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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28057/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35133/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il delitto di calunnia; Esaminati i motivi del ricorso proposto avverso la sentenza di inammissibilità dell'appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e slegati dal contenuto della sentenza impugnata; Rilevato come la Corte di cassazione abbia costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; detta critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, atteso che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; Ritenuto, quindi, se, come nel caso di specie, i motivi di ricorso si limitano ad affermazioni generiche, essi non sono conformi alla funzione per la quale sono previsti e ammessi, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35133/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il delitto di calunnia; Esaminati i motivi del ricorso proposto avverso la sentenza di inammissibilità dell'appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e slegati dal contenuto della sentenza impugnata; Rilevato come la Corte di cassazione abbia costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; detta critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, atteso che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; Ritenuto, quindi, se, come nel caso di specie, i motivi di ricorso si limitano ad affermazioni generiche, essi non sono conformi alla funzione per la quale sono previsti e ammessi, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M
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