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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01327/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale diSorveglianza di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 2 aprile 202 5 , con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigetta to l’istanza d i concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare o della semilibertà; ritenuto che il ricorso, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, è incentrato su deduzioni generiche e tende a provocare una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione dell e misure alternative, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha formula t o un giudizio congruo e scevro da violazioni della legge pen itenziaria, evidenziando la pericolosità soggettiva dell’instante (enucleabile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie), l’assenza di un domicilio idoneo, l’omessa indicazione di un lavoro e/o di un’attività risocializzante, il difetto di qualsivoglia contenuto idone o a sorreggere un programma di trattamento; ritenuto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale diSorveglianza di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 2 aprile 202 5 , con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigetta to l’istanza d i concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare o della semilibertà; ritenuto che il ricorso, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, è incentrato su deduzioni generiche e tende a provocare una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione dell e misure alternative, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha formula t o un giudizio congruo e scevro da violazioni della legge pen itenziaria, evidenziando la pericolosità soggettiva dell’instante (enucleabile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie), l’assenza di un domicilio idoneo, l’omessa indicazione di un lavoro e/o di un’attività risocializzante, il difetto di qualsivoglia contenuto idone o a sorreggere un programma di trattamento; ritenuto che, per le ragioni esposte , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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