CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 - deduce l'inosservanza della legge penale in ordine all'applicazione della continuazione tra i reati contestatigli, sul rilievo che non sono state indicate le pene per i singoli reati, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: dovendo in particolare escludersi che la doglianza formulata possa ricondursi ad una ipotesi di illegalità della pena (cfr. sul punto Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep. 2020, Kaser, Rv. 277892 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 tensore