CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale della Corte di appello di Brescia avverso la sentdnza del Tribunale di Cremona del 5 dicembre 2022 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 giugno 1985 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bresc2 ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ( condannato alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di resistenza riuniti dal vicolo della continuazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, giacché, per quanto costantemente affermato da questa Corte, il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., assertivamente violato secondo la prospettazione del ricorrente, si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (Sez. 4, Sentenza n. 22545 del 13/09/2018 -dep. 23/05/2019- Rv. 276268; in senso conforme n. 32625 del 2009 rv. 244843 - 01, n. 18773 del 2013 rv. 256011 - 01, n. 17928 del 2010 rv. 247048 - 01, n. 31735 del 2010 rv. 248095), aspetto nel caso neppure rilevato dal ricorso e anzi espressamente disconosciuto dalla sentenza gravata (si veda pagina 4, alla nota sub 1); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Co