CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 19.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Imperia, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; per giungere a tale conclusione il primo giudice aveva valorizzato il tenore letterale dell'annotazione di PG in cui si faceva riferimento alla detenzione di orologi dal marchio "presumibilmente" contraffatto; 2. la Corte di Appello di Genova ha accolto l'appello della pubblica accusa ed ha riconosciuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli; ha ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, con la continuazione tra le due violazioni di legge, ha condannato il Niang alla pena complessiva di mesi 4 di reclusione ed Euro 80 di multa oltre al pagamento delle spese processuale dei due gradi ed il beneficio della sospensione condizionale; 3. ricorre per cassazione il difensore del Niang lamentando: 3.1 nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla contraffazione dei beni sequestrati: richiama, infatti, il verbale di sequestro dei 31 orologi mancante di ogni indicazione circa le loro caratteristiche, della presenza o meno di confezioni ovvero della documentazione attestante la loro provenienza; rileva che nessun ulteriore accertamento era stato mai eseguito e che, sulla scorta di tali scarne annotazioni, era stato emesso il decreto penale di condanna tempestivamente opposto con richiesta di giudizio abbreviato all'esito del quale il GIP aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto; richiama, quindi, la motivazione con cui la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado senza adeguarsi all'obbligo di sorreggere la propria decisione con una motivazione "rafforzata" che non può risolversi in una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio come invece avvenuto nel caso di specie in cui la Corte territoriale si è limitata a sovrapporre il proprio giudizio a quello del primo giudice senza evidenziare contraddizioni o aggiungere alcunché alla piattaforma probatoria preesistente ed anzi omettendo di dar conto delle dichiarazioni rese dall'imputato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha motivato sulla contraffazione degli oggetti in sequestro; 4. la difesa del Niang ha trasmesso le proprie conclusioni con cui, preso atto di quelle del PG, ribadisce come la sentenza della Corte di Appello sia il frutto di un mero difforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie già acquisite e, perciò, sia fondata su una motivazione da reputarsi inadeguata ed insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Nei confronti del Niang il GIP aveva emesso un decreto penale di condanna per i delitti di ricettazione aggravata e di detenzione, finalizzata alla vendita, di oggetti con marchio contraffatto e in particolare, di 10 orologi marca [OSCURATO:PERSONA]; di 1 orologio marca Cartier; di 1 orologio marca Chanel; di 1 orologio marca Burberry; di 1 orologio marca Bulgari; di 1 orologio marca D&G; di 2 orologi marca [OSCURATO:PERSONA]; di 3 orologi marca Hublot; di 2 orologi marca Carrera e di 3 orologi marca Ferrari, di cui l'imputato era stato trovato in possesso mentre viaggiava su un pullman di linea della tratta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto che gli oggetti erano stati rinvenuti in un borsone che l'imputato aveva con sé in occasione di un controllo e c:he, tuttavia, nella relativa annotazione di PG, si era indicato trattarsi di prodotti recanti un marchio "presumibilmente contraffatto" senza che fosse stata fornita alcuna descrizione o documentazione fotografica e senza che fossero stati eseguiti ulteriori e diversi accertamenti. 2. La Corte di Appello, decidendo sul gravame proposto dal PM, premessa la pacifica registrazione dei marchi di cui si tratta (peraltro assolutamente ed invero incontestatamente notori), ha in primo luogo richiamato i principi in materia di falso "grossolano" ed ha spiegato che all'uso dell'avverbio "presumibilmente" da parte degli operanti di PG doveva essere attribuita una valenza diversa da quella che era stata ritenuta dal GIP ".. dato che tale locuzione è funzionale all'ipotesi investigativa e giustifica gli atti di polizia giudiziaria assunti (sequestro e denuncia del Niang) non competendo agli operanti esprimere giudizi sulla sussistenza dei reati denunciati" (cfr., pag. 3 della sentenza). Tanto premesso, la Corte ha spiegato che, invece, la prova della contraffazione risulta ed emerge da una pluralità di elementi e, in particolare, dalle modalità di detenzione degli oggetti, dalla mancanza di documentazione attestante la loro provenienza, dall'assenza di confezionamento originale, dall'ingente valore degli oggetti del tutto incompatibile con le modestissime condizioni economiche dell'imputato che aveva richiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. Ha quindi ritenuto la natura contraffatta della merce e, da questa premessa, il delitto di ricettazione di cose di provenienza delittuosa (in quanto, per l'appunto, da contraffazione). 3. E' noto che il giudice di secondo grado che affermi la responsabilità dell'imputato riformando la sentenza che lo aveva assolto, è tenuto a sorreggere la proprikAecisione con una motivazione "rafforzata" che deve manifestarsi nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo c:he dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Sez. 4 - , Sentenza n. 42868 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277624 - 01, secondo cui la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata). Ritiene il collegio che nel caso di specie la Corte di Appello di Genova non si sia sottratta a siffatto onere: per un verso, infatti, ha contrastato l'unico elemento valorizzato dal GIP (ovvero il riferimento alla natura "presumibilmente" contraffatta degli oggetti in sequestro che, peraltro, compare nella informativa ma non già nel verbale di sequestro) e non ha eluso quel dato processuale operandone una difforme valutazione in termini non sindacabili in questa sede; per altro verso, ha "rafforzato" la sua decisione con una serie di elementi fattuali indubbiamente rilevanti sul piano della prova logica (quali le modalità di detenzione degli oggetti, trasportati in un borsone, la pacifica mancanza di documentazione attestante la loro provenienza, l'altrettanto pacifica mancanza di confezionamento originale, l'ingente valore degli oggetti del tutto incompatibile con le modestissime condizioni economiche dell'imputato che aveva richiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato) con i quali, va pur detto, il ricorso non si è confrontato. Proprio con riguardo alla omessa "giustificazione", anche sul piano documentale, del possesso di oggetti di valore e numero assolutamente incompatibili con le condizioni economiche del ricorrente, non è nemmeno inutile ribadire che a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275284 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018 Ud. (dep. 19/03/2019 ) Rv. 275284 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese