Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12791/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente–avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA n. 1026/2022,depositata il 27/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], per l’annod’imposta 2016, atto di recupero, contestando l’indebitacompensazione, c.d. orizzontale, con crediti tributari inesistentiavvalendosi illegittimamente del combinato disposto di cui all’art. 17d.lgs. n. 214 del 1997 e all’art. 31, comma 1, d.l. n. 78 del 2010.2.

Il contribuente, deducendo di essere stato vittima di una truffada parte del professionista al quale aveva conferito l’incarico di gestire«i titoli esattoriali» di cui era stato destinatario per il recupero diimposte relative al 2016, chiedeva all’Ufficio di procedere al recuperodel solo debito tributario, senza sanzioni ed interessi e, di seguito,impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli.3.

La C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che l’atto di recuperofosse motivato e formalmente regolare, in quanto il ricorrente nonaveva contestato che fossero state operate a suo nome indebitecompensazioni, ma affermava solo di essere rimasto vittima di truffa,non avendo, quindi, provato l’assenza di colpa e l’assolvimentodell’onere di vigilanza sul medesimo gravante.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado innanzi allaC.t.r. della Campania che rigettava l’appello, ritenendo che non ifossero elementi per escludere la responsabilità colposa.4.

Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso percassazione e l’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 1 legge n. 423del 1995 e violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.Censura la sentenza impugnata per non aver correttamenteapplicato la normativa sulle cause di non punibilità in presenza dimancato versamento del tributo dipeso da fatto illecito commesso daun professionista non iscritto in ordini e albi, ma in associazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026professionali di cui alla legge n. 4 del 2013 , e per non aver annullatole sanzioni.2.

Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. la mancata disapplicazionedelle sanzioni per l’assenza di culpa in vigilando.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la C.t.r. abbia fatto mal governo dellanormativa in quanto pur in presenza di un comportamentomanifestamente fraudolento del professionista incaricato dalcontribuente, la Commissione abbia comunque ritenuto applicabili lesanzioni amministrative pecuniarie.3.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.3.1.

Questa Corte ha già chiarito che l'esimente di cui all'art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, invocata dal ricorrente, si applicaquando il mancato pagamento di un tributo è imputabileesclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui èstato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità edell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere aipagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo didenuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condottacolpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sottoil profilo della culpa in vigilando (Cass. n. 27651/2024, Cass. n.28359/2018).

Nello stesso senso si è ribadito che il contribuente nonassolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista del mandato a trasmettere in via telematica ladichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo eglisempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la suaresponsabilità è esclusa solo con la prova del comportamentofraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprioinadempimento (Cass. n. 21560/2024).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2.

In diritto, la C.t.r. ha fatto corretta applicazione di dettiprincipi, richiamando la giurisprudenza di legittimità e ribadendo che aifini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivograva sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa,occorrendo la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevolenon superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; che il contribuente nonassolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista dell'incarico di trasmettere la dichiarazione essendotenuto a vigilare affinché tale mandato sia adempiuto sicché la suaresponsabilità resta esclusa soltanto in caso di comportamentofraudolento del professionista stesso finalizzato a mascherarel'inadempimento.

Ha pure aggiunto, correttamente, cheall’Amministrazione spettava provare i fatti costitutivi della pretesasanzionatoria vantata (ovvero l’indebito utilizzo del credito esistente)ed al contribuente dimostrare di aver agito senza colpa.3.3.

Di seguito la C.t.r., con valutazione in fatto non censurabile insede di legittimità, ha esposto le ragioni per le quali non potevaritenersi che il contribuente avesse assolto alla prova sul medesimogravante; sul punto ha evidenziato che già i primi giudici avevanorilevato come questi si fosse limitato ad affermare di aver conferito adun professionista incarichi di difesa in controversie tributarie, senzaspecificare quali fossero e senza dimostrare il rilascio di procure, e afare riferimento ad una denuncia penale nemmeno allegata.

La C.t.r.ha, di seguito, rilevato che risultavano prodotte soltanto una richiestadi decreto di rinvio a giudizio a carico del professionista al quale ilcontribuente assumeva di aver dato mandato e la copia di una denunciaquerela proposta nei confronti degli autori della truffa nella quale simenzionava anche detto ultimo.

Sulla scorta di questa documentazionela C.t.r. ha ritenuto che le giustificazioni addotte si risolvessero in mereaffermazioni del tutto insufficienti per escludere la responsabilitàCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026colposa per omessa vigilanza, tanto più che le medesime nonrisultavano supportate dalla indicazione circa la consistenza dellein inganno nonostante l'ordinaria diligenza.3.4.

Il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione dilegge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.8758/2017).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione4.

