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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 07356/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 117/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32094/2025 [OSCURATO:PERSONA] R. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla eventuale applicazione di pene sostitutive; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa all’udienza del 28 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa in data 5 giugno 2019 dal Tribunale di Roma, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di evasione.

Alla stessa udienza, la Corte di appello – dopo avere pubblicato la sentenza, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7356/2026 Roma, lì, 24/02/2026 – ha respinto, con autonomo provvedimento, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, confermando il dispositivo appena pubblicato.

2. Il ricorrente impugna tanto la citata sentenza, quanto l’ordinanza, articolando tre motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, deliberata dalla Corte di appello di Roma con il provvedimento con cui – dopo la pubblicazione della sentenza con motivazione contestuale – ha confermato il dispositivo della sentenza di condanna appena pubblicato.

3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo vengano dichiarati infondati il primo e il secondo motivo di ricorso (in quanto tesi ad ottenere una diversa valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, in presenza di una motivazione non viziata).

Quanto al terzo motivo, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata ex art. 586 cod. proc. pen., ritenendo fondato il ricorso.

4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre il terzo motivo di ricorso risulta fondato.

2. Il delitto di evasione contestato al ricorrente, secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, può essere schematicamente ricostruito come segue: in data 16 maggio 2019, la Corte di appello di Roma applica la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], senza autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare; in data 4 giugno 2019, il personale di una pattuglia di Carabinieri incaricata dei controlli sull’osservanza della misura cautelare accerta che [OSCURATO:PERSONA] – anziché trovarsi all’interno del luogo di privata dimora ove avrebbe dovuto essere ristretto – si trovava sulla strada, in prossimità di una vettura, intento a parlare con una donna, che si trovava in auto con un cane; avendo visto l’autopattuglia, [OSCURATO:PERSONA] prova a fare rientro in casa, ma viene sottoposto a controlli, identificato e quindi tratto in arresto.

Durante l’udienza per la convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che egli era sceso per strada per recuperare il cane che la sua amica gli avrebbe dovuto consegnare.

3. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. 3.1.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in parola un dato – il “completo disinteresse per le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria” – che, ove valorizzato in modo generalizzato, renderebbe sempre inapplicabile detto istituto al delitto di evasione.

Il che, evidentemente, non può essere.

Il ricorrente lamenta altresì la mancata valorizzazione della modesta gravità e della occasionalità e non abitualità della condotta.

3.2. Il Procuratore generale ha evidenziato che la Corte di appello ha – seppur sinteticamente – effettuato una valutazione di fatto, non manifestamente illogica, senza introdurre nel proprio ragionamento l’automatismo denunciato dal ricorrente.

3.3. Non sussiste il vizio denunciato.

Se è da condividere l’affermazione per cui, in difetto di esplicite previsioni del legislatore, non vi è incompatibilità, giuridica e tantomeno logica, tra la causa di non punibilità codificata dall’art. 131- bis cod. pen. e il delitto di evasione (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01), resta il fatto che il giudice di merito può pur sempre escluderne in concreto la sussistenza.

Nel caso in esame, con argomenti non manifestamente illogici, il giudice di merito ha evidenziato che il ricorrente era sottoposto da pochi giorni soltanto al regime di custodia domestica e che non era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare.

Il fatto che egli, nonostante ciò, si sia allontanato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, per rispondere ad un’esigenza (la consegna di un cane) che avrebbe potuto essere agevolmente soddisfatta senza violare la misura cautelare (per esempio: chiedendo all’amica di portare il cane direttamente in casa) è stato, non illogicamente, ritenuto indicativo di un profondo disinteresse di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’osservanza della misura cautelare.

Non illogicamente – e con valutazione di fatto incensurabile in questa sede – la Corte di appello ha valorizzato negativamente tali elementi, ritenendo conseguentemente non tenue l’offesa arrecata dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla tutela del bene giuridico protetto.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto ostativo al riconoscimento di tali attenuanti i precedenti penali dell’imputato (peraltro, all’epoca, nemmeno irrevocabili), trascurando la modesta gravità e offensività della condotta (essendo l’evasione durata solo pochi minuti) e la condizione di fragilità di vita in cui si trova a vivere il ricorrente.

Parimenti, la Corte di appello avrebbe trascurato di attribuire valore alla resipiscenza manifestata dall’imputato, con la non equivoca confessione resa durante il giudizio.

4.2. Il Procuratore generale ha evidenziato che la Corte di appello ha effettuato una valutazione di fatto, non manifestamente illogica e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità.

4.3. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche con motivazione sintetica, ma non assente, né illogica o contraddittoria.

Il fatto che la condotta abbia determinato una lesione di scarsa gravità al bene giuridico protetto è già stata considerata nella determinazione della pena da irrogare in concreto (individuata in quella minima edittale); le condizioni di fragilità sociale sono state dedotte in modo invero piuttosto generico.

Per contro, la Corte di appello ha negativamente valorizzato – per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – l’esistenza di diversi precedenti penali; alcuni di essi – non ancora irrevocabili al momento della pronuncia della sentenza impugnata – lo sono comunque diventati pochi mesi dopo; altri – rispetto al cui disvalore il motivo di ricorso non si confronta – erano irrevocabili già in epoca precedente alla pronuncia della condanna (nell’ordinanza di diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, la Corte di appello menziona una sentenza di condanna del 15 febbraio 2021, irrevocabile il 4 maggio 2021, avente ad oggetto sette ipotesi di cessione illecita di stupefacenti, ritenute in continuazione tra loro).

Si tratta, come anticipato, di motivazione non apparente, né manifestamente illogica, come tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.

5. Il terzo motivo di ricorso impugna – in uno con la sentenza – l’ordinanza emessa, ex art. 545-bis cod. proc. pen., subito dopo la pubblicazione del dispositivo, di conferma della condanna a pena detentiva, con rigetto della richiesta di sostituzione della stessa con una pena sostitutiva.

5.1. Il ricorrente lamenta che il diniego di sostituzione della pena detentiva si fonda apoditticamente (ma illegittimamente) sulla natura del reato in contestazione (evasione, in quanto tale sintomatica di inclinazione a non osservare le prescrizioni) e sui precedenti penali del ricorrente.

Tuttavia, secondo il ricorrente, nessuno dei due parametri appena menzionati è valido motivo per escludere la possibilità di applicare una pena sostitutiva.

In ogni caso – prosegue il ricorrente – sarebbe stato possibile applicare la pena pecuniaria sostitutiva, che, non avendo a proprio corredo l’imposizione di prescrizioni, renderebbe non pertinente il riferimento della Corte di appello al pericolo che il ricorrente le possa violare.

Vi è poi un dato di contraddittorietà e illogicità manifesta nella decisione qui impugnata: lo stesso Collegio giudicante – in altro successivo processo e per reati più gravi rispetto a quello ora in esame – ha infatti applicato al ricorrente la detenzione domiciliare sostitutiva.

5.2. Il Pubblico ministero ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso ora in esame e di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

5.3. Il motivo è fondato.

5.3.1. Va premesso che l’impugnazione dell’ordinanza emessa ex art. 545-bis cod. proc. pen. è stata ritualmente proposta unitamente all’impugnazione della sentenza.

Diversamente, si sottrarrebbe al vaglio del giudice dell’impugnazione la cognizione di uno dei punti – la scelta del tipo di sanzione, oltre che la sua commisurazione – della decisione relativa ai capi penali della sentenza (arg. ex art. 586 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 28102 del 09/05/2024, F., Rv. 286779 – 01; Sez. 5, n. 43960 del 03/10/2023, Luongo, Rv. 285307 – 01).

5.3.2. La decisione impugnata, nel confermare la necessità della pena detentiva e la sua non sostituibilità con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come novellata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), ritiene che (i) le precedenti condanne e le pendenze gravanti sul ricorrente e (ii) la natura del delitto per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (evasione), denotino «l’inclinazione a commettere attività illecite e ad eludere i provvedimenti dell’autorità».

Inoltre, «le condizioni economiche dell’imputato non consentono la sostituzione della pena inflitta con quella pecuniaria corrispondente».

