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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 13580/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 3/11/2023, che rigettava dell'appello proposto dal medesimo Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Benevento in data 25 settembre 2023, che rigettava la domanda cautelare. nel procedimento pendente, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero; letta la memoria, contenente conclusioni scritte, trasmessa in data 25 gennaio 2024, dal difensore del resistente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per l'ipotesi di riciclaggio contestata nella provvisoria incolpazione (fatto commesso il Benevento il 6/2/2017).

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, vizio di coerenza e ragionevolezza della motivazione, manifestamente illogica, tale da trasmodare in violazione della legge penale incriminatrice (art. 648 bis cod. pen.) ed inosservanza della legge processuale (art 273 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente stimato come inidonei a rappresentare un quadro di gravità indiziaria i plurali e concordanti elementi storici, evidenziati con i motivi di appello, capaci di collegare, in veste autoriale, il soggetto indagato al fatto descritto in imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede a questa Corte di privilegiare una data interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto, per un verso inattendibili (Sauchelli) e per altro verso equivoche (causale del trasferimento verso la società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] di parte delle somme riscosse all'atto della liquidazione dei buoni fruttiferi di origine illecita), in luogo della lettura fattane dai giudici di merito nel corso dell'incidente cautelare, caratterizzato dalla duplice conformità "verticale" delle decisioni di rigetto nel "merito cautelare".

Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023).2.

Altra ragione di inammissibilità consegue alla forma di manifestazione ellittica della impugnazione proposta dal Pubblico ministero, atteso che, nel ritenere tuttora sussistenti, per le ragioni già riportate nell'atto di appello, le esigenze cautelari poste originariamente a base della domanda rivolta al G.i.p. e mai più concretamente apprezzate dagli organi preposti alla decisione, lo stesso Pubblico ministero non le ha espressamente riportate in ricorso, né ne ha allegato o altrimenti incorporato il testo aliunde depositato; il che riverbera effetti di inammissibilità, per difetto della necessaria autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419-01) del ricorso.

Del resto, trattandosi di fatti contestati come commessi esattamente sette anni orsono, particolare cura avrebbe meritato l'esposizione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale da tutelare con la misura interdittiva richiesta.

Così editando il ricorso, invece, il P.m. impugnante ha eluso l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della non segnalata attualità delle esigenze cautelari.

Il Pubblico ministero ha, infatti, argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (sottovalutato e travisato, a suo dire, nella sua portata gravemente indiziante dal GIP e dall'organo di controllo cautelare, con decisione caratterizzata da duplice conformità "verticale"), omettendo ogni doverosa esplicita enunciazione circa la sussistenza di esigenze cautelari attuali, non bastando richiamare sul punto altri atti, non fisicamente o digitalmente allegati alla impugnazione.

2.1. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che, pur se pretermesse dai precedenti organi di controllo, vanno comunque sempre rappresentate esplicitamente nella loro attuale consistenza (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v.

Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.).

3. In ogni caso, in relazione alla presente fase, va pur sempre rammentato che il sindacato di legittimità sulla valutazione della gravità indiziaria, non ritenuta nei due precedenti gradi di valutazione nel merito, è preclusa, vieppiù nei casi (come certamente quello all'esame) di motivazione particolarmente attenta, critica e diffusa; giacché un tale nuovo apprezzamento delle fonti invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito.

La Corte di legittimità può infatti solo verificare la coerenza logica (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza euristica dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Lucchese ed altri, Rv. 245729).

Su questa china non si può sottacere che, al contrario da.quanto adombrato dal Pubblico ministero impugnante, il Tribunale del controllo cautelare ha svolto opera di profondo esame critico delle fonti, in termini di affidabilità soggettiva, attendibilità del narrato (che non si può esaurire solo nella presa d'atto della probabile contraffazione del testamento olografo), esistenza di possibili e più verosimili ipotesi alternative all'illecito contestato.

Senza tener conto del fatto (pure sommessamente suggerito in motivazione) che il "peso" della consapevolezza nell'indagato dei delitti presupposto (uso di atto falso e truffa) del riciclaggio, rischia di far scivolare l'agente sul piano inclinato dell'ipotesi di concorso negli stessi (uso dell'atto falso è prima di tutto la sua pubblicazione, necessaria per consumare la truffa ai danni dell'ente Poste), il che è normativamente incompatibile con il contestato riciclaggio "Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato ...".