Ne consegue il rigetto del ricorso.Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese delgiudizio, oltre quelle prenotate a debito, come liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 1026/2022,depositata il 27/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], per l’annod’imposta 2016, atto di recupero, contestando l’indebitacompensazione, c.d. orizzontale, con crediti tributari inesistentiavvalendosi illegittimamente del combinato disposto di cui all’art. 17d.lgs. n. 214 del 1997 e all’art. 31, comma 1, d.l. n. 78 del 2010.2. Il contribuente, deducendo di essere stato vittima di una truffada parte del professionista al quale aveva conferito l’incarico di gestire«i titoli esattoriali» di cui era stato destinatario per il recupero diimposte relative al 2016, chiedeva all’Ufficio di procedere al recuperodel solo debito tributario, senza sanzioni ed interessi e, di seguito,impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Napoli.3. La C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che l’atto di recuperofosse motivato e formalmente regolare, in quanto il ricorrente nonaveva contestato che fossero state operate a suo nome indebitecompensazioni, ma affermava solo di essere rimasto vittima di truffa,non avendo, quindi, provato l’assenza di colpa e l’assolvimentodell’onere di vigilanza sul medesimo gravante.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado innanzi allaC.t.r. della Campania che rigettava l’appello, ritenendo che non ifossero elementi per escludere la responsabilità colposa.4. Avverso detta sentenza il contribuente propone ricorso percassazione e l’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 1 legge n. 423del 1995 e violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.Censura la sentenza impugnata per non aver correttamenteapplicato la normativa sulle cause di non punibilità in presenza dimancato versamento del tributo dipeso da fatto illecito commesso daun professionista non iscritto in ordini e albi, ma in associazioniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026professionali di cui alla legge n. 4 del 2013 , e per non aver annullatole sanzioni.2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. la mancata disapplicazionedelle sanzioni per l’assenza di culpa in vigilando.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la C.t.r. abbia fatto mal governo dellanormativa in quanto pur in presenza di un comportamentomanifestamente fraudolento del professionista incaricato dalcontribuente, la Commissione abbia comunque ritenuto applicabili lesanzioni amministrative pecuniarie.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.3.1. Questa Corte ha già chiarito che l'esimente di cui all'art. 6,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, invocata dal ricorrente, si applicaquando il mancato pagamento di un tributo è imputabileesclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui èstato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità edell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere aipagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo didenuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condottacolpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sottoil profilo della culpa in vigilando (Cass. n. 27651/2024, Cass. n.28359/2018). Nello stesso senso si è ribadito che il contribuente nonassolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista del mandato a trasmettere in via telematica ladichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo eglisempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la suaresponsabilità è esclusa solo con la prova del comportamentofraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprioinadempimento (Cass. n. 21560/2024).Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2. In diritto, la C.t.r. ha fatto corretta applicazione di dettiprincipi, richiamando la giurisprudenza di legittimità e ribadendo che aifini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivograva sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa,occorrendo la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevolenon superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza; che il contribuente nonassolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad uncommercialista dell'incarico di trasmettere la dichiarazione essendotenuto a vigilare affinché tale mandato sia adempiuto sicché la suaresponsabilità resta esclusa soltanto in caso di comportamentofraudolento del professionista stesso finalizzato a mascherarel'inadempimento. Ha pure aggiunto, correttamente, cheall’Amministrazione spettava provare i fatti costitutivi della pretesasanzionatoria vantata (ovvero l’indebito utilizzo del credito esistente)ed al contribuente dimostrare di aver agito senza colpa.3.3. Di seguito la C.t.r., con valutazione in fatto non censurabile insede di legittimità, ha esposto le ragioni per le quali non potevaritenersi che il contribuente avesse assolto alla prova sul medesimogravante; sul punto ha evidenziato che già i primi giudici avevanorilevato come questi si fosse limitato ad affermare di aver conferito adun professionista incarichi di difesa in controversie tributarie, senzaspecificare quali fossero e senza dimostrare il rilascio di procure, e afare riferimento ad una denuncia penale nemmeno allegata. La C.t.r.ha, di seguito, rilevato che risultavano prodotte soltanto una richiestadi decreto di rinvio a giudizio a carico del professionista al quale ilcontribuente assumeva di aver dato mandato e la copia di una denunciaquerela proposta nei confronti degli autori della truffa nella quale simenzionava anche detto ultimo. Sulla scorta di questa documentazionela C.t.r. ha ritenuto che le giustificazioni addotte si risolvessero in mereaffermazioni del tutto insufficienti per escludere la responsabilitàCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026colposa per omessa vigilanza, tanto più che le medesime nonrisultavano supportate dalla indicazione circa la consistenza dellein inganno nonostante l'ordinaria diligenza.3.4. Il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione dilegge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.8758/2017).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione4. Ne consegue il rigetto del ricorso.Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese delgiudizio, oltre quelle prenotate a debito, come liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 21508/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 12791/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6