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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13881/2026

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e svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] del Greco, largo Benigno numero 2 in danno di [OSCURATO:PERSONA] disposta con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 27 aprile 2015.

La Corte di appello si è pronunciata in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 4915 emessa dalla Seconda sezione della Corte di Cassazione il 1 dicembre 2023, che aveva annullato, limitatamente alla confisca dell'immobile, la sentenza della Corte diappello di Napoli del 6 dicembre ottobre 2022, pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 5 luglio 2017, già annullata con sentenza 38528 del 26 aprile 2018, della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione.

2. Sono in atti due ricorsi sottoscritti, l'uno, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'altro dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e denunciano, con motivi sovrapponibili e sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca.

In particolare i difensori denunciano violazione di legge (in relazione agli artt. 240, 240- bis cod. pen. e 12-sexies

I. n. 356 del 92) nonché vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine ai requisiti della disposta confisca con riferimento al criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto che risale al 14 gennaio 2004 e, quindi, antecedente alla data di commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertata dal 2007; al criterio della sproporzione poiché la Corte non ha tenuto conto della provvista di somme di denaro da parte degli zii del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], documentata con assegni di conto corrente transitati sul conto del ricorrente.

L'acquisto dell'immobile, trascurando il valore modesto del bene risultante pari a 14.560 C e la prova della legittimità della provvista, fornita anche attraverso il contributo dei congiunti, è stato ritenuto di valore sproporzionato con argomentazioni inficiate da manifesta illogicità ed evidente apparenza, perché correlata solo ai flussi relativi ai redditi prodotti dal ricorrente e dal padre nell'anno 2004 e negli anni immediatamente precedenti.

La ricostruzione della capacità reddituale non si confronta con le tracciate donazioni ricevute dall'imputato.

Il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] richiama la giurisprudenza anche sovranazionale che censura l'applicazione della misura della confisca che, invece, deve essere saldamente ancorateL al collegamento tra- con l'attività criminale non potendosi altrimenti la misura ritenere conforme ai principi di cui all'art. 42 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 2.La Corte di appello ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di anni dieci di reclusione, per il reato 2di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato, a partire dall'anno 2007, ad un'associazione di stampo camorristico e per la commissione di reati in materia di estorsione e armi.

Con la sentenza di condanna era stata ordinata, ai sensi dell'art. 12-sexies

I. n. 356 del 1992, la confisca dell'immobile acquistato con atto del 12 gennaio 2004 per l'importo di euro 14.560, confisca da ricondurre alle attuali previsioni dell'art. 240-bis cod. pen. a seguito della introduzione (con la legge numero 103 del 2017) del principio di riserva di codice, attuato dal decreto legislativo numero 21 del 1 marzo 2018, confisca da ritenersi misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge numero 575 del 1965.

La Corte d'appello, ha ritenuto sussistenti i requisiti che legittimano la confisca dell'immobile sia sotto il profilo della ragionevolezza temporale sia sotto quello della sproporzione dell'acquisto, nonostante il suo non elevato valore commerciale dichiarato ovvero presunto, al confronto con i redditi leciti riconducibili al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] (suoi e del padre quale componente del nucleo familiare convivente), tanto sulla base degli accertamenti patrimoniali e dell'apprezzamento delle condanne che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato nel corso degli anni.

Sotto il primo profilo, quello della ragionevolezza temporale, la Corte ha evidenziato non solo la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo innanzi indicato ma, altresì, la sua condanna, ad anni dieci di reclusione, per altro reato associativo, per la condotta di partecipazione al clan Ascione-[OSCURATO:PERSONA], con condotta accertata fino al 24 aprile 2008, nonché due condanne per i reati di omicidio, fatti commessi negli anni 2007 e 2008.

L'acquisto dell'immobile, avvenuto il 14 gennaio 2004, era, dunque, da ricondursi ad un ambito compatibile con il concretizzarsi della pericolosità sociale qualificata del [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva caratterizzato il percorso criminale e che lo aveva visto inserito nel contesto associativo criminale operante in Ercolano e zone limitrofe.

Quanto alla dimostrazione dell'origine lecita dei beni investiti nell'acquisto dell'immobile e alla loro sproporzione la Corte di appello ha richiamato le risultanze della informativa patrimoniale 239/7 del 23/12/2013 dei Carabinieri del nucleo investigativo di [OSCURATO:PERSONA] con relativi allegati.

La Corte di merito ha dato atto, in particolare, della percezione, da parte del nucleo familiare del ricorrente, composto anche dal padre, di redditi (importo complessivo di euro 26.719, nell'anno 2002 e 31.178 nell'anno 2003), ritenuti inidonei a giustificare l'acquisto, anche tenuto conto del costo della vita negli anni in questione correlati alla spesa media di una famiglia che si attestava intorno ai 1.200 euro mensili. 3La Corte ha, pertanto, ritenuto che l'acquisto dell'immobile è stato compiuto con somme sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e inadeguate le allegazioni difensive relative ad atti di liberalità da parte degli zii del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], zio della moglie del ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] - dai quali avrebbe conseguito circa 17.000 € (euro 9.000 dal primo e euro 7.000 dal secondo) impiegati nell'acquisto dell'immobile.

A tal fine, la Corte ha esaminato la documentazione prodotta, tra cui l'estratto conto bancario di [OSCURATO:PERSONA] sul quale gli assegni erano transitati, evidenziando, infine, che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato per un importo superiore a 30.000 euro, tale essendo l'importo degli assegni circolari esitati il giorno precedente il rogito (cioè il 13/01/2004).

Infine, secondo la sentenza impugnata, è indimostrato e inconferente il possibile contributo di tale [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], non comprovato ma giustificato da mere asserzioni ipotetiche. 3.La Corte di appello, pur avendo correttamente inquadrato la misura nella confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, non ha fatto coerente applicazione alla fattispecie concreta dei principi che governano la materia.

3.1. Va premesso che la disciplina della cd.

"confisca in casi particolari" recata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 — che ha attuato la cd. riserva di codice nell'intento di sistematizzare una materia composita- va calibrata, ai fini dell'applicazione degli istituti di riferimento (la confisca allargata e la sua interfaccia per equivalente), alle disposizioni penali vigenti al momento di commissione dei fatti che, alla data di commissione del reato associativo cui accede la confisca, consentiva sia la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito sia la confisca per valore equivalente di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza, misura, questa, applicabile solo ove non sia più possibile confiscare lo specifico bene o cespite in relazione al quale sia stato accertato il carattere sproporzionato dell'acquisto.

3.2. La confisca allargata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] incostituzionalità da parte della sentenza n. 48/1994 della fattispecie di possesso ingiustificato di valori ex art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 356 del 1992, costituisce una misura ablativa collegata alla condanna per il reato presupposto (e non già al semplice avvio del procedimento penale) di un catalogo di reati variegati, presupposto oggi trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen.

La misura si fonda, come sintetizzato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 33/2018), su una duplice presunzione: la commissione di precedenti delitti da parte dell'imputato (i cd. reati-matrice) e l'origine del patrimonio del condannato 4da tali delitti: la funzione primigenia dell'istituto era rappresentata dal "contrasto all'accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico".

La Corte costituzionale, quanto all'ambito della "ragionevolezza temporale" precisava che «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna» e che «la tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato.

Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confisca» e che «in una simile prospettiva, la fascia di "ragionevolezza temporale", entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria».

3.3. La più recente giurisprudenza, alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, ha, dunque, qualificato la confisca in esame quale misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024, dep. 2025, Ronca, Rv. 287500 - 01), in linea con l'inquadramento compiuto fin dalle più risalenti sentenze delle Sezioni Unite in materia (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella).

3.4. Progressivamente e in parallelo con la evoluzione registrata nella materia della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite hanno corretto l'originaria impostazione della sentenza Montella (secondo cui, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, era irrilevante il momento dell'acquisto - anteriore o successivo al reato per il quale era intervenuta condanna), imponendo quale criterio guida, ai fini dell'applicazione dell'istituto, quello della ragionevolezza temporale (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01).

Nella materia della confisca allargata, in cui si prescinde dalla pericolosità sociale dell'imputato perché la confisca è giustificata dalla condanna per il cd. reato presupposto, il criterio della ragionevolezza temporale è stato specificato nel senso che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica 5esercitata deve dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo estraneo - in particolare, quando esso risulti eccessivamente antecedente - alla sua commissione ((Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 — 01; Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 - 01) e, quindi, correlata non alla data di accertamento del reato ma a quella della commissione dei fatti, ferma, da un lato, la necessità di parametrare la giustificazione al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro lato, che la "giustificazione" credibile consiste nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.

3.5. Può, dunque, affermarsi che la elaborazione giurisprudenziale, subordina l'applicazione della confisca allargata non solo alla condanna in relazione ai cd. reati matrice, ma all'adempimento di un sia pur ridotto, onere probatorio in capo all'accusa che deve dimostrare la titolarità o la disponibilità dei beni in capo al condannato e il loro valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, nonché la ragionevolezza temporale che rende possibile l'applicazione della confisca ai beni acquisiti in un periodo precedente ma ragionevolmente connesso a quello in cui è stato consumato il reato, oggetto di condanna.

Spetta alla difesa, infine, dimostrare l'origine lecita dei beni in base a quello che viene definito dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte un mero onere di allegazione.

4. Come anticipato, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi testé richiamati con riferimento ai criteri di ragionevolezza temporale e alla presunzione di illegittima acquisizione del bene. 4.1.L'acquisto dell'immobile è, infatti, risalente ad oltre tre anni prima rispetto alla data di commissione del reato associativo per il quale è intervenuta condanna (quella recata dalla sentenza cui accede la disposta confisca), né tale acquisto è meglio correlato alla militanza dell'imputato nel clan Ascione, cui fa riferimento la ulteriore condanna per reato associativo che, si afferma in sentenza, commesso fino all'anno 2008, senza, tuttavia, individuare alcuna data di commissione dei reati che, a ritroso, consenta di coprire lo iato temporale rispetto al momento dell'acquisto.

4.2. Risulta apodittica l'affermazione che il prezzo di acquisto dell'immobile non corrisponde a quello, più modesto, di 14.560 euro, indicato nel contratto pubblico di acquisto, ma a quello di importo maggiore (trentamila euro) corrispondente agli assegni circolari che sarebbero stati tratti sul conto del [OSCURATO:PERSONA] 6il giorno precedente all'acquisto, assegni non tracciati per accertarne il beneficiario.

4.3. Né la Corte spiega la ritenuta sproporzione dell'acquisto, confrontandosi con le deduzioni difensive e con la documentazione acquisita che comprova il transito sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA], degli assegni degli zii del [OSCURATO:PERSONA].

L'acquisto dell'immobile, trascurando il valore modesto del bene risultante pari a 14.560 euro e l'allegazione della legittimità della provvista, fornita anche attraverso il contributo dei congiunti, è stato ritenuto di valore sproporzionato con argomentazioni inficiate da manifesta illogicità ed evidente apparenza, perché correlata solo ai flussi relativi ai redditi prodotti dal ricorrente e dal padre nell'anno 2004 e negli anni immediatamente precedenti senza confrontarsi con le pure tracciate donazioni ricevute dall'imputato.

