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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 38412/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla sospensione dell'esecuzione e alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n.509/2022 emessa il 06/06/2022 dal Tribunale di Chieti e con la quale l'istante era stato condannato alla pena di un anno di reclusione.

La Corte territoriale ha rilevato che l'istanza non poteva essere accolta, non emergendo che il condannato non avesse avuto conoscenza del procedimento a causa di irregolarità commesse nella dichiarazione di irreperibilità; specificamente, ha ritenuto che non potesse essere circostanza utilmente valutabile in tal senso il fatto che - anteriormente alla redazione del verbale di vane ricerche - gli operanti non avessero tentato di contattare l'imputato a un'utenza telefonica indicata il 4/12/2019, presso la sede della medesima stazione dei Carabinieri e in sede di remissione di querela relativa a diverso procedimento, non potendosi ritenere che le forze dell'ordine fossero tenute a verificare tutti gli atti dei diversi procedimenti penali coinvolgenti il ricorrente.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..

Ha premesso che, nel procedimento in questione, l'irreperibilità dell'imputato era stata dichiarata con decreto emesso a seguito di verbale di vane ricerche del 5/08/2020, redatto dai Carabinieri della stazione di Montesilvano; ha quindi esposto che lo stesso Comando era in possesso di un numero di telefono cellulare dichiarato dall'imputato in un verbale di remissione di querela redatto in altro procedimento e presso il quale era peraltro stato omesso qualsiasi accertamento; ha quindi dedotto la conseguente nullità del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti conseguenti e connessi.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.

2. Il testo dell'art.629-bis cod.proc.pen., inserito dall'art.1, comma 71, della

I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva - nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - che il condannato con sentenza definitiva potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

A propria volta, la disciplina della rescissione del giudicato si riconnette - per diretto collegamento logico - con la disciplina relativa ai presupposti previsti dal legislatore per la celebrazione del giudizio nell'assenza dell'imputato e che prevede, sempre nel testo dell'art.420-bis cod.proc.pen. applicabile ratione temporis, che costituiscono elementi idonei a consentire di procedere secondo tali modalità l'intervenuta elezione di domicilio ovvero la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza del processo o si fosse comunque sottratto alla conoscenza del medesimo ovvero dei suoi atti.

Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio in base al quale anche le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore - e non deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza - possono essere fatte valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., data l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931).

3. Nel caso di specie, quindi, il ricorrente ha dedotto la nullità assoluta ed insanabile, verificatasi nel corso del giudizio e derivante dalla illegittimità del decreto di irreperibilità - con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e connessi - in quanto preceduto da ricerche svolte senza tenere conto dell'utenza telefonica mobile dell'imputato e assunta come trovantesi in possesso dell'autorità procedente.

Sul punto, la giurisprudenza - allo stato - prevalente di questa Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui è illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente (Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, Liberatore, Rv. 245914), poiché tale omissione, rendendo le ricerche incomplete, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Solhi, Rv. 265327; in senso analogo, Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C, Rv. 261710; Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Colombini, Rv. 279984; Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197).

In tali arresti è stato difatti osservato che, ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell'atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall'art. 159 cod.proc.pen., le ricerche dell'indagato o imputato, destinatario dell'atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo, in quanto l'avverbio "particolarmente" - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi il principio di effettività delle ricerche e la conoscenza del processo da parte dell'imputato - indica che a quei luoghi specificamente menzionati dalla norma deve essere accordata preferenza, ma non che ad essi solo debba essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi; ciò in quanto la ratio della norma è quella di assicurare un'effettiva ed efficace ricerca dell'indagato o imputato in tutti i posti dove, per conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi, prima di emettere il decreto di irreperibilità, utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell'autorità procedente, prescindendo da rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.

Ragione per la quale deve ritenersi che qualora l'autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell'accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, la stessa incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso.

4. Peraltro, il relativo principio di diritto non appare direttamente applicabile nel caso di specie; in quanto, sulla base delle stesse deduzioni di parte ricorrente, l'utenza cellulare in questione non si trovava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente, poiché l'informazione in ordine alla disponibilità dell'udienza medesima risulta essere stata acquisita nell'ambito di un verbale di remissione di querela relativo ad altro e distinto procedimento.

A nulla rilevando, sotto tale profilo, che il verbale medesimo fosse stato redatto di fronte alla sede di polizia giudiziaria incaricata successivamente di dare luogo alle ricerche previste dall'art.159 cod.proc.pen., non potendo configurarsi un mancato adempimento - da parte dell'autorità giudiziaria procedente - rispetto agli obblighi connessi all'attuazione delle ricerche dell'imputato.

5. Non ravvisandosi quindi la violazione della disposizione processuale dedotta nell'atto di impugnazione, ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla sospensione dell'esecuzione e alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n.509/2022 emessa il 06/06/2022 dal Tribunale di Chieti e con la quale l'istante era stato condannato alla pena di un anno di reclusione. La Corte territoriale ha rilevato che l'istanza non poteva essere accolta, non emergendo che il condannato non avesse avuto conoscenza del procedimento a causa di irregolarità commesse nella dichiarazione di irreperibilità; specificamente, ha ritenuto che non potesse essere circostanza utilmente valutabile in tal senso il fatto che - anteriormente alla redazione del verbale di vane ricerche - gli operanti non avessero tentato di contattare l'imputato a un'utenza telefonica indicata il 4/12/2019, presso la sede della medesima stazione dei Carabinieri e in sede di remissione di querela relativa a diverso procedimento, non potendosi ritenere che le forze dell'ordine fossero tenute a verificare tutti gli atti dei diversi procedimenti penali coinvolgenti il ricorrente. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha premesso che, nel procedimento in questione, l'irreperibilità dell'imputato era stata dichiarata con decreto emesso a seguito di verbale di vane ricerche del 5/08/2020, redatto dai Carabinieri della stazione di Montesilvano; ha quindi esposto che lo stesso Comando era in possesso di un numero di telefono cellulare dichiarato dall'imputato in un verbale di remissione di querela redatto in altro procedimento e presso il quale era peraltro stato omesso qualsiasi accertamento; ha quindi dedotto la conseguente nullità del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti conseguenti e connessi. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. 2. Il testo dell'art.629-bis cod.proc.pen., inserito dall'art.1, comma 71, della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva - nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 1) - che il condannato con sentenza definitiva potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». A propria volta, la disciplina della rescissione del giudicato si riconnette - per diretto collegamento logico - con la disciplina relativa ai presupposti previsti dal legislatore per la celebrazione del giudizio nell'assenza dell'imputato e che prevede, sempre nel testo dell'art.420-bis cod.proc.pen. applicabile ratione temporis, che costituiscono elementi idonei a consentire di procedere secondo tali modalità l'intervenuta elezione di domicilio ovvero la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza del processo o si fosse comunque sottratto alla conoscenza del medesimo ovvero dei suoi atti. Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio in base al quale anche le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore - e non deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza - possono essere fatte valere attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., data l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931). 3. Nel caso di specie, quindi, il ricorrente ha dedotto la nullità assoluta ed insanabile, verificatasi nel corso del giudizio e derivante dalla illegittimità del decreto di irreperibilità - con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e connessi - in quanto preceduto da ricerche svolte senza tenere conto dell'utenza telefonica mobile dell'imputato e assunta come trovantesi in possesso dell'autorità procedente. Sul punto, la giurisprudenza - allo stato - prevalente di questa Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui è illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente (Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, Liberatore, Rv. 245914), poiché tale omissione, rendendo le ricerche incomplete, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Solhi, Rv. 265327; in senso analogo, Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C, Rv. 261710; Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Colombini, Rv. 279984; Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Belo, Rv. 282197). In tali arresti è stato difatti osservato che, ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell'atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall'art. 159 cod.proc.pen., le ricerche dell'indagato o imputato, destinatario dell'atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo, in quanto l'avverbio "particolarmente" - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi il principio di effettività delle ricerche e la conoscenza del processo da parte dell'imputato - indica che a quei luoghi specificamente menzionati dalla norma deve essere accordata preferenza, ma non che ad essi solo debba essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi; ciò in quanto la ratio della norma è quella di assicurare un'effettiva ed efficace ricerca dell'indagato o imputato in tutti i posti dove, per conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi, prima di emettere il decreto di irreperibilità, utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell'autorità procedente, prescindendo da rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati. Ragione per la quale deve ritenersi che qualora l'autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell'accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, la stessa incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso. 4. Peraltro, il relativo principio di diritto non appare direttamente applicabile nel caso di specie; in quanto, sulla base delle stesse deduzioni di parte ricorrente, l'utenza cellulare in questione non si trovava nella disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente, poiché l'informazione in ordine alla disponibilità dell'udienza medesima risulta essere stata acquisita nell'ambito di un verbale di remissione di querela relativo ad altro e distinto procedimento. A nulla rilevando, sotto tale profilo, che il verbale medesimo fosse stato redatto di fronte alla sede di polizia giudiziaria incaricata successivamente di dare luogo alle ricerche previste dall'art.159 cod.proc.pen., non potendo configurarsi un mancato adempimento - da parte dell'autorità giudiziaria procedente - rispetto agli obblighi connessi all'attuazione delle ricerche dell'imputato. 5. Non ravvisandosi quindi la violazione della disposizione processuale dedotta nell'atto di impugnazione, ne deriva che il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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