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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 79/2006

ECLI:EU:C:2006:58
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo (Causa C‑90/05) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all’interno del paese

1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un’applicazione intera e precisa (Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10)

2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)

3. Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione che deduce l’ordine interno—– Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 7, quarto comma, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) – Ritardo nel rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese [OSCURATO:PERSONA] avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 7, n. 4, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo (Causa C‑90/05) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all’interno del paese 1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un’applicazione intera e precisa (Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10) 2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11) 3. Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione che deduce l’ordine interno—– Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 13) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 7, quarto comma, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) – Ritardo nel rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese [OSCURATO:PERSONA] avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 7, n. 4, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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