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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05737/2024

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ANZA sul ricorso 14373-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 529 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo dicembre 201 6 (R.G.N. 732/2013).

R.G.N.14373/2017 Cron.

Rep.

C.C. 16/11/2023 giurisdizione Indennità di disoccupazione e aziendeesonerate dall’obbligo assicurativo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 31 maggio 2017, il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con un unico, complesso, motivo, illustrato da memoria, la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 529 del 2016, depositata il primo dicembre 2016.

La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha respinto la pretes a del lavoratore di conseguire l’indennità di disoccupazione e l’ha condannato a restituire l’indennità nel frattempo percepita, per un complessivo importo di Euro 189,94.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 21 giugno 2017. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4 - quater ), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La sentenza impugnata poggia sul rilievo che il datore di lavoro del signor [OSCURATO:PERSONA] benefici di un esonero dall’obbligo di assicurazione, in virtù del decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, efficace a far data dalla domanda del primo agosto 2005, e che, pertanto, al lavoratore non spetti l’indennità per la disoccupazione, in difetto di un valido rapporto assicurativo.

Inoltre, dev’essere restituito l’importo di Euro 189,94, versato al lavoratore «appena pochi giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo, […] avvenuta il 16 novembre 2007» (pagina 7 della -3 - sentenza d’appello).

Sulla somma indicata, devono esser corrisposti gl’interessi di legge a partire dalla data della richiesta di restituzione (18 marzo 2008). 2.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia, il signor [OSCURATO:PERSONA] formula un motivo di ricorso e deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l’erronea «valutazione e applicazione e interpretazione» degli artt. 37, 40, 45, 73 e 74 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dell’art. 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il ricorrente sostiene che la modifica retroattiva del rapporto tra INPS e datore di lavoro, connessa con il decreto ministeriale di esonero dall’obbligo assicurativo e dagli obblighi consequenziali , non gli sia opponibile.

Lasentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto farebbe leva su «vicende estranee al sinallagma»e, in difetto di una esplicita «previsione normativa», pregiudicherebbe i diritti del lavoratore (pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione). 3.–Il ricorso non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 4, punto A).

Le censure sono sorrette da un’argomentazione adeguata e consentono a questa Corte d’inquadrare la questione controversa e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata. 4.–Pur ammissibile, il ricorso è , nondimeno, infondato. 5.– Occorre ricostruire, nei suoi tratti essenziali, la normativa applicabileal caso di specie. 5.1.–L’art. 37, primo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935 sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria «per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano -4 - compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri».

La disposizione citata fa salve «le esclusioni stabilite dal presente decreto» e, fra tali esclusioni, si annovera quella sancita dall’art. 40, che contempla, al punto 2, «gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego».

L’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957 , nella formulazione rilevante nel presente giudizio, impone di accertare in sede amministrativa «la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi».

La domanda del datore di lavorodà impulso all’accertamento, che si estrinseca in un provvedimento del «Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima». 5.2.– Si deve rilevare, infine, che l’indennità giornaliera, corrisposta per la « disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro», è « fissata in relazione all ’ importo del contributo per l’assicurazione disoccupazione versat[o] nell ’ ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione»e presuppone un requisito assicurativo e un requisito contributivo così modulati: «almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione» (art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272). 6.– In punto di fatto, la Corte di merito ha accertato che, il 18 gennaio 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha esonerato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., datore di lavoro -5 - dell’odierno ricorrente, dall’obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria e dagli obblighi correlati , con decorrenza dalla data della domanda (primo agosto 2005).

Peraltro, la legittimità del provvedimento di esonero è stata confermata dalla sentenza n. 157 del 2009, pronunciata dal Tribunale di Vicenza. 7.–La decisione della Corte d’appello resiste alle censure articolate dal ricorrente ed è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, costante nel porre l’accento sulla necessità di accertare in modo rigoroso gli elementi costitutivi dell’esonero regolato dall’art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, e, in particolare, il requisito della stabilità dell’impiego.

Tale requisito dev’essere avvalorato dalle norme inerenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale o , in mancanza, dev’essere accertato dal Ministero competente su domanda del datore di lavoroe, in tal caso, produce effetti dalla domanda (Cass., sez. lav., 22 marzo 2017, n. 7332, e 8 aprile 2014, n. 8211).

La stabilità d’impiego postula il riconoscimento di un determinato stato giuridico, che garantisca ai lavoratori di non esser costretti a lasciare il posto se non al ricorrere di una giusta causa(art. 2119 cod. civ.)o di altri determinati e giustificati motivi, tassativamente stabiliti a prioricon criteri restrittivi.

La stabilità , dunque, dev’essere connotata da un ’ intensità maggiore anche rispetto a quella che garantisce il regime disciplinato dallo statuto dei lavoratori (Cass., sez. lav., 12 marzo 2012, n. 3863).

Al giudice ordinario è demandato il compito di vagliare la legittimità del provvedimento di esonero e, all’occorrenza, di disapplicarlo anche per il vizio di eccesso di potere (Cass., sez.

VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487). 8.– Nell’applicare la normativa vigente ratione temporis , antecedente all’abrogazione disposta dal d.l. n. 112 del 2008, la -6 - sentenza impugnatas’incentra sulla carenza dei requisiti, prescritti dal richiamato art. 19, primo comma, del r.d.l. n. 636 del 1939 per fruire della prestazione richiesta.

Tale carenza, in linea con l’eccezione espressamente prevista dall’art. 37 del r.d.l. n. 1827 del 1935,discende del decreto ministeriale di esonero dall’obbligo di assicurazione e dagli obblighi connessi , decreto che, secondo l’inequivocabile previsione di legge, dispiega i suoi effetti a partire dalla domanda.

Né di tale decreto ministeriale, già scrutinato in sede giudiziale, la parte ricorrente addita vizi, suscettibili d’inficiarne la legittimità e la conseguente incidenza sulla vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte.

Come rimarca l’Istituto nel controricorso (pagina 6), il provvedimento di esonero, adottato in conformità alla normativa all’epoca vigente, si riverberain radice sulla costituzione di un valido rapporto assicurativoper il periodo fissato dalla legge e incide così su un requisitoimprescindibile e preliminare per accedere alla prestazione dedotta in causa.

Gli effetti insiti nel decreto di esonero si sono prodotti secondo la sequenza individuata dalla legge, che circonda di particolari ed incisive cautele, anche per le ripercussioni sui diritti dei lavoratori, l’accertamento dei presupposti di tale esonero e della stabilità dell’impiego che sola può giustificarlo.

Né il ricorso e la memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio prospettano argomenti dirimenti, idonei a suffragare un’interpretazione riduttiva dell’ambito di efficacia del decreto, anche alla stregua della normativa applicabile, puntualmente ripercorsa nella sentenza d’appello. 9.–In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere respinto. 10.–La spiccata peculiarità della vicenda concreta e la complessità delle questioni dibattute, elementi postiin risalto anche nella sentenza -7 - impugnata (pagina 7), inducono a ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 11.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio .

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 14373-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 529 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo dicembre 201 6 (R.G.N. 732/2013). R.G.N.14373/2017 Cron. Rep. C.C. 16/11/2023 giurisdizione Indennità di disoccupazione e aziendeesonerate dall’obbligo assicurativo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 31 maggio 2017, il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con un unico, complesso, motivo, illustrato da memoria, la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 529 del 2016, depositata il primo dicembre 2016. La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha respinto la pretes a del lavoratore di conseguire l’indennità di disoccupazione e l’ha condannato a restituire l’indennità nel frattempo percepita, per un complessivo importo di Euro 189,94. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 21 giugno 2017. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4 - quater ), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La sentenza impugnata poggia sul rilievo che il datore di lavoro del signor [OSCURATO:PERSONA] benefici di un esonero dall’obbligo di assicurazione, in virtù del decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, efficace a far data dalla domanda del primo agosto 2005, e che, pertanto, al lavoratore non spetti l’indennità per la disoccupazione, in difetto di un valido rapporto assicurativo. Inoltre, dev’essere restituito l’importo di Euro 189,94, versato al lavoratore «appena pochi giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo, […] avvenuta il 16 novembre 2007» (pagina 7 della -3 - sentenza d’appello). Sulla somma indicata, devono esser corrisposti gl’interessi di legge a partire dalla data della richiesta di restituzione (18 marzo 2008). 2.–Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia, il signor [OSCURATO:PERSONA] formula un motivo di ricorso e deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., l’erronea «valutazione e applicazione e interpretazione» degli artt. 37, 40, 45, 73 e 74 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dell’art. 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Il ricorrente sostiene che la modifica retroattiva del rapporto tra INPS e datore di lavoro, connessa con il decreto ministeriale di esonero dall’obbligo assicurativo e dagli obblighi consequenziali , non gli sia opponibile. Lasentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto farebbe leva su «vicende estranee al sinallagma»e, in difetto di una esplicita «previsione normativa», pregiudicherebbe i diritti del lavoratore (pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione). 3.–Il ricorso non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 4, punto A). Le censure sono sorrette da un’argomentazione adeguata e consentono a questa Corte d’inquadrare la questione controversa e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata. 4.–Pur ammissibile, il ricorso è , nondimeno, infondato. 5.– Occorre ricostruire, nei suoi tratti essenziali, la normativa applicabileal caso di specie. 5.1.–L’art. 37, primo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935 sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria «per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano -4 - compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri». La disposizione citata fa salve «le esclusioni stabilite dal presente decreto» e, fra tali esclusioni, si annovera quella sancita dall’art. 40, che contempla, al punto 2, «gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego». L’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957 , nella formulazione rilevante nel presente giudizio, impone di accertare in sede amministrativa «la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi». La domanda del datore di lavorodà impulso all’accertamento, che si estrinseca in un provvedimento del «Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima». 5.2.– Si deve rilevare, infine, che l’indennità giornaliera, corrisposta per la « disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro», è « fissata in relazione all ’ importo del contributo per l’assicurazione disoccupazione versat[o] nell ’ ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione»e presuppone un requisito assicurativo e un requisito contributivo così modulati: «almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione» (art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272). 6.– In punto di fatto, la Corte di merito ha accertato che, il 18 gennaio 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha esonerato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., datore di lavoro -5 - dell’odierno ricorrente, dall’obbligo di assicurazione per la disoccupazione involontaria e dagli obblighi correlati , con decorrenza dalla data della domanda (primo agosto 2005). Peraltro, la legittimità del provvedimento di esonero è stata confermata dalla sentenza n. 157 del 2009, pronunciata dal Tribunale di Vicenza. 7.–La decisione della Corte d’appello resiste alle censure articolate dal ricorrente ed è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, costante nel porre l’accento sulla necessità di accertare in modo rigoroso gli elementi costitutivi dell’esonero regolato dall’art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, e, in particolare, il requisito della stabilità dell’impiego. Tale requisito dev’essere avvalorato dalle norme inerenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale o , in mancanza, dev’essere accertato dal Ministero competente su domanda del datore di lavoroe, in tal caso, produce effetti dalla domanda (Cass., sez. lav., 22 marzo 2017, n. 7332, e 8 aprile 2014, n. 8211). La stabilità d’impiego postula il riconoscimento di un determinato stato giuridico, che garantisca ai lavoratori di non esser costretti a lasciare il posto se non al ricorrere di una giusta causa(art. 2119 cod. civ.)o di altri determinati e giustificati motivi, tassativamente stabiliti a prioricon criteri restrittivi. La stabilità , dunque, dev’essere connotata da un ’ intensità maggiore anche rispetto a quella che garantisce il regime disciplinato dallo statuto dei lavoratori (Cass., sez. lav., 12 marzo 2012, n. 3863). Al giudice ordinario è demandato il compito di vagliare la legittimità del provvedimento di esonero e, all’occorrenza, di disapplicarlo anche per il vizio di eccesso di potere (Cass., sez. VI-L, 3 giugno 2015, n. 11487). 8.– Nell’applicare la normativa vigente ratione temporis , antecedente all’abrogazione disposta dal d.l. n. 112 del 2008, la -6 - sentenza impugnatas’incentra sulla carenza dei requisiti, prescritti dal richiamato art. 19, primo comma, del r.d.l. n. 636 del 1939 per fruire della prestazione richiesta. Tale carenza, in linea con l’eccezione espressamente prevista dall’art. 37 del r.d.l. n. 1827 del 1935,discende del decreto ministeriale di esonero dall’obbligo di assicurazione e dagli obblighi connessi , decreto che, secondo l’inequivocabile previsione di legge, dispiega i suoi effetti a partire dalla domanda. Né di tale decreto ministeriale, già scrutinato in sede giudiziale, la parte ricorrente addita vizi, suscettibili d’inficiarne la legittimità e la conseguente incidenza sulla vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte. Come rimarca l’Istituto nel controricorso (pagina 6), il provvedimento di esonero, adottato in conformità alla normativa all’epoca vigente, si riverberain radice sulla costituzione di un valido rapporto assicurativoper il periodo fissato dalla legge e incide così su un requisitoimprescindibile e preliminare per accedere alla prestazione dedotta in causa. Gli effetti insiti nel decreto di esonero si sono prodotti secondo la sequenza individuata dalla legge, che circonda di particolari ed incisive cautele, anche per le ripercussioni sui diritti dei lavoratori, l’accertamento dei presupposti di tale esonero e della stabilità dell’impiego che sola può giustificarlo. Né il ricorso e la memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio prospettano argomenti dirimenti, idonei a suffragare un’interpretazione riduttiva dell’ambito di efficacia del decreto, anche alla stregua della normativa applicabile, puntualmente ripercorsa nella sentenza d’appello. 9.–In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere respinto. 10.–La spiccata peculiarità della vicenda concreta e la complessità delle questioni dibattute, elementi postiin risalto anche nella sentenza -7 - impugnata (pagina 7), inducono a ravvisare i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 11.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio . Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugna
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