CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 32523/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8879-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]- CIA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, COR- [OSCURATO:PERSONA] 155, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GRA- [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso il decreto n. 263 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]- BRIA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8879/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9087/2021Numero di raccolta generale 32523/2021 Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, indirizzato alla Corte d'Appello Data pubblicazione 08/11/2021 di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti si dolevano per l'irragionevole durata di una controversia civile iniziata con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7/7/1997 dinanzi alla sezione distaccata di Ardore della [OSCURATO:PERSONA] di Locri, e definita con sentenza n. 839/2019 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello adita, richiesta un’integrazione documentale, con decreto del consigliere designato n. 263 del 15 gennaio 2021 ha accolto il ricorso, liquidando un indennizzo pari ad € 5.230,69 per ognuno dei ricorrenti, oltre al rimborso delle spese di lite. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo erroneo il riferimento alla tabella prevista per i procedimenti monitori e per non avere provveduto all’aumento del compenso per la difesa plurima. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto direttamente avverso il decreto emesso da parte del consigliere delegato della Corte d’Appello. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass. n. 19238/2014) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, poiché contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, introdotto dallo stesso d.l. n. 83 del 2012 (conf. Cass. n. 12891/2017). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come da dispositivo. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8879/2021 Numero sezionale 9087/2021 Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo Numero di raccolta generale 32523/2021Data pubblicazione 08/11/2021 unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020). PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A