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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:227
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0625

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

10 marzo 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione della Commissione europea di esaminare un’operazione di concentrazione rinviata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Decisione della Commissione che accetta che altri [OSCURATO:PERSONA] membri aderiscano alla richiesta di rinvio iniziale – Associazione di categoria non rappresentativa del settore interessato – Rigetto» Nella causa C‑625/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 settembre 2022, Grail LLC , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. Giraud, avocat, J.M.

Jiménez-[OSCURATO:PERSONA], abogado, D. Little, solicitor, J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e S. Troch, advocaat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da D. Beard, BL, J. Blanco, abogada, B. Cullen, BL, F. [OSCURATO:PERSONA], abogado, J. Holmes, barrister, G. Rizza e M. Siragusa, avvocati, ricorrente in primo grado, Commissione europea , rappresentata da G. Conte, N. Khan e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta in primo grado Repubblica ellenica, Repubblica francese , rappresentata da T. Stéhelin e N. Vincent, in qualità di agenti, Regno dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da K. Bulterman e P.P.

Huurnink, in qualità di agenti, Autorità di vigilanza EFTA , rappresentata da C. Simpson, M. [OSCURATO:PERSONA] e M.-M.

Joséphidès, in qualità di agenti, intervenienti in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di N. Wahl, giudice relatore, sentito l’avvocato generale N. Emiliou, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione la Grail LLC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑227/21 , EU:T:2022:447 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, della decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità francese garante della concorrenza di esaminare l’operazione di concentrazione intesa all’acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]., del controllo esclusivo della Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 – [OSCURATO:PERSONA]/Grail), in secondo luogo, delle decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei [OSCURATO:PERSONA] di aderire a tale richiesta di rinvio e, in terzo luogo, della lettera della Commissione dell’11 marzo 2021 che informa la [OSCURATO:PERSONA] e la Grail di detta richiesta di rinvio. 2 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2023, l’association française des juristes d’entreprise (associazione francese dei giuristi d’impresa, AFJE) e l’association européenne des juristes d’entreprise (associazione europea dei giuristi d’impresa, AEJE) hanno chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché degli articoli 130 e 190 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Grail. 3 A seguito della notifica alle parti effettuata dal cancelliere della Corte, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, delle istanze di intervento proposte dall’AFJE e dall’AEJE, la [OSCURATO:PERSONA], la Grail e la Commissione hanno presentato osservazioni su dette istanze entro il termine impartito. 4 Mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la Grail hanno dichiarato di essere favorevoli a dette istanze di intervento, la Commissione ne ha, dal canto suo, chiesto il rigetto.

Sulle istanze di intervento 5 In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra [OSCURATO:PERSONA] membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti.

Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2019, Bayer CropScience e Bayer/Commissione, C‑499/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:107 , punto 5 e giurisprudenza ivi citata). 7 A tal proposito occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo.

Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2019, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P , non pubblicata, EU:C:2019:174 , punto 8 e giurisprudenza ivi citata). 8 Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge altresì che un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi (ordinanze del presidente della Corte del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:836 , punto 7 , e del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P , non pubblicata, EU:C:2022:667 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale. 9 Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione, evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I ), EU:C:1997:307 , punto 66 , e del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:836 , punto 12 ].

Orbene, a differenza delle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, le associazioni di categoria rappresentative possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non per difendere interessi individuali, bensì per difendere gli interessi collettivi dei propri membri.

Infatti, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi, interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia e può così consentire alla Corte di meglio valutare il contesto in cui una causa le viene sottoposta. 10 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 8 della presente ordinanza e, più precisamente, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑227/21 , non pubblicata, EU:T:2021:672 , punto 24 e giurisprudenza citata), un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se, in primo luogo, essa è rappresentativa di un numero significativo di aziende operanti nel settore interessato, se, in secondo luogo, tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se, in terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e se, pertanto, in quarto luogo, l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. 11 È alla luce di tali condizioni, che è opportuno confermare, che occorre esaminare la fondatezza delle istanze di intervento presentate dall’AFJE e dall’AEJE. 12 A sostegno delle loro istanze l’AFJE e l’AEJE affermano, in primis, di essere rappresentative di un numero considerevole di membri attivi nel settore economico interessato dalla concentrazione oggetto della presente causa.

L’AFJE rappresenterebbe in effetti l’intera comunità dei giuristi d’impresa presenti sul territorio francese e coprirebbe tutti i settori dell’economia di tale paese.

Quanto all’AEJE, essa sarebbe l’organizzazione centrale di 22 associazioni europee di giuristi d’impresa e rappresenterebbe quindi gli interessi comuni delle associazioni dei giuristi di impresa che coprono tutti i settori dell’economia europea.

In secondo luogo, l’AFJE e l’AEJE, che hanno per oggetto la salvaguardia dello Stato di diritto e del principio della certezza del diritto in Europa, sarebbero chiamate a difendere e tutelare gli interessi dei loro membri.

In terzo luogo, la presente causa solleverebbe questioni di principio, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ), che riguarderebbero le operazioni giuridiche di diversi settori economici.

In quarto luogo, gli interessi rappresentati dall’AFJE e dall’AEJE rischierebbero di essere colpiti in misura significativa dall’esito dell’impugnazione.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni di concentrazione, i giuristi d’impresa dovrebbero essere in grado di attuare procedure chiare e prevedibili per evitare che le imprese per cui lavorano siano messe in difficoltà da un’autorità di regolamentazione competente a controllare dette operazioni o costrette a interrompere un’operazione già avviata o addirittura conclusa. 13 Orbene, detta argomentazione non consente di accogliere le presenti istanze di intervento. 14 In primo luogo, l’AFJE e l’AEJE non dimostrano che i loro interessi o quelli dei loro membri sarebbero colpiti dalla soluzione della presente controversia ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza.

Infatti, tenuto conto del fatto che né dette associazioni, né i loro membri sono interessati dalla concentrazione di cui trattasi nella presente causa, e neppure sostengono di esserlo, il dispositivo dell’emananda sentenza non avrebbe alcun impatto diretto e attuale sulla loro situazione giuridica. 15 In secondo luogo, l’AFJE e l’AEJE non dimostrano, in primis, conformemente ai principi richiamati al punto 10 della presente ordinanza, di essere rappresentative di un numero considerevole di imprese attive nel settore interessato dalla concentrazione oggetto della presente causa, in secondo luogo, che detta causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, in terzo luogo, che l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. 16 Infatti, va osservato che la concentrazione oggetto della presente causa riguarda il settore delle analisi del sangue dirette alla diagnosi precoce dei tumori e che si avvalgono del sequenziamento del genoma di nuova generazione (next-generation sequencing, detto «NGS») e, più in generale, il settore farmaceutico e/o il settore dei dispositivi medici. 17 A tal riguardo si deve evidenziare che, benché, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 9 della presente ordinanza, l’interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative miri a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione, evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento, essa non è tuttavia volta a consentire l’intervento di associazioni non rappresentative e che vantano unicamente un interesse indiretto e ipotetico alla soluzione della controversia. 18 Se la Corte dovesse ammettere che un’associazione rappresentativa dei giuristi d’impresa può intervenire in un caso come quello qui in esame, sulla base di ragioni come quelle dedotte dall’AFJE e dall’AEJE, ne conseguirebbe che una siffatta associazione potrebbe intervenire nella maggior parte dei procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione implicanti l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione del settore della concorrenza, posto che ragioni analoghe potrebbero sempre essere dedotte nell’ambito di procedimenti di tale natura. 19 Pertanto, alla luce di quanto precede, si deve concludere che, indipendentemente dalla questione se l’AFJE e l’AEJE siano associazioni di categoria rappresentative e se il loro oggetto ricomprenda la tutela degli interessi dei loro rispettivi membri, esse non hanno dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le loro istanze di intervento devono, pertanto, essere respinte. 20 Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno, in taluni casi, ammesso l’intervento di associazioni di categoria rappresentative di avvocati e di consulenti legali, poiché dette cause riguardavano questioni di principio che potevano incidere sugli interessi dei loro membri.

Occorre, in particolare, osservare, a tal riguardo, che la questione di diritto sollevata nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2018, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA ( C‑515/17 P e C‑561/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:553 ), riguardava il rispetto del requisito di indipendenza in un caso in cui una parte era rappresentata, dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, da un consulente giuridico legato a detta parte da un contratto disciplinato dal diritto civile relativo a prestazioni erogate come insegnante esterno, e, quindi, una questione di principio idonea a incidere sugli interessi di un’associazione di categoria rappresentativa dei consulenti giuridici. 21 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’AFJE e l’AEJE non hanno dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, pertanto, le istanze di intervento da esse proposte devono essere respinte.

Sulle spese 22 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Posto che l’AFJE e l’AEJE sono rimaste soccombenti quanto alle loro istanze di intervento e che la Commissione ha chiesto la loro condanna alle spese, occorre stabilire che esse sopporteranno le spese relative alle presenti istanze di intervento.