5.3.3. Si tratta di motivazione viziata.

L’art. 58 legge n. 689/1981 indica in modo chiaro quali siano i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva.

In presenza delle condizioni di legge (relative all’entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all’assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge tenendo conto: (i) dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.; (ii) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; (iii) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» (eventualmente applicando – oltre a quelle comuni previste dall’art. 56-ter, primo comma, legge n. 689/1981 – ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 56-ter, secondo comma); (iv) della prognosi di rispetto – da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

Si deve aggiungere che – quantomeno, in astratto – non costituisce ostacolo alla sostituzione della pena detentiva nemmeno la persistenza di una «residua quota di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede» (così la Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022), come si ricava dalla esplicita previsione della possibile persistenza di misure cautelari, anche in caso di applicazione di pene sostitutive (arg. ex art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen.).

Il legislatore non si limita ad indicare i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare in concreto, ma, come visto, pretende che, delle decisioni assunte, si dia compiuta motivazione (come si ricava dalla lettura degli artt. 132 cod. pen., 58 legge n. 689/1981, 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.).

Occorre infine evidenziare che, nella prospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale» (Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2025, considerato in diritto n. 9.3.), il legislatore ordinario ha altresì rimarcato che, nel selezionare la pena sostitutiva da applicare, «il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».

5.3.4. Nel confermare la necessità della pena detentiva e il diniego di applicazione di una pena sostitutiva, la Corte di appello ha stigmatizzato l’esistenza di precedenti penali e pendenze e la natura del delitto contestato all’imputato.

Ciò posto, va ribadito che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01).

Va poi evidenziato che la prognosi di rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una pena sostitutiva è una prognosi che non può che essere formulata nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere sulla (eventuale) sostituzione della pena principale.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha negativamente valorizzato – nel mese di febbraio 2025 – l’esistenza di precedenti penali e pendenze commesse negli anni 2017 e 2018, senza spiegare la ragione per cui tali risalenti violazioni della legge penale proiettino una luce negativa sulla personalità dell’imputato anche sette anni dopo.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sembra postulare – dall’esistenza di una isolata violazione degli arresti domiciliari, commessa il 5 giugno 2019 – la persistenza, circa sei anni dopo, di un pericolo di violazione delle prescrizioni annesse alle pene sostitutive.

È dunque assente, nella motivazione della Corte di appello, una valutazione – riferita all’attualità, non essendo sufficiente la mera evocazione di risalenti violazioni della legge penale – delle ragioni per cui l’applicazione di una pena sostitutiva non risulterebbe idonea alla «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e per cui non è possibile formulare una prognosi di rispetto – da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva.

5.3.5. La motivazione della sentenza impugnata è viziata anche con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Al riguardo, va evidenziato che – seppur con orientamento non unanime – la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente che «il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01; conf.

Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 – 01; contra Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, Mazza, Rv. 288986 - 01).

Del resto, non si può trascurare che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena (così, Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 - 01).

Nel caso concreto, la Corte di appello ha fatto discendere il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva, unicamente da una prognosi di “impossibilità di adempiere”.

La motivazione della sentenza, tuttavia, non spende una parola per valutare quali siano le capacità economiche dell’imputato; quale potrebbe essere il tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva; quale incidenza possa eventualmente assumere – nella prognosi di adempimento – una eventuale rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva (posto che l’art. 56-quater, ultimo comma, legge n. 689/1981 richiama il dettato dell’art. 133-ter cod. pen.).

Sicché – anche con riferimento al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva – la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata (anche ove si volesse privilegiare l’orientamento giurisprudenziale che esige una positiva prognosi di adempimento della pena pecuniaria sostitutiva).

6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, limitatamente al diniego delle pene sostitutive.

Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen.

Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 117/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32094/2025 [OSCURATO:PERSONA] R. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla eventuale applicazione di pene sostitutive; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all’udienza del 28 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa in data 5 giugno 2019 dal Tribunale di Roma, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di evasione. Alla stessa udienza, la Corte di appello – dopo avere pubblicato la sentenza, con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7356/2026 Roma, lì, 24/02/2026 – ha respinto, con autonomo provvedimento, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, confermando il dispositivo appena pubblicato. 2. Il ricorrente impugna tanto la citata sentenza, quanto l’ordinanza, articolando tre motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, deliberata dalla Corte di appello di Roma con il provvedimento con cui – dopo la pubblicazione della sentenza con motivazione contestuale – ha confermato il dispositivo della sentenza di condanna appena pubblicato. 3. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo vengano dichiarati infondati il primo e il secondo motivo di ricorso (in quanto tesi ad ottenere una diversa valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, in presenza di una motivazione non viziata). Quanto al terzo motivo, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata ex art. 586 cod. proc. pen., ritenendo fondato il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre il terzo motivo di ricorso risulta fondato. 2. Il delitto di evasione contestato al ricorrente, secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, può essere schematicamente ricostruito come segue: in data 16 maggio 2019, la Corte di appello di Roma applica la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA], senza autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare; in data 4 giugno 2019, il personale di una pattuglia di Carabinieri incaricata dei controlli sull’osservanza della misura cautelare accerta che [OSCURATO:PERSONA] – anziché trovarsi all’interno del luogo di privata dimora ove avrebbe dovuto essere ristretto – si trovava sulla strada, in prossimità di una vettura, intento a parlare con una donna, che si trovava in auto con un cane; avendo visto l’autopattuglia, [OSCURATO:PERSONA] prova a fare rientro in casa, ma viene sottoposto a controlli, identificato e quindi tratto in arresto. Durante l’udienza per la convalida dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che egli era sceso per strada per recuperare il cane che la sua amica gli avrebbe dovuto consegnare. 3. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. 3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in parola un dato – il “completo disinteresse per le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria” – che, ove valorizzato in modo generalizzato, renderebbe sempre inapplicabile detto istituto al delitto di evasione. Il che, evidentemente, non può essere. Il ricorrente lamenta altresì la mancata valorizzazione della modesta gravità e della occasionalità e non abitualità della condotta. 3.2. Il Procuratore generale ha evidenziato che la Corte di appello ha – seppur sinteticamente – effettuato una valutazione di fatto, non manifestamente illogica, senza introdurre nel proprio ragionamento l’automatismo denunciato dal ricorrente. 3.3. Non sussiste il vizio denunciato. Se è da condividere l’affermazione per cui, in difetto di esplicite previsioni del legislatore, non vi è incompatibilità, giuridica e tantomeno logica, tra la causa di non punibilità codificata dall’art. 131- bis cod. pen. e il delitto di evasione (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731 – 01), resta il fatto che il giudice di merito può pur sempre escluderne in concreto la sussistenza. Nel caso in esame, con argomenti non manifestamente illogici, il giudice di merito ha evidenziato che il ricorrente era sottoposto da pochi giorni soltanto al regime di custodia domestica e che non era autorizzato ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare. Il fatto che egli, nonostante ciò, si sia allontanato dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, per rispondere ad un’esigenza (la consegna di un cane) che avrebbe potuto essere agevolmente soddisfatta senza violare la misura cautelare (per esempio: chiedendo all’amica di portare il cane direttamente in casa) è stato, non illogicamente, ritenuto indicativo di un profondo disinteresse di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’osservanza della misura cautelare. Non illogicamente – e con valutazione di fatto incensurabile in questa sede – la Corte di appello ha valorizzato negativamente tali elementi, ritenendo conseguentemente non tenue l’offesa arrecata dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla tutela del bene giuridico protetto. 4. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto ostativo al riconoscimento di tali attenuanti i precedenti penali dell’imputato (peraltro, all’epoca, nemmeno irrevocabili), trascurando la modesta gravità e offensività della condotta (essendo l’evasione durata solo pochi minuti) e la condizione di fragilità di vita in cui si trova a vivere il ricorrente. Parimenti, la Corte di appello avrebbe trascurato di attribuire valore alla resipiscenza manifestata dall’imputato, con la non equivoca confessione resa durante il giudizio. 