3.1. Il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emerge, dunque, affatto dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorso, che denunzia, attraverso il grimaldello della motivazione viziata, il malgoverno della norma sostanziale (art. 648 bis cod. pen.) o processuale (art. 273 cod. proc. pen.) per la non convincente lettura (sia del G.i.p. che del Tribunale del controllo cautelare) delle fonti indizianti, si presenta pertanto inammissibile anche sotto questo profilo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 3/11/2023, che rigettava dell'appello proposto dal medesimo Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Benevento in data 25 settembre 2023, che rigettava la domanda cautelare. nel procedimento pendente, tra gli altri, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero; letta la memoria, contenente conclusioni scritte, trasmessa in data 25 gennaio 2024, dal difensore del resistente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per l'ipotesi di riciclaggio contestata nella provvisoria incolpazione (fatto commesso il Benevento il 6/2/2017). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, vizio di coerenza e ragionevolezza della motivazione, manifestamente illogica, tale da trasmodare in violazione della legge penale incriminatrice (art. 648 bis cod. pen.) ed inosservanza della legge processuale (art 273 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente stimato come inidonei a rappresentare un quadro di gravità indiziaria i plurali e concordanti elementi storici, evidenziati con i motivi di appello, capaci di collegare, in veste autoriale, il soggetto indagato al fatto descritto in imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede a questa Corte di privilegiare una data interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto, per un verso inattendibili (Sauchelli) e per altro verso equivoche (causale del trasferimento verso la società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] di parte delle somme riscosse all'atto della liquidazione dei buoni fruttiferi di origine illecita), in luogo della lettura fattane dai giudici di merito nel corso dell'incidente cautelare, caratterizzato dalla duplice conformità "verticale" delle decisioni di rigetto nel "merito cautelare". Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023).2. Altra ragione di inammissibilità consegue alla forma di manifestazione ellittica della impugnazione proposta dal Pubblico ministero, atteso che, nel ritenere tuttora sussistenti, per le ragioni già riportate nell'atto di appello, le esigenze cautelari poste originariamente a base della domanda rivolta al G.i.p. e mai più concretamente apprezzate dagli organi preposti alla decisione, lo stesso Pubblico ministero non le ha espressamente riportate in ricorso, né ne ha allegato o altrimenti incorporato il testo aliunde depositato; il che riverbera effetti di inammissibilità, per difetto della necessaria autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419-01) del ricorso. Del resto, trattandosi di fatti contestati come commessi esattamente sette anni orsono, particolare cura avrebbe meritato l'esposizione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale da tutelare con la misura interdittiva richiesta. Così editando il ricorso, invece, il P.m. impugnante ha eluso l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della non segnalata attualità delle esigenze cautelari. Il Pubblico ministero ha, infatti, argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (sottovalutato e travisato, a suo dire, nella sua portata gravemente indiziante dal GIP e dall'organo di controllo cautelare, con decisione caratterizzata da duplice conformità "verticale"), omettendo ogni doverosa esplicita enunciazione circa la sussistenza di esigenze cautelari attuali, non bastando richiamare sul punto altri atti, non fisicamente o digitalmente allegati alla impugnazione. 2.1. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che, pur se pretermesse dai precedenti organi di controllo, vanno comunque sempre rappresentate esplicitamente nella loro attuale consistenza (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.). 3. In ogni caso, in relazione alla presente fase, va pur sempre rammentato che il sindacato di legittimità sulla valutazione della gravità indiziaria, non ritenuta nei due precedenti gradi di valutazione nel merito, è preclusa, vieppiù nei casi (come certamente quello all'esame) di motivazione particolarmente attenta, critica e diffusa; giacché un tale nuovo apprezzamento delle fonti invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di legittimità può infatti solo verificare la coerenza logica (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza euristica dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Lucchese ed altri, Rv. 245729). Su questa china non si può sottacere che, al contrario da.quanto adombrato dal Pubblico ministero impugnante, il Tribunale del controllo cautelare ha svolto opera di profondo esame critico delle fonti, in termini di affidabilità soggettiva, attendibilità del narrato (che non si può esaurire solo nella presa d'atto della probabile contraffazione del testamento olografo), esistenza di possibili e più verosimili ipotesi alternative all'illecito contestato. Senza tener conto del fatto (pure sommessamente suggerito in motivazione) che il "peso" della consapevolezza nell'indagato dei delitti presupposto (uso di atto falso e truffa) del riciclaggio, rischia di far scivolare l'agente sul piano inclinato dell'ipotesi di concorso negli stessi (uso dell'atto falso è prima di tutto la sua pubblicazione, necessaria per consumare la truffa ai danni dell'ente Poste), il che è normativamente incompatibile con il contestato riciclaggio "Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato ...". 3.1. Il vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emerge, dunque, affatto dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso, che denunzia, attraverso il grimaldello della motivazione viziata, il malgoverno della norma sostanziale (art. 648 bis cod. pen.) o processuale (art. 273 cod. proc. pen.) per la non convincente lettura (sia del G.i.p. che del Tribunale del controllo cautelare) delle fonti indizianti, si presenta pertanto inammissibile anche sotto questo profilo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nel
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