CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] 5 s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,– intimate –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 3440/19/2024, depositata il 2.05.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Messina accoglieva, per quanto qui rileva, il ricorso propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento perNumero registro generale 23310/2024Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9318/2026Data pubblicazione 13/04/2026l’anno d’imposta 2003 e tutti i ricorsi riuniti proposti da TomaselloSalvatore, in qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dalregistro delle imprese in data 26.11.2009), avverso distinti avvisi diaccertamento e atti di irrogazione di sanzioni, notificati a quest’ultimasocietà e alla [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo dichiarate fallite), in quantoaderenti al consolidato nazionale e mondiale con la Europa GroupService, rigettando i restanti ricorsi proposti dalla medesima EuropeGroup Service e dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Sicilia accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimentoall’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dellaEurope [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2003, rigettandolo per ilresto e osservando, per quanto qui interessa in relazione agli avvisiemessi nei confronti della società cancellata [OSCURATO:SOCIETA], che:- non essendo contestata l’avvenuta cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA].,gli atti impositivi avrebbero dovuto essere notificati ai soci della societàestinta, quali successori, e non all’ormai ex liquidatore della società (ameno che il debito non avesse avuto origine da un’accertataresponsabilità civile del liquidatore stesso per la carica rivestita,situazione che non risultava configurabile nel caso in esame), nonassumendo alcun rilievo l’attività espletata dall’ex liquidatoresuccessivamente all’estinzione della società;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a due motivi;- le contribuenti rimanevano intimate.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., per non avere la CTR rilevato ildifetto di legittimazione processuale attiva del liquidatore conNumero registro generale 23310/2024Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9318/2026Data pubblicazione 13/04/2026conseguente dichiarazione di improponibilità del ricorso dallo stessoproposto nella sua qualità, posto che gli avvisi di accertamento eranostati notificati dopo l’estinzione della società;- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma4, del d.lgs. n. 175 del 2014 e 2495 c.c., per avere la CTR ritenutoerroneamente che gli avvisi di accertamento non potevano esserenotificati all’ex liquidatore della società estinta senza considerare ildifferimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art.28, comma 4, cit.;- il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimentodel secondo;- è stato più volte precisato che la cancellazione della società dalregistro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica la suaestinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio (Cass. Sez.Un. n. 6070 del 2013; Cass. n. 24853 del 2018; Cass. n. 26196 del2016);- secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "intema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delleimprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso diaccertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado,determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto dilegittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosiogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamentosenza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorsoper cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo,che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoriadi merito", trattandosi di impugnazione "improponibile, poichél'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio” (Cass. n.5736/2016, n. 20252/2015, n. 21188/2014), non essendovi spazio perNumero registro generale 23310/2024Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9318/2026Data pubblicazione 13/04/2026ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per ilfatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto(Cass. n. 19142 del 2016; Cass. n. 2444 del 2017; Cass. n. 16523 del2025, punto 10; Cass. n. 18386 del 2025);- con l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, è stato previstoche: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi,sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 delcodice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta dicancellazione del Registro delle imprese”;- detta disposizione (ritenuta costituzionalmente legittima dalla Cortecostituzionale con sentenza n. 142 del 2020) riguarda il differimentoquinquennale degli effetti dell'estinzione della società, derivantidall'art. 2495, comma 2, cod. civ., che opera soltanto a favoredell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, ed è diretta agarantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività (sostanziale eprocessuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass.n. 36892 del 16/12/2022);- va data continuità al principio, anche recentemente affermato (exmultis, Cass. n. 4536 del 2020; Cass. n. 34549 del 2024), secondo ilquale l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigoreil 13.12.2014, reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacitàdella società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficaciaretroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante, comesi è detto, nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altrienti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardoa tributi e contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivantidall’art. 2495 cod. civ., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cuila richiesta di cancellazione della società dal registro delle impreseNumero registro generale 23310/2024Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9318/2026Data pubblicazione 13/04/2026(richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) siapresentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre2014 o successivamente); tale differimento, quindi, non operanecessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodoche risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta dicancellazione e l'estinzione (Cass. n. 6743 del 2015; n. 4536 del 2020;n. 9560 del 2024; n. 10385 del 2024);- nella specie gli atti impositivi sono stati notificati in data 18.12.2009e in data 23.06.2010, quando la società era ormai estinta, essendostata cancellata dal registro delle imprese in data 26.11.2009. L’exliquidatore, [OSCURATO:PERSONA], quindi, è un soggetto privo dilegittimazione passiva, non potendo trovare applicazione il differimentoquinquennale degli effetti dell’estinzione della società, previsto dall’art.28, comma 4, della l. n. 175 del 2014, in quanto la cancellazione erastata disposta prima della entrata in vigore di detta disposizione;- il difetto di legittimazione a rappresentare la società estinta dell'exliquidatore determina l’impossibilità di prosecuzione dell'azione edetermina l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., dellasentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizioinsanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre dasubito ad una pronuncia declinatoria di merito", trattandosi diimpugnazione "improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente èrilevabile anche d'ufficio” (in termini, da ultimo Cass. n. 10430 del2025; Cass. n. 13862 del 2025; Cass. n. 6215 del 2026);- in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiaratoassorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio, con declaratoria di inammissibilità degli originari ricorsi riuniti,in quanto proposti dall’ex liquidatore della estinta società [OSCURATO:SOCIETA].;- le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tenutoconto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata,Numero registro generale 23310/2024Numero sezionale 316/2026Numero di raccolta generale 9318/2026Data pubblicazione 13/04/2026anche recente, giustificano l’integrale compensazione delle speseprocessuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibili i ricorsiintroduttivi della lite proposti dall’ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., TomaselloSalvatore; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]