CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19429/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24587-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 150/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2019 R.G.N. 543/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: Oggetto R.G.N.24587/2019 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC la Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 21 maggio 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, la responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonaleper i crediti contributivi dovuti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], formalmente subfornitrice del servizio di confezionamento di abiti su progetti esecutivi e modelli forniti dalla ETHICAs.r.l. unipersonale; la Corte territoriale, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 1della legge n. 192 del 1998, ha ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, anche a tale contratto, quanto al rapporto tra appaltatore -sub committente e sub appaltatore come emergeva dai contenuti della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 254 del 2017; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, a ffidato ad un unico motivo , ulteriormente illustrato da memoria; l’INPS, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA].,ha resistito con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con l’unico motivo diricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nonché degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale in riferimento all’applicazione analogica dell’art. 29 cit. al contratto di subfornitura, tutto ciòin relazione all'art. 360, primo comma n. 3)c.p.c.; si deduce che la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, ricalcando in modo tautologico la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2017, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di subfornitura; il motivo è infondato; questa Corte di cassazione si è già pronunciata in relazione alle pretese retributive e contributive, quest’ultime pretese dagli Enti previdenziali, non soddisfatte in favore dei dipendenti di impresa legata con contratto di sub fornitura ad impresa committente(tra le altre, Cass. n. 30953 del 2022 ; Cass. n. 25172 del 2019), ed in talioccasioni ha affrontato i rilievi oggetto del motivo, rigettandoli; si è affermato il principio secondo cui il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento; a taliprecedenti va data continuità; si èricordato che la tutela speciale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del sub committente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, posto che il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass. 20/06/2018 n. 16259); la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del /2017 ha affermato la possibilità di interpretazione analogica della responsabilità solidale del committente anche in ipotesi di sub fornitura rispetto al contratto di appalto al fine di "evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale"; tale estensione interpretativa è peraltro intervenuta all'esito della disanima che il Giudice delle Leggi ha operato circa le caratteristiche dell'un contratto (appalto) rispetto all'altro (sub fornitura), ed alla considerazione dei differenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che riconducono le due figure contrattuali al medesimo "tipo" contrattuale ovvero le distinguono per l'autonomia delle singole configurazioni. In entrambi i casi, le caratteristiche inerenti i rapporti di lavoro/anche quelli che "indirettamente" assicurano la prestazione finale al datore di lavoro a capo della catena del decentramento lavorativo, hanno determinato la possibilità di interpretazione analogica delle disposizioni di cui al richiamato art. 29 (cfr. Cass. n. 14051 del 2019); in conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5 00,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contri