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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05455/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA].

M_ARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.26/2020 ha dichiarato insussistente l'obbligo, di [OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2010 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte territoriale, oltre a ritenere comunque prescritto il credito, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla Sbaraglia, ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività, anche in assenza di prova, gravante sull'Inps, circa l'abitualità dell'attività.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione; cui ha resistito con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

5. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge Ric. 2021 n. 00270 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla

I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

L'Istituto ricorrente deduce l'erronea statuizione circa la ritenuta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, pur in presenza di presenza di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 44 richiamato.

Il ricorso è inammissibile.

La corte territoriale ha fondato la decisione sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo contributivo, rilevando la produzione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro quale indice di occasionalità della prestazione.

La stessa Corte ha peraltro ritenuto prescritto il credito in questione trattandosi di credito relativo all'anno 2010, per il quale il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi entro il 6.7.2011, e la cui richiesta di pagamento era intervenuta il 11.7.2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale.

La decisione assunta dalla corte di merito è evidentemente fondata su una doppia ratio decidendi, l'una relativa alla insussistenza dell'obbligo contributivo in questione e l'altra sulla intervenuta prescrizione del credito.

Con l'attuale ricorso è stata impugnata soltanto la prima di tali ragioni decisorie, restando ferma quella relativa alla prescrizione, sulla quale si è formato il giudicato.

L'attuale ricorso risulta pertanto inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 00270 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Cosi' deciso in Roma in data 22 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. M_ARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.26/2020 ha dichiarato insussistente l'obbligo, di [OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2010 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte territoriale, oltre a ritenere comunque prescritto il credito, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla Sbaraglia, ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività, anche in assenza di prova, gravante sull'Inps, circa l'abitualità dell'attività. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione; cui ha resistito con controricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge Ric. 2021 n. 00270 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. L'Istituto ricorrente deduce l'erronea statuizione circa la ritenuta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, pur in presenza di presenza di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 44 richiamato. Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha fondato la decisione sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo contributivo, rilevando la produzione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro quale indice di occasionalità della prestazione. La stessa Corte ha peraltro ritenuto prescritto il credito in questione trattandosi di credito relativo all'anno 2010, per il quale il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi entro il 6.7.2011, e la cui richiesta di pagamento era intervenuta il 11.7.2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale. La decisione assunta dalla corte di merito è evidentemente fondata su una doppia ratio decidendi, l'una relativa alla insussistenza dell'obbligo contributivo in questione e l'altra sulla intervenuta prescrizione del credito. Con l'attuale ricorso è stata impugnata soltanto la prima di tali ragioni decisorie, restando ferma quella relativa alla prescrizione, sulla quale si è formato il giudicato. L'attuale ricorso risulta pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi). P.Q.M. Ric. 2021 n. 00270 sez. ML - ud. 22-12-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 22 dicembre 2
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