e 61 d. lgs. n. 546 del 1992 per carenza di motivazione nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Si evidenzia, in particolare, di aver “svolto attività istruttoria articolata e dettagliata puntualmente su ogni movimentazione bancaria contestata” e che a fronte di tutto ciò la sentenza mostrerebbe “un’obiettiva deficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, atteso che la CTR omette qualsivoglia riferimento alle difese di entrambe le parti in giudizio, limitandosi ad enunciare un principio generale secondo cui l’onere probatorio, spetta al contribuente il quale non avrebbe fornito alcuna prova contraria rispetto alla documentazione resa dall’ufficio sanzionante”. 2.Con il secondo motivo si denuncia la sentenza per violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver erroneamente tenuto conto di operazioni contabili effettuate sui conti dei singoli soci che non avrebbero potuto essere attribuite alla società. 3. I motivi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. In relazione alla prima censura si osserva che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (da ultimo Cass. n. 6758 del 2022). Nella specie, la sentenza impugnata rispetta il cd. minimo costituzionale risultando chiari l’iter motivazionale, le premesse dalle quali il giudice di merito è partito nonché il procedimento inferenziale ed il risultato cui è pervenuto. Sotto altro profilo va comunque evidenziato come il motivo, così come redatto, presenti altresì profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza. I ricorrenti, infatti, si limitano ad asserire di aver dedotto puntualmente ogni movimentazione bancaria contestata senza tuttavia riportare parte dell’atto ove tale deduzione era contenuta ovvero consentirne agevolmente la localizzazione. Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. n. 13625 del 2019). 4. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Con tale doglianza, infatti, i ricorrenti lungi dall’aggredire la motivazione della sentenza, di cui neppure si precisa dove e come sia errata, si limitanoa contestare, in realtà, l’operato della Agenzia delle Entrate, rivolgendo ad esso tutte le sue critiche (si vedano ad es. pag. 12,13 o 16). Ne consegue l’infondatezza della censura. 5. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite,regolate per soccombenza, sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate in Euro7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
Sentenza Cassazione n. 10216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris