Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 79/2006
ECLI:EU:C:2006:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo
(Causa C‑90/05)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all’interno del paese
1.
Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un’applicazione intera e precisa
(Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10)
2.
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione
alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)
3.
Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione che deduce l’ordine interno—– Inammissibilità
(Art. 226 CE) (cfr. punto 13)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 7, quarto comma, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità
per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11)
– Ritardo nel rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese
[OSCURATO:PERSONA] avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese, il
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 7, n. 4, dell’ottava direttiva
del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti
all’interno del paese.
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.