Per questi motivi, il Presidente della Corte così provvede: 1) Le istanze di intervento proposte dall’association française des juristes d’entreprise (AFJE) e dall’association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) sono respinte. 2) L’association française des juristes d’entreprise (AFJE) e l’association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) sopportano le spese relative alle presenti domande di intervento.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0625 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 10 marzo 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione della Commissione europea di esaminare un’operazione di concentrazione rinviata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Decisione della Commissione che accetta che altri [OSCURATO:PERSONA] membri aderiscano alla richiesta di rinvio iniziale – Associazione di categoria non rappresentativa del settore interessato – Rigetto» Nella causa C‑625/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 settembre 2022, Grail LLC , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da A. Giraud, avocat, J.M. Jiménez-[OSCURATO:PERSONA], abogado, D. Little, solicitor, J. [OSCURATO:PERSONA], abogado, e S. Troch, advocaat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da D. Beard, BL, J. Blanco, abogada, B. Cullen, BL, F. [OSCURATO:PERSONA], abogado, J. Holmes, barrister, G. Rizza e M. Siragusa, avvocati, ricorrente in primo grado, Commissione europea , rappresentata da G. Conte, N. Khan e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta in primo grado Repubblica ellenica, Repubblica francese , rappresentata da T. Stéhelin e N. Vincent, in qualità di agenti, Regno dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato da K. Bulterman e P.P. Huurnink, in qualità di agenti, Autorità di vigilanza EFTA , rappresentata da C. Simpson, M. [OSCURATO:PERSONA] e M.-M. Joséphidès, in qualità di agenti, intervenienti in primo grado, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, vista la proposta di N. Wahl, giudice relatore, sentito l’avvocato generale N. Emiliou, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione la Grail LLC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T‑227/21 , EU:T:2022:447 ), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, della decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità francese garante della concorrenza di esaminare l’operazione di concentrazione intesa all’acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]., del controllo esclusivo della Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 – [OSCURATO:PERSONA]/Grail), in secondo luogo, delle decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei [OSCURATO:PERSONA] di aderire a tale richiesta di rinvio e, in terzo luogo, della lettera della Commissione dell’11 marzo 2021 che informa la [OSCURATO:PERSONA] e la Grail di detta richiesta di rinvio. 2 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2023, l’association française des juristes d’entreprise (associazione francese dei giuristi d’impresa, AFJE) e l’association européenne des juristes d’entreprise (associazione europea dei giuristi d’impresa, AEJE) hanno chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché degli articoli 130 e 190 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Grail. 3 A seguito della notifica alle parti effettuata dal cancelliere della Corte, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, delle istanze di intervento proposte dall’AFJE e dall’AEJE, la [OSCURATO:PERSONA], la Grail e la Commissione hanno presentato osservazioni su dette istanze entro il termine impartito. 4 Mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la Grail hanno dichiarato di essere favorevoli a dette istanze di intervento, la Commissione ne ha, dal canto suo, chiesto il rigetto. Sulle istanze di intervento 5 In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra [OSCURATO:PERSONA] membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra [OSCURATO:PERSONA] membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2019, Bayer CropScience e Bayer/Commissione, C‑499/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:107 , punto 5 e giurisprudenza ivi citata). 7 A tal proposito occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2019, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P , non pubblicata, EU:C:2019:174 , punto 8 e giurisprudenza ivi citata). 8 Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge altresì che un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi (ordinanze del presidente della Corte del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:836 , punto 7 , e del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P , non pubblicata, EU:C:2022:667 , punto 7 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale. 9 Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione, evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA] e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I ), EU:C:1997:307 , punto 66 , e del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:836 , punto 12 ]. Orbene, a differenza delle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, le associazioni di categoria rappresentative possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non per difendere interessi individuali, bensì per difendere gli interessi collettivi dei propri membri. Infatti, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi, interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia e può così consentire alla Corte di meglio valutare il contesto in cui una causa le viene sottoposta. 10 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 8 della presente ordinanza e, più precisamente, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑227/21 , non pubblicata, EU:T:2021:672 , punto 24 e giurisprudenza citata), un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se, in primo luogo, essa è rappresentativa di un numero significativo di aziende operanti nel settore interessato, se, in secondo luogo, tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se, in terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e se, pertanto, in quarto luogo, l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. 11 È alla luce di tali condizioni, che è opportuno confermare, che occorre esaminare la fondatezza delle istanze di intervento presentate dall’AFJE e dall’AEJE. 12 A sostegno delle loro istanze l’AFJE e l’AEJE affermano, in primis, di essere rappresentative di un numero considerevole di membri attivi nel settore economico interessato dalla concentrazione oggetto della presente causa. L’AFJE rappresenterebbe in effetti l’intera comunità dei giuristi d’impresa presenti sul territorio francese e coprirebbe tutti i settori dell’economia di tale paese. Quanto all’AEJE, essa sarebbe l’organizzazione centrale di 22 associazioni europee di giuristi d’impresa e rappresenterebbe quindi gli interessi comuni delle associazioni dei giuristi di impresa che coprono tutti i settori dell’economia europea. In secondo luogo, l’AFJE e l’AEJE, che hanno per oggetto la salvaguardia dello Stato di diritto e del principio della certezza del diritto in Europa, sarebbero chiamate a difendere e tutelare gli interessi dei loro membri. In terzo luogo, la presente causa solleverebbe questioni di principio, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU 2004, L 24, pag. 1 ), che riguarderebbero le operazioni giuridiche di diversi settori economici. In quarto luogo, gli interessi rappresentati dall’AFJE e dall’AEJE rischierebbero di essere colpiti in misura significativa dall’esito dell’impugnazione. In particolare, per quanto attiene alle operazioni di concentrazione, i giuristi d’impresa dovrebbero essere in grado di attuare procedure chiare e prevedibili per evitare che le imprese per cui lavorano siano messe in difficoltà da un’autorità di regolamentazione competente a controllare dette operazioni o costrette a interrompere un’operazione già avviata o addirittura conclusa. 13 Orbene, detta argomentazione non consente di accogliere le presenti istanze di intervento. 14 In primo luogo, l’AFJE e l’AEJE non dimostrano che i loro interessi o quelli dei loro membri sarebbero colpiti dalla soluzione della presente controversia ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 6 e 7 della presente ordinanza. Infatti, tenuto conto del fatto che né dette associazioni, né i loro membri sono interessati dalla concentrazione di cui trattasi nella presente causa, e neppure sostengono di esserlo, il dispositivo dell’emananda sentenza non avrebbe alcun impatto diretto e attuale sulla loro situazione giuridica. 15 In secondo luogo, l’AFJE e l’AEJE non dimostrano, in primis, conformemente ai principi richiamati al punto 10 della presente ordinanza, di essere rappresentative di un numero considerevole di imprese attive nel settore interessato dalla concentrazione oggetto della presente causa, in secondo luogo, che detta causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, in terzo luogo, che l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. 16 Infatti, va osservato che la concentrazione oggetto della presente causa riguarda il settore delle analisi del sangue dirette alla diagnosi precoce dei tumori e che si avvalgono del sequenziamento del genoma di nuova generazione (next-generation sequencing, detto «NGS») e, più in generale, il settore farmaceutico e/o il settore dei dispositivi medici. 17 A tal riguardo si deve evidenziare che, benché, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 9 della presente ordinanza, l’interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative miri a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione, evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento, essa non è tuttavia volta a consentire l’intervento di associazioni non rappresentative e che vantano unicamente un interesse indiretto e ipotetico alla soluzione della controversia. 18 Se la Corte dovesse ammettere che un’associazione rappresentativa dei giuristi d’impresa può intervenire in un caso come quello qui in esame, sulla base di ragioni come quelle dedotte dall’AFJE e dall’AEJE, ne conseguirebbe che una siffatta associazione potrebbe intervenire nella maggior parte dei procedimenti pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione implicanti l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione del settore della concorrenza, posto che ragioni analoghe potrebbero sempre essere dedotte nell’ambito di procedimenti di tale natura. 19 Pertanto, alla luce di quanto precede, si deve concludere che, indipendentemente dalla questione se l’AFJE e l’AEJE siano associazioni di categoria rappresentative e se il loro oggetto ricomprenda la tutela degli interessi dei loro rispettivi membri, esse non hanno dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le loro istanze di intervento devono, pertanto, essere respinte. 20 Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno, in taluni casi, ammesso l’intervento di associazioni di categoria rappresentative di avvocati e di consulenti legali, poiché dette cause riguardavano questioni di principio che potevano incidere sugli interessi dei loro membri. Occorre, in particolare, osservare, a tal riguardo, che la questione di diritto sollevata nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2018, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA ( C‑515/17 P e C‑561/17 P , non pubblicata, EU:C:2018:553 ), riguardava il rispetto del requisito di indipendenza in un caso in cui una parte era rappresentata, dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, da un consulente giuridico legato a detta parte da un contratto disciplinato dal diritto civile relativo a prestazioni erogate come insegnante esterno, e, quindi, una questione di principio idonea a incidere sugli interessi di un’associazione di categoria rappresentativa dei consulenti giuridici. 21 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’AFJE e l’AEJE non hanno dimostrato di avere un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che, pertanto, le istanze di intervento da esse proposte devono essere respinte. Sulle spese 22 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Posto che l’AFJE e l’AEJE sono rimaste soccombenti quanto alle loro istanze di intervento e che la Commissione ha chiesto la loro condanna alle spese, occorre stabilire che esse sopporteranno le spese relative alle presenti istanze di intervento. Per questi motivi, il Presidente della Corte così provvede: 1) Le istanze di intervento proposte dall’association française des juristes d’entreprise (AFJE) e dall’association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) sono respinte. 2) L’association française des juristes d’entreprise (AFJE) e l’association européenne des juristes d’entreprise (AEJE) sopportano le spese relative alle presenti domande di intervento. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris