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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:664
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0448_RES

[OSCURATO:PERSONA]448/22

PW contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2024 «Funzione pubblica – Agente contrattuale – Diniego di rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico – Articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Decisione che fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine» Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Risposta dell'amministrazione che non può essere considerata atta a fissare la posizione definitiva dell'istituzione, stante la mancanza di informazioni pertinenti – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 31, 33, 34, 41, 42) Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Potere discrezionale del legislatore dell'Unione – Adozione di disposizioni generali di esecuzione che prevedono il pagamento nel corso di un mese specifico in base alle circostanze familiari del beneficiario – Fissazione, da parte dell'amministrazione, di un termine ragionevole che consenta al beneficiario di comunicare tali informazioni – Ammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8, § 1) (v. punti 57-62, 65, 66) Atti delle istituzioni – Direttive interne – Nozione – Regola pubblicata sul sito Intranet di un'istituzione – Inclusione – Effetti giuridici (v. punti 64, 68, 72) Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine. – Contestazione dell'applicazione da parte dell'amministrazione di un termine nei confronti del ricorrente – Mancata spiegazione degli errori che si ritengono commessi nell'ambito della ponderazione degli interessi – Presa in considerazione degli effetti della pandemia di COVID-19 – Rigetto (Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8) (v. punti 78-80) Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punto 85) [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], un agente contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna ([OSCURATO:PERSONA]), contro la decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] di respingere la sua domanda di pagamento annuale delle spese di viaggio dei suoi figli a carico per l'intero 2020.

In tale occasione, il Tribunale completa la giurisprudenza esistente per quanto riguarda la nozione di «atto che arreca pregiudizio».

Esso fornisce inoltre precisazioni sulla natura delle spese di viaggio annuale e sull'interpretazione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che disciplina il pagamento di tali spese, nonché sul valore giuridico delle norme disponibili sull'Intranet delle istituzioni.

Nel febbraio 2020 il ricorrente ha aderito alla delegazione dell'Unione europea con sede a Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]).

La moglie del ricorrente era al servizio del Parlamento europeo a Bruxelles (Belgio).

Inquadrata in un grado più elevato, essa riceveva gli assegni familiari e, di conseguenza, il pagamento annuale delle spese di viaggio.

Nel mese di giugno, il ricorrente ha contattato il [OSCURATO:PERSONA] al fine di chiedere il pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi quattro figli a carico e, successivamente, ha intrapreso varie iniziative secondo le istruzioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), affinché tali spese gli fossero versate.

Poiché la data limite fissata per cambiare il beneficiario del pagamento annuale delle spese di viaggio per l'anno in corso, vale a dire il 2 maggio, non era stata rispettata dal ricorrente, il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli della coppia, calcolati sulla base della distanza tra Bruxelles e Madrid (Spagna), è stato effettuato dal Parlamento, nel luglio 2020, a favore della moglie del ricorrente.

Il ricorrente ha chiesto la regolarizzazione del pagamento di tali spese.

Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che sarebbe stato effettuato un pagamento di «2/12» per i suoi figli a carico al momento del versamento della sua retribuzione del mese di febbraio.

Non avendo ricevuto il pagamento atteso al momento del versamento della sua retribuzione del mese di febbraio né di marzo, il ricorrente ha reiterato più volte la sua domanda.

Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021, il PMO l'ha informato che da un'analisi dettagliata della pratica emergeva che un rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico era già stato percepito al momento del pagamento delle sue retribuzioni dei mesi di agosto 2020, dicembre 2020 e febbraio 2021.

Ritenendo di avere il diritto di ricevere integralmente il pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico per l'anno 2020, il ricorrente ha contestato l'importo indicato dal PMO con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021.

Il [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tale messaggio di posta elettronica.

Il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione implicita che rifiutava di correggere il calcolo del rimborso delle spese in questione, dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritenuto che l'atto che arreca pregiudizio al ricorrente fosse il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021.

In tale contesto, il ricorrente ha adito il Tribunale per l'annullamento della decisione implicita.

Giudizio del Tribunale In un primo momento, il Tribunale ricorda che solo i provvedimenti emanati dall'autorità competente che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi dell'interessato, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo, costituiscono atti che arrecano pregiudizio e fissano definitivamente la posizione dell'istituzione.

La qualificazione come atto che arreca pregiudizio non dipende dalla forma o dal titolo di tale atto, ma è determinata dalla sua sostanza.

Il Tribunale constata, al riguardo, che le informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] nel messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 non erano sufficienti per consentire al ricorrente di comprendere che gli era stato rifiutato il pagamento della somma totale.

Pertanto, non si può ritenere che tale messaggio di posta elettronica fissi la posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] quanto al pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico.

Tale messaggio di posta elettronica non può quindi costituire il dies a quo del termine di tre mesi previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Ne consegue che il ricorrente poteva legittimamente presentare all'amministrazione, il 30 marzo 2021, una domanda che lo invitava ad adottare una decisione nei suoi confronti.

La mancata risposta a tale domanda entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda equivale, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ad una decisione implicita di rigetto ed il ricorrente ha giustamente presentato un reclamo diretto al suo annullamento, il 28 ottobre 2021, nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

In un secondo momento, per quanto riguarda l'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto, il Tribunale rileva che esso ha lo scopo di consentire al funzionario e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all'anno, nel luogo d'origine del funzionario, al fine di conservarvi legami familiari, sociali e culturali.

Tuttavia, è nell'ambito del suo potere discrezionale che il legislatore ha deciso che ai membri della funzione pubblica dell'Unione europea sarebbero state rimborsate le spese di viaggio annuale sostenute in occasione del loro congedo annuale, mentre nessuna norma superiore del diritto dell'Unione o dell'ordinamento internazionale lo obbligava a riconoscere siffatti diritti ai funzionari e ai loro familiari.

Esso dispone pertanto di un ampio potere discrezionale nella determinazione delle condizioni e delle modalità di tale rimborso.

Pertanto, al fine di gestire il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico entro il termine previsto dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), adottate dalla Commissione e applicabili al [OSCURATO:PERSONA], il PMO ha fissato al 2 maggio il termine di presentazione della domanda prevista da tale articolo, che determina quale dei luoghi di origine dei genitori sarà preso in considerazione come base per il pagamento.

Infatti, la fissazione di un siffatto termine è tanto ragionevole quanto necessaria per garantire la gestione di numerose pratiche da parte dell'amministrazione e il pagamento annuale delle spese di viaggio entro il termine previsto dalle DGE.

A tal riguardo, la norma sancita sulla pagina Intranet che contiene il termine del 2 maggio riflette la decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] di allineare il regime applicabile alle due categorie di personale, vale a dire il personale con sede di servizio nell'Unione e quello con sede di servizio al di fuori.

Essa costituisce quindi un orientamento interno volto a garantire ai funzionari interessati un trattamento identico per quanto riguarda il pagamento annuale delle spese di viaggio.

Infatti, la decisione di un’istituzione, comunicata a tutto il personale e che precisa la procedura applicabile nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce una direttiva interna che deve essere considerata, in quanto tale, come una norma di condotta che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l’hanno indotta a farlo, sotto pena di violare il principio di parità di trattamento.

Inoltre, alla luce della natura forfettaria del pagamento e del termine fissato dalle DGE per effettuarlo, il PMO non ha oltrepassato il suo potere discrezionale quando ha previsto che la domanda prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, dello Statuto non potesse essere retroattiva.

Infatti, il rispetto di tale termine non condiziona il pagamento annuale delle spese di viaggio, che è un diritto statutario e che sarà fatto all'uno o all'altro dei genitori, ma mira soltanto a consentire all'amministrazione di disporre in tempo utile delle informazioni relative alla distanza geografica in base alla quale viene calcolato l'importo del pagamento.

Peraltro, il ricorrente non può validamente sostenere di ignorare il termine fissato per la presentazione della domanda comune dei coniugi prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto.

Tale termine è accessibile al personale del [OSCURATO:PERSONA] sulla pagina Intranet di tale istituzione, il che è sufficiente per dimostrare la presa di conoscenza dei funzionari e degli agenti in servizio che vi hanno accesso.

Pertanto, tenuto conto della presentazione tardiva della domanda comune del ricorrente e della moglie, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto rifiutando di procedere al pagamento annuale integrale delle spese di viaggio per i figli a carico del ricorrente sulla base della distanza tra Madrid e Washington, DC.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0448_RES [OSCURATO:PERSONA]448/22 PW contro [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2024 «Funzione pubblica – Agente contrattuale – Diniego di rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico – Articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Decisione che fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine» Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Risposta dell'amministrazione che non può essere considerata atta a fissare la posizione definitiva dell'istituzione, stante la mancanza di informazioni pertinenti – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 31, 33, 34, 41, 42) Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Presupposti e modalità – Potere discrezionale del legislatore dell'Unione – Adozione di disposizioni generali di esecuzione che prevedono il pagamento nel corso di un mese specifico in base alle circostanze familiari del beneficiario – Fissazione, da parte dell'amministrazione, di un termine ragionevole che consenta al beneficiario di comunicare tali informazioni – Ammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8, § 1) (v. punti 57-62, 65, 66) Atti delle istituzioni – Direttive interne – Nozione – Regola pubblicata sul sito Intranet di un'istituzione – Inclusione – Effetti giuridici (v. punti 64, 68, 72) Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine. – Contestazione dell'applicazione da parte dell'amministrazione di un termine nei confronti del ricorrente – Mancata spiegazione degli errori che si ritengono commessi nell'ambito della ponderazione degli interessi – Presa in considerazione degli effetti della pandemia di COVID-19 – Rigetto (Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 8) (v. punti 78-80) Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un’istituzione che ha favorito il sorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punto 85) [OSCURATO:PERSONA] tale sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], un agente contrattuale del [OSCURATO:PERSONA] europeo per l'azione esterna ([OSCURATO:PERSONA]), contro la decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] di respingere la sua domanda di pagamento annuale delle spese di viaggio dei suoi figli a carico per l'intero 2020. In tale occasione, il Tribunale completa la giurisprudenza esistente per quanto riguarda la nozione di «atto che arreca pregiudizio». Esso fornisce inoltre precisazioni sulla natura delle spese di viaggio annuale e sull'interpretazione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») che disciplina il pagamento di tali spese, nonché sul valore giuridico delle norme disponibili sull'Intranet delle istituzioni. Nel febbraio 2020 il ricorrente ha aderito alla delegazione dell'Unione europea con sede a Washington, DC ([OSCURATO:PERSONA]). La moglie del ricorrente era al servizio del Parlamento europeo a Bruxelles (Belgio). Inquadrata in un grado più elevato, essa riceveva gli assegni familiari e, di conseguenza, il pagamento annuale delle spese di viaggio. Nel mese di giugno, il ricorrente ha contattato il [OSCURATO:PERSONA] al fine di chiedere il pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi quattro figli a carico e, successivamente, ha intrapreso varie iniziative secondo le istruzioni del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), affinché tali spese gli fossero versate. Poiché la data limite fissata per cambiare il beneficiario del pagamento annuale delle spese di viaggio per l'anno in corso, vale a dire il 2 maggio, non era stata rispettata dal ricorrente, il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli della coppia, calcolati sulla base della distanza tra Bruxelles e Madrid (Spagna), è stato effettuato dal Parlamento, nel luglio 2020, a favore della moglie del ricorrente. Il ricorrente ha chiesto la regolarizzazione del pagamento di tali spese. Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che sarebbe stato effettuato un pagamento di «2/12» per i suoi figli a carico al momento del versamento della sua retribuzione del mese di febbraio. Non avendo ricevuto il pagamento atteso al momento del versamento della sua retribuzione del mese di febbraio né di marzo, il ricorrente ha reiterato più volte la sua domanda. Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021, il PMO l'ha informato che da un'analisi dettagliata della pratica emergeva che un rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico era già stato percepito al momento del pagamento delle sue retribuzioni dei mesi di agosto 2020, dicembre 2020 e febbraio 2021. Ritenendo di avere il diritto di ricevere integralmente il pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico per l'anno 2020, il ricorrente ha contestato l'importo indicato dal PMO con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021. Il [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tale messaggio di posta elettronica. Il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione implicita che rifiutava di correggere il calcolo del rimborso delle spese in questione, dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritenuto che l'atto che arreca pregiudizio al ricorrente fosse il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021. In tale contesto, il ricorrente ha adito il Tribunale per l'annullamento della decisione implicita. Giudizio del Tribunale In un primo momento, il Tribunale ricorda che solo i provvedimenti emanati dall'autorità competente che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi dell'interessato, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo, costituiscono atti che arrecano pregiudizio e fissano definitivamente la posizione dell'istituzione. La qualificazione come atto che arreca pregiudizio non dipende dalla forma o dal titolo di tale atto, ma è determinata dalla sua sostanza. Il Tribunale constata, al riguardo, che le informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] nel messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 non erano sufficienti per consentire al ricorrente di comprendere che gli era stato rifiutato il pagamento della somma totale. Pertanto, non si può ritenere che tale messaggio di posta elettronica fissi la posizione definitiva del [OSCURATO:PERSONA] quanto al pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico. Tale messaggio di posta elettronica non può quindi costituire il dies a quo del termine di tre mesi previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Ne consegue che il ricorrente poteva legittimamente presentare all'amministrazione, il 30 marzo 2021, una domanda che lo invitava ad adottare una decisione nei suoi confronti. La mancata risposta a tale domanda entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda equivale, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ad una decisione implicita di rigetto ed il ricorrente ha giustamente presentato un reclamo diretto al suo annullamento, il 28 ottobre 2021, nel rispetto del termine di tre mesi previsto dall'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. In un secondo momento, per quanto riguarda l'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto, il Tribunale rileva che esso ha lo scopo di consentire al funzionario e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all'anno, nel luogo d'origine del funzionario, al fine di conservarvi legami familiari, sociali e culturali. Tuttavia, è nell'ambito del suo potere discrezionale che il legislatore ha deciso che ai membri della funzione pubblica dell'Unione europea sarebbero state rimborsate le spese di viaggio annuale sostenute in occasione del loro congedo annuale, mentre nessuna norma superiore del diritto dell'Unione o dell'ordinamento internazionale lo obbligava a riconoscere siffatti diritti ai funzionari e ai loro familiari. Esso dispone pertanto di un ampio potere discrezionale nella determinazione delle condizioni e delle modalità di tale rimborso. Pertanto, al fine di gestire il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico entro il termine previsto dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), adottate dalla Commissione e applicabili al [OSCURATO:PERSONA], il PMO ha fissato al 2 maggio il termine di presentazione della domanda prevista da tale articolo, che determina quale dei luoghi di origine dei genitori sarà preso in considerazione come base per il pagamento. Infatti, la fissazione di un siffatto termine è tanto ragionevole quanto necessaria per garantire la gestione di numerose pratiche da parte dell'amministrazione e il pagamento annuale delle spese di viaggio entro il termine previsto dalle DGE. A tal riguardo, la norma sancita sulla pagina Intranet che contiene il termine del 2 maggio riflette la decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] di allineare il regime applicabile alle due categorie di personale, vale a dire il personale con sede di servizio nell'Unione e quello con sede di servizio al di fuori. Essa costituisce quindi un orientamento interno volto a garantire ai funzionari interessati un trattamento identico per quanto riguarda il pagamento annuale delle spese di viaggio. Infatti, la decisione di un’istituzione, comunicata a tutto il personale e che precisa la procedura applicabile nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce una direttiva interna che deve essere considerata, in quanto tale, come una norma di condotta che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l’hanno indotta a farlo, sotto pena di violare il principio di parità di trattamento. Inoltre, alla luce della natura forfettaria del pagamento e del termine fissato dalle DGE per effettuarlo, il PMO non ha oltrepassato il suo potere discrezionale quando ha previsto che la domanda prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, dello Statuto non potesse essere retroattiva. Infatti, il rispetto di tale termine non condiziona il pagamento annuale delle spese di viaggio, che è un diritto statutario e che sarà fatto all'uno o all'altro dei genitori, ma mira soltanto a consentire all'amministrazione di disporre in tempo utile delle informazioni relative alla distanza geografica in base alla quale viene calcolato l'importo del pagamento. Peraltro, il ricorrente non può validamente sostenere di ignorare il termine fissato per la presentazione della domanda comune dei coniugi prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto. Tale termine è accessibile al personale del [OSCURATO:PERSONA] sulla pagina Intranet di tale istituzione, il che è sufficiente per dimostrare la presa di conoscenza dei funzionari e degli agenti in servizio che vi hanno accesso. Pertanto, tenuto conto della presentazione tardiva della domanda comune del ricorrente e della moglie, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto rifiutando di procedere al pagamento annuale integrale delle spese di viaggio per i figli a carico del ricorrente sulla base della distanza tra Madrid e Washington, DC.
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