CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato d'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish (art. 73, commi 1 4, d.P.R. 309/90). A motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Mancanza o apparenza della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E' stata depositata tempestiva memoria nell'interesse dell'imputato, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza e sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare del ricorso, ha precisato: 1. Non si verte in caso di "doppia conforme", benché la Corte d'appello si richiami alle argomentazioni della sentenza di primo grado, in quanto il tema della riqualificazione non era stato affrontato in quella sede; 2. la Corte di appello adita è venuta meno all'obbligo di motivazione sul punto dedotto, essendo le ragioni del diniego - riferite ai precedenti penali dell'imputato ed alla pluralità delle sostanze - del tutto apparenti; 3. La scarna motivazione sul tema del fatto lieve, non solo viola l'art. 73 comma 5 T.U. Stup., ma entra in contraddizione con la sentenza di primo grado, dove la concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata in ragione del "numero relativamente contenuto di dosi"; 4. La Corte di merito ha trascurato di considerare recenti approdi ermeneutici della Corte di legittimità, in base ai quali "Ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tener conto - unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta - del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, come compatibile con la citata disposizione" (così Sez. VI, n. 45061 del 3/11/2022); 5. La Corte di merito ha trascurato di considerare come la fattispecie di lieve entità sia compatibile anche con condotte non occasionali. Ebbene, il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata nei motivi di ricorso (da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione delle questioni poste). Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, la Corte territoriale ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base della diversità delle sostanze stupefacenti detenute (cocaina e marijuana) e dei quantitativi caduti in sequestro (grammi 37,6 di cocaina, da cui erano ricavabili n. 127 dosi medie singole; grammi 6,5 di marijuana), elementi ritenuti indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti : non compatibile con la nozione della minima offensività. Pur dovendosi convenire sulla eccentricità del richiamo ai precedenti penali dell'imputato, estranei alla considerazione della qualificazione giuridica del fatto, si tratta di una motivazione adeguata a sostenere il decisum, coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). In tale ultima pronuncia, come è noto, è stato enunciato il principio, in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, oltre a dovere effettuare una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - deve spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente attribuita soltanto ad alcuni di essi. 2La valutazione circa la preponderanza riservata a taluni elementi - in questo caso rappresentati dal dato ponderale, dalla diversità della tipologia delle sostanze detenute e dalla rilevanza del quantitativo di droga c.d. "pesante", da cui era ricavabile un numero di dosi particolarmente elevato - rimane confinata nell'ambito del giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso che occupa, si fondi su criteri inferenziali non manifestamente illogici e contraddittori. Nè vale, al riguardo, richiamare l'indirizzo citato nel ricorso, riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, secondo la linea tracciata nella sentenza Restivo, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022; invero, detto orientamento, oltre ad essere rimasto isolato, deve intendersi ampiamente superato dal consolidato indirizzo, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite Murolo, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319:"In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma"). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichi P.Q.M