4.2. Il Procuratore generale ha evidenziato che la Corte di appello ha effettuato una valutazione di fatto, non manifestamente illogica e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità. 4.3. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche con motivazione sintetica, ma non assente, né illogica o contraddittoria. Il fatto che la condotta abbia determinato una lesione di scarsa gravità al bene giuridico protetto è già stata considerata nella determinazione della pena da irrogare in concreto (individuata in quella minima edittale); le condizioni di fragilità sociale sono state dedotte in modo invero piuttosto generico. Per contro, la Corte di appello ha negativamente valorizzato – per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – l’esistenza di diversi precedenti penali; alcuni di essi – non ancora irrevocabili al momento della pronuncia della sentenza impugnata – lo sono comunque diventati pochi mesi dopo; altri – rispetto al cui disvalore il motivo di ricorso non si confronta – erano irrevocabili già in epoca precedente alla pronuncia della condanna (nell’ordinanza di diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, la Corte di appello menziona una sentenza di condanna del 15 febbraio 2021, irrevocabile il 4 maggio 2021, avente ad oggetto sette ipotesi di cessione illecita di stupefacenti, ritenute in continuazione tra loro). Si tratta, come anticipato, di motivazione non apparente, né manifestamente illogica, come tale sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. 5. Il terzo motivo di ricorso impugna – in uno con la sentenza – l’ordinanza emessa, ex art. 545-bis cod. proc. pen., subito dopo la pubblicazione del dispositivo, di conferma della condanna a pena detentiva, con rigetto della richiesta di sostituzione della stessa con una pena sostitutiva. 5.1. Il ricorrente lamenta che il diniego di sostituzione della pena detentiva si fonda apoditticamente (ma illegittimamente) sulla natura del reato in contestazione (evasione, in quanto tale sintomatica di inclinazione a non osservare le prescrizioni) e sui precedenti penali del ricorrente. Tuttavia, secondo il ricorrente, nessuno dei due parametri appena menzionati è valido motivo per escludere la possibilità di applicare una pena sostitutiva. In ogni caso – prosegue il ricorrente – sarebbe stato possibile applicare la pena pecuniaria sostitutiva, che, non avendo a proprio corredo l’imposizione di prescrizioni, renderebbe non pertinente il riferimento della Corte di appello al pericolo che il ricorrente le possa violare. Vi è poi un dato di contraddittorietà e illogicità manifesta nella decisione qui impugnata: lo stesso Collegio giudicante – in altro successivo processo e per reati più gravi rispetto a quello ora in esame – ha infatti applicato al ricorrente la detenzione domiciliare sostitutiva. 5.2. Il Pubblico ministero ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso ora in esame e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 5.3. Il motivo è fondato. 5.3.1. Va premesso che l’impugnazione dell’ordinanza emessa ex art. 545-bis cod. proc. pen. è stata ritualmente proposta unitamente all’impugnazione della sentenza. Diversamente, si sottrarrebbe al vaglio del giudice dell’impugnazione la cognizione di uno dei punti – la scelta del tipo di sanzione, oltre che la sua commisurazione – della decisione relativa ai capi penali della sentenza (arg. ex art. 586 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 28102 del 09/05/2024, F., Rv. 286779 – 01; Sez. 5, n. 43960 del 03/10/2023, Luongo, Rv. 285307 – 01). 5.3.2. La decisione impugnata, nel confermare la necessità della pena detentiva e la sua non sostituibilità con una delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come novellata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), ritiene che (i) le precedenti condanne e le pendenze gravanti sul ricorrente e (ii) la natura del delitto per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (evasione), denotino «l’inclinazione a commettere attività illecite e ad eludere i provvedimenti dell’autorità». Inoltre, «le condizioni economiche dell’imputato non consentono la sostituzione della pena inflitta con quella pecuniaria corrispondente». 5.3.3. Si tratta di motivazione viziata. L’art. 58 legge n. 689/1981 indica in modo chiaro quali siano i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità giudiziale nella valutazione da effettuare in merito alla (eventuale) scelta di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva. In presenza delle condizioni di legge (relative all’entità della pena principale irrogata, alla mancata sospensione condizionale della pena, all’assenza delle preclusioni dettate dal successivo art. 59, alla presenza del consenso dell’imputato alla sostituzione della pena detentiva, ove necessario), il giudice dovrà esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla legge tenendo conto: (i) dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.; (ii) della (eventuale) maggiore idoneità della pena sostitutiva a favorire la «rieducazione del condannato»; (iii) della efficacia della pena sostitutiva eventualmente applicata in chiave di «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» (eventualmente applicando – oltre a quelle comuni previste dall’art. 56-ter, primo comma, legge n. 689/1981 – ulteriori prescrizioni, tra le quali anche quelle previste dall’art. 56-ter, secondo comma); (iv) della prognosi di rispetto – da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva. Si deve aggiungere che – quantomeno, in astratto – non costituisce ostacolo alla sostituzione della pena detentiva nemmeno la persistenza di una «residua quota di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede» (così la Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022), come si ricava dalla esplicita previsione della possibile persistenza di misure cautelari, anche in caso di applicazione di pene sostitutive (arg. ex art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen.). Il legislatore non si limita ad indicare i parametri che devono guidare l’esercizio della discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare in concreto, ma, come visto, pretende che, delle decisioni assunte, si dia compiuta motivazione (come si ricava dalla lettura degli artt. 132 cod. pen., 58 legge n. 689/1981, 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen.). Occorre infine evidenziare che, nella prospettiva di dare attuazione al «principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale» (Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2025, considerato in diritto n. 9.3.), il legislatore ordinario ha altresì rimarcato che, nel selezionare la pena sostitutiva da applicare, «il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». 5.3.4. Nel confermare la necessità della pena detentiva e il diniego di applicazione di una pena sostitutiva, la Corte di appello ha stigmatizzato l’esistenza di precedenti penali e pendenze e la natura del delitto contestato all’imputato. Ciò posto, va ribadito che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01). Va poi evidenziato che la prognosi di rispetto delle prescrizioni connesse all’applicazione di una pena sostitutiva è una prognosi che non può che essere formulata nel momento in cui il giudice è chiamato a decidere sulla (eventuale) sostituzione della pena principale. Nel caso in esame, la Corte di appello ha negativamente valorizzato – nel mese di febbraio 2025 – l’esistenza di precedenti penali e pendenze commesse negli anni 2017 e 2018, senza spiegare la ragione per cui tali risalenti violazioni della legge penale proiettino una luce negativa sulla personalità dell’imputato anche sette anni dopo. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sembra postulare – dall’esistenza di una isolata violazione degli arresti domiciliari, commessa il 5 giugno 2019 – la persistenza, circa sei anni dopo, di un pericolo di violazione delle prescrizioni annesse alle pene sostitutive. È dunque assente, nella motivazione della Corte di appello, una valutazione – riferita all’attualità, non essendo sufficiente la mera evocazione di risalenti violazioni della legge penale – delle ragioni per cui l’applicazione di una pena sostitutiva non risulterebbe idonea alla «prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e per cui non è possibile formulare una prognosi di rispetto – da parte del condannato – delle prescrizioni applicate a corredo della pena sostitutiva. 5.3.5. La motivazione della sentenza impugnata è viziata anche con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Al riguardo, va evidenziato che – seppur con orientamento non unanime – la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente che «il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01; conf. Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025, Velo, Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 – 01; contra Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, Mazza, Rv. 288986 - 01). Del resto, non si può trascurare che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena (così, Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 - 01). Nel caso concreto, la Corte di appello ha fatto discendere il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva, unicamente da una prognosi di “impossibilità di adempiere”. La motivazione della sentenza, tuttavia, non spende una parola per valutare quali siano le capacità economiche dell’imputato; quale potrebbe essere il tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva; quale incidenza possa eventualmente assumere – nella prognosi di adempimento – una eventuale rateizzazione della pena pecuniaria sostitutiva (posto che l’art. 56-quater, ultimo comma, legge n. 689/1981 richiama il dettato dell’art. 133-ter cod. pen.). Sicché – anche con riferimento al diniego di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva – la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata (anche ove si volesse privilegiare l’orientamento giurisprudenziale che esige una positiva prognosi di adempimento della pena pecuniaria sostitutiva). 6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, limitatamente al diniego delle pene sostitutive. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle pene sostitutive e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. Dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris