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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07231/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 111/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32886/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1963, nel procedimento in cui sono costituite parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 5 marzo 2025 della Corte d'appello di Potenza; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata e chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Potenza, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento della impugnazione del Procuratore generale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7231/2026 Roma, lì, 23/02/2026 guida, confermando nel resto la sentenza emessa il 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Potenza, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in Filiano il 12 aprile 2012, e condannata alla pena di mesi otto di reclusione.

1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del 12 aprile 2012 [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo con la sua bicicletta la strada provinciale SP 93, con direzione Filiano (PZ), quando venne colpito dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], in fase di sorpasso.

A causa dell’urto il [OSCURATO:PERSONA] si ribaltò con la sua bicicletta – che finì per colpirlo alla testa ed alla schiena - così riportando delle gravi lesioni che ne causarono il decesso.

Prendendo le mosse dagli esiti dell’esame medico – legale, i giudici di merito hanno ritenuto che le lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] (per tipologia e gravità) non furono causate da una caduta dalla bicicletta, quanto piuttosto dall’investimento di un veicolo.

Esclusa l’interferenza di altre cause (presenza di pedoni o animali, anomalie dell’asfalto) i giudici hanno poi valorizzato le dichiarazioni della stessa ricorrente, oltre che di altri testimoni, per affermare che in quel tratto stradale, nel momento in cui avvenne l’incidente, non stavano transitando altri veicoli, e che fu proprio la [OSCURATO:PERSONA], a bordo della [OSCURATO:PERSONA], a sorpassare la bicicletta del [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, pur dando atto della assenza di tracce di pneumatico riconducibili ad una [OSCURATO:PERSONA] sulla ruota anteriore della bicicletta (che risultava deformata), i giudici di merito hanno ritenuto che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] urtò il velocipede nell’atto di sorpassarlo, sottolineando che tale ricostruzione è sostenuta, seppur in termini indiziari, anche dalla presenza di un segno sullo sportello posteriore destro della vettura, compatibile con l’urto tra il veicolo ed il manubrio della bicicletta.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale (in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.), nonché vizio della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova.

L’affermazione di responsabilità non è in linea, si osserva, con la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché ancorata ad una ricostruzione dell’incidente in termini di mera probabilità.

Affermazione che è sorretta da motivazione illogica e contraddittoria, poiché basata sulle (incerte) conclusioni del consulente del pubblico ministero, ing.

Cuomo, che avevano inizialmente indotto il requirente a chiedere l'archiviazione del procedimento, non essendo stati individuati “segni che possano con certezza posizionare i due mezzi sulla scena dell'incidente”.

L'ipotesi originariamente formulata, ovvero che la bicicletta avesse subito una turbativa esterna nel movimento a causa dell'urto in fase di sorpasso da parte della [OSCURATO:PERSONA] (determinando anche lo schiacciamento del cerchio anteriore del velocipede), è rimasta smentita dal mancato rilievo di tracce di pneumatico tanto sugli indumenti della vittima, quanto sulla stessa bicicletta.

Anche nel corso della sua audizione in dibattimento il consulente ha evidenziato l’assenza di segni obiettivi sui due mezzi coinvolti, tali da avallare la ricostruzione dell’incidente di cui alla imputazione; ciò anche in relazione al segno presente sulla fiancata destra della [OSCURATO:PERSONA], che invece, in maniera del tutto illogica, la Corte di appello ha valorizzato per affermare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (sollecitato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per la ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000).

Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

2.1. Ciò posto la ricorrente lamenta innanzitutto violazione della legge processuale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274 - 01).

La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l’art. 192 cod. proc. pen.

Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02).

2.2. Il ricorso, nel resto, denuncia in maniera cumulativa i 3 vizi della motivazione (anche sotto forma di travisamento), sottolineando come la ricostruzione della dinamica del sinistro sia avvenuta in termini di mera probabilità.

Tuttavia, nel far ciò non riesce ad isolare, all'interno del testo della sentenza, una delle forme nella quali il vizio può essere dedotto in sede di legittimità, difettando inoltre un compiuto confronto con l’ampio percorso argomentativo delle conformi decisioni di merito, così peccando anche di specificità.

2.2.1. Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che laddove i giudici di merito hanno usato espressioni che richiamano il concetto di probabilità hanno semplicemente sottolineato il carattere indiziario del ragionamento probatorio, giungendo comunque ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.

Come noto, l'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare (cfr., la fondamentale Sez.

U, n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230 - 01).

Poiché l'indizio è significativo di una pluralità di fatti non noti, nella valutazione di una molteplicità di indizi è certamente necessario l'apprezzamento della indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è altrettanto necessario un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi.

Come è stato osservato, ciò dipende dal fatto che il valore probatorio della prova critica, come pure quello della prova rappresentativa, varia da caso a caso e dipende, in termini inferenziali, dalla connessione esistente tra la circostanza indiziante e il fatto ignoto che si intende provare.

Soltanto nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da conferire al compendio indiziario un pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 – 01; Sez.

U, n. 6682 del 4/02/1992, cit.).

Seppur ad indicatività differenziata, gli indizi debbono cioè saldarsi tra loro senza vuoti e salti logici, e condurre all'affermazione del fatto ignorato come esito necessario e consequenziale.

Dunque, il giudice è chiamato prima a compiere l'esame dei singoli elementi indiziari, per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa; poi deve passare ad esaminare, in termini di globalità, gli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 – 01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rv. 248384 - 01).

In questa prospettiva deve essere letta l'affermazione per cui l'indizio è una prova che deve essere verificata.

Dei principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, così sintetizzati, i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione, essendo partiti dall’esame dei singoli elementi di prova, individuando i dati certi acquisiti al processo (pp. 5 e 6 sentenza impugnata, pp. 14 e ss. sentenza del Tribunale).

Un primo insieme di elementi ha infatti consentito di affermare che l’impatto avvenne con una vettura, e non per cause diverse, quali ad esempio la caduta in solitudine del ciclista, la presenza di pedoni, di animali o l’alterazione del manto stradale (quest’ultima esclusa con fermezza anche dall’ing.

Cuomo).

Invero, come affermato dal medico legale anche a seguito dell’esame autoptico, le lesioni riportate dalla vittima (per tipologia ed entità), non sono attribuibili ad una caduta dalla bicicletta, ma piuttosto all’investimento di un veicolo, che ha determinato una “turbativa di movimento”, ovvero il sobbalzo ed il rovesciamento del velocipede, cui era agganciato dai pedali il [OSCURATO:PERSONA]; depongono in tal senso le lesioni rilevate sulla schiena, il traumatismo alla teca cranica e le tracce di colore trovate sul casco.

Che una simile “turbativa” sia stata la causa dell’incidente, è circostanza che ha trovato conferma, secondo i giudici, dai rilievi eseguiti nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria: le tracce ematiche lasciate sull’asfalto dalla vittima, a seguito dell’impatto, sono state infatti collocate a circa 8,30 metri dal punto in cui i pedali della bicicletta hanno scalfito l’asfalto, segno della significativa proiezione in avanti del corpo del ciclista, che inizialmente impattava al suolo con il cranio.

Tale “turbativa”, sostengono le conformi decisioni di merito, deve necessariamente essere attribuita al passaggio della [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò sia perché al momento dell’incidente sulla strada non vi erano altri veicoli, e sia perché la stessa ricorrente ha ammesso di aver sorpassato il ciclista e, poco dopo, di averlo visto sbandare attraverso lo specchio retrovisore.

In questa prospettiva, e quindi nell’ambito di un ragionamento probatorio di tipo indiziario, il rinvenimento sulla portiera posteriore destra della [OSCURATO:PERSONA] di un segno nero lungo 15 cm è stato ritenuto “compatibile” (anche per l’altezza alla quale è stato rilevato) con la traccia lasciata dal manubrio della bicicletta.

Pertanto, la (limitata) valenza di ciascun elemento indiziario, isolatamente considerato si è risolta, secondo i giudici di merito, in una analisi complessiva delle evidenze disponibili. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia quindi che la ricorrente, focalizzando l’attenzione su singoli passaggi della consulenza dell’ing.

Cuomo, è venuta meno al dovere di confronto con l’assai più articolata motivazione delle conformi decisioni di merito, che hanno esaminato, alla luce di un più ampio compendio probatorio, anche lo specifico profilo evidenziato in ricorso.

2.2.2. Oltre alla generica indicazione di “prove che non sono state affatto valutate” (p. 1 ricorso), la ricorrente lamenta anche il travisamento delle risultanze probatorie, ovvero della consulenza dell’ing.

Cuomo.

Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01).

Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.

Ciò che prospetta la ricorrente è invece