Si tratta di carenze collegate ai presupposti costitutivi della disposta confisca che impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrarj: riesamina uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] del Greco, largo Benigno numero 2 in danno di [OSCURATO:PERSONA] disposta con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 27 aprile 2015. La Corte di appello si è pronunciata in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 4915 emessa dalla Seconda sezione della Corte di Cassazione il 1 dicembre 2023, che aveva annullato, limitatamente alla confisca dell'immobile, la sentenza della Corte diappello di Napoli del 6 dicembre ottobre 2022, pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 5 luglio 2017, già annullata con sentenza 38528 del 26 aprile 2018, della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione. 2. Sono in atti due ricorsi sottoscritti, l'uno, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'altro dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e denunciano, con motivi sovrapponibili e sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca. In particolare i difensori denunciano violazione di legge (in relazione agli artt. 240, 240- bis cod. pen. e 12-sexies I. n. 356 del 92) nonché vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine ai requisiti della disposta confisca con riferimento al criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto che risale al 14 gennaio 2004 e, quindi, antecedente alla data di commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., accertata dal 2007; al criterio della sproporzione poiché la Corte non ha tenuto conto della provvista di somme di denaro da parte degli zii del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], documentata con assegni di conto corrente transitati sul conto del ricorrente. L'acquisto dell'immobile, trascurando il valore modesto del bene risultante pari a 14.560 C e la prova della legittimità della provvista, fornita anche attraverso il contributo dei congiunti, è stato ritenuto di valore sproporzionato con argomentazioni inficiate da manifesta illogicità ed evidente apparenza, perché correlata solo ai flussi relativi ai redditi prodotti dal ricorrente e dal padre nell'anno 2004 e negli anni immediatamente precedenti. La ricostruzione della capacità reddituale non si confronta con le tracciate donazioni ricevute dall'imputato. Il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] richiama la giurisprudenza anche sovranazionale che censura l'applicazione della misura della confisca che, invece, deve essere saldamente ancorateL al collegamento tra- con l'attività criminale non potendosi altrimenti la misura ritenere conforme ai principi di cui all'art. 42 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 2.La Corte di appello ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di anni dieci di reclusione, per il reato 2di cui all'art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato, a partire dall'anno 2007, ad un'associazione di stampo camorristico e per la commissione di reati in materia di estorsione e armi. Con la sentenza di condanna era stata ordinata, ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, la confisca dell'immobile acquistato con atto del 12 gennaio 2004 per l'importo di euro 14.560, confisca da ricondurre alle attuali previsioni dell'art. 240-bis cod. pen. a seguito della introduzione (con la legge numero 103 del 2017) del principio di riserva di codice, attuato dal decreto legislativo numero 21 del 1 marzo 2018, confisca da ritenersi misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge numero 575 del 1965. La Corte d'appello, ha ritenuto sussistenti i requisiti che legittimano la confisca dell'immobile sia sotto il profilo della ragionevolezza temporale sia sotto quello della sproporzione dell'acquisto, nonostante il suo non elevato valore commerciale dichiarato ovvero presunto, al confronto con i redditi leciti riconducibili al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] (suoi e del padre quale componente del nucleo familiare convivente), tanto sulla base degli accertamenti patrimoniali e dell'apprezzamento delle condanne che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato nel corso degli anni. Sotto il primo profilo, quello della ragionevolezza temporale, la Corte ha evidenziato non solo la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo innanzi indicato ma, altresì, la sua condanna, ad anni dieci di reclusione, per altro reato associativo, per la condotta di partecipazione al clan Ascione-[OSCURATO:PERSONA], con condotta accertata fino al 24 aprile 2008, nonché due condanne per i reati di omicidio, fatti commessi negli anni 2007 e 2008. L'acquisto dell'immobile, avvenuto il 14 gennaio 2004, era, dunque, da ricondursi ad un ambito compatibile con il concretizzarsi della pericolosità sociale qualificata del [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva caratterizzato il percorso criminale e che lo aveva visto inserito nel contesto associativo criminale operante in Ercolano e zone limitrofe. Quanto alla dimostrazione dell'origine lecita dei beni investiti nell'acquisto dell'immobile e alla loro sproporzione la Corte di appello ha richiamato le risultanze della informativa patrimoniale 239/7 del 23/12/2013 dei Carabinieri del nucleo investigativo di [OSCURATO:PERSONA] con relativi allegati. La Corte di merito ha dato atto, in particolare, della percezione, da parte del nucleo familiare del ricorrente, composto anche dal padre, di redditi (importo complessivo di euro 26.719, nell'anno 2002 e 31.178 nell'anno 2003), ritenuti inidonei a giustificare l'acquisto, anche tenuto conto del costo della vita negli anni in questione correlati alla spesa media di una famiglia che si attestava intorno ai 1.200 euro mensili. 3La Corte ha, pertanto, ritenuto che l'acquisto dell'immobile è stato compiuto con somme sproporzionate rispetto al reddito dichiarato e inadeguate le allegazioni difensive relative ad atti di liberalità da parte degli zii del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], zio della moglie del ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] - dai quali avrebbe conseguito circa 17.000 € (euro 9.000 dal primo e euro 7.000 dal secondo) impiegati nell'acquisto dell'immobile. A tal fine, la Corte ha esaminato la documentazione prodotta, tra cui l'estratto conto bancario di [OSCURATO:PERSONA] sul quale gli assegni erano transitati, evidenziando, infine, che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato per un importo superiore a 30.000 euro, tale essendo l'importo degli assegni circolari esitati il giorno precedente il rogito (cioè il 13/01/2004). Infine, secondo la sentenza impugnata, è indimostrato e inconferente il possibile contributo di tale [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], non comprovato ma giustificato da mere asserzioni ipotetiche. 3.La Corte di appello, pur avendo correttamente inquadrato la misura nella confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen. quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, non ha fatto coerente applicazione alla fattispecie concreta dei principi che governano la materia. 3.1. Va premesso che la disciplina della cd. "confisca in casi particolari" recata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 — che ha attuato la cd. riserva di codice nell'intento di sistematizzare una materia composita- va calibrata, ai fini dell'applicazione degli istituti di riferimento (la confisca allargata e la sua interfaccia per equivalente), alle disposizioni penali vigenti al momento di commissione dei fatti che, alla data di commissione del reato associativo cui accede la confisca, consentiva sia la confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito sia la confisca per valore equivalente di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza, misura, questa, applicabile solo ove non sia più possibile confiscare lo specifico bene o cespite in relazione al quale sia stato accertato il carattere sproporzionato dell'acquisto. 3.2. La confisca allargata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] incostituzionalità da parte della sentenza n. 48/1994 della fattispecie di possesso ingiustificato di valori ex art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 356 del 1992, costituisce una misura ablativa collegata alla condanna per il reato presupposto (e non già al semplice avvio del procedimento penale) di un catalogo di reati variegati, presupposto oggi trasfuso nell'art. 240-bis cod. pen. La misura si fonda, come sintetizzato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 33/2018), su una duplice presunzione: la commissione di precedenti delitti da parte dell'imputato (i cd. reati-matrice) e l'origine del patrimonio del condannato 4da tali delitti: la funzione primigenia dell'istituto era rappresentata dal "contrasto all'accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico". La Corte costituzionale, quanto all'ambito della "ragionevolezza temporale" precisava che «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna» e che «la tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti - anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista - un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confisca» e che «in una simile prospettiva, la fascia di "ragionevolezza temporale", entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria». 3.3. La più recente giurisprudenza, alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, ha, dunque, qualificato la confisca in esame quale misura di sicurezza patrimoniale (Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024, dep. 2025, Ronca, Rv. 287500 - 01), in linea con l'inquadramento compiuto fin dalle più risalenti sentenze delle Sezioni Unite in materia (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella). 3.4. Progressivamente e in parallelo con la evoluzione registrata nella materia della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite hanno corretto l'originaria impostazione della sentenza Montella (secondo cui, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, era irrilevante il momento dell'acquisto - anteriore o successivo al reato per il quale era intervenuta condanna), imponendo quale criterio guida, ai fini dell'applicazione dell'istituto, quello della ragionevolezza temporale (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01). Nella materia della confisca allargata, in cui si prescinde dalla pericolosità sociale dell'imputato perché la confisca è giustificata dalla condanna per il cd. reato presupposto, il criterio della ragionevolezza temporale è stato specificato nel senso che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica 5esercitata deve dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo estraneo - in particolare, quando esso risulti eccessivamente antecedente - alla sua commissione ((Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 — 01; Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988 - 01) e, quindi, correlata non alla data di accertamento del reato ma a quella della commissione dei fatti, ferma, da un lato, la necessità di parametrare la giustificazione al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro lato, che la "giustificazione" credibile consiste nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. 3.5. Può, dunque, affermarsi che la elaborazione giurisprudenziale, subordina l'applicazione della confisca allargata non solo alla condanna in relazione ai cd. reati matrice, ma all'adempimento di un sia pur ridotto, onere probatorio in capo all'accusa che deve dimostrare la titolarità o la disponibilità dei beni in capo al condannato e il loro valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, nonché la ragionevolezza temporale che rende possibile l'applicazione della confisca ai beni acquisiti in un periodo precedente ma ragionevolmente connesso a quello in cui è stato consumato il reato, oggetto di condanna. Spetta alla difesa, infine, dimostrare l'origine lecita dei beni in base a quello che viene definito dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte un mero onere di allegazione. 4. Come anticipato, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi testé richiamati con riferimento ai criteri di ragionevolezza temporale e alla presunzione di illegittima acquisizione del bene. 4.1.L'acquisto dell'immobile è, infatti, risalente ad oltre tre anni prima rispetto alla data di commissione del reato associativo per il quale è intervenuta condanna (quella recata dalla sentenza cui accede la disposta confisca), né tale acquisto è meglio correlato alla militanza dell'imputato nel clan Ascione, cui fa riferimento la ulteriore condanna per reato associativo che, si afferma in sentenza, commesso fino all'anno 2008, senza, tuttavia, individuare alcuna data di commissione dei reati che, a ritroso, consenta di coprire lo iato temporale rispetto al momento dell'acquisto. 4.2. Risulta apodittica l'affermazione che il prezzo di acquisto dell'immobile non corrisponde a quello, più modesto, di 14.560 euro, indicato nel contratto pubblico di acquisto, ma a quello di importo maggiore (trentamila euro) corrispondente agli assegni circolari che sarebbero stati tratti sul conto del [OSCURATO:PERSONA] 6il giorno precedente all'acquisto, assegni non tracciati per accertarne il beneficiario. 4.3. Né la Corte spiega la ritenuta sproporzione dell'acquisto, confrontandosi con le deduzioni difensive e con la documentazione acquisita che comprova il transito sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA], degli assegni degli zii del [OSCURATO:PERSONA]. L'acquisto dell'immobile, trascurando il valore modesto del bene risultante pari a 14.560 euro e l'allegazione della legittimità della provvista, fornita anche attraverso il contributo dei congiunti, è stato ritenuto di valore sproporzionato con argomentazioni inficiate da manifesta illogicità ed evidente apparenza, perché correlata solo ai flussi relativi ai redditi prodotti dal ricorrente e dal padre nell'anno 2004 e negli anni immediatamente precedenti senza confrontarsi con le pure tracciate donazioni ricevute dall'imputato. Si tratta di carenze collegate ai presupposti costitutivi della disposta confisca che impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrarj: riesamina uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris