Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35108/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di truffa; lette le conclusioni rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è strutturato in fatto e tende ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo che ha disatteso il gravame difensivo sul punto in assenza di aporie e frizioni logiche; che la Corte territoriale, infatti, ha rassegnato una motivazione esente dai vizi dedotti, esplicitando le ragioni del proprio convincimento in esito ad un'esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio (pag. 6 e segg.), che dà conto della sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie contestata, efficacemente confutando le doglianze in questa riproposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di truffa; lette le conclusioni rassegnate dal difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è strutturato in fatto e tende ad una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali a fronte di un apparato giustificativo che ha disatteso il gravame difensivo sul punto in assenza di aporie e frizioni logiche; che la Corte territoriale, infatti, ha rassegnato una motivazione esente dai vizi dedotti, esplicitando le ragioni del proprio convincimento in esito ad un'esaustiva e corretta valutazione del materiale probatorio (pag. 6 e segg.), che dà conto della sussistenza degli estremi costitutivi della fattispecie contestata, efficacemente confutando le doglianze in questa riproposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35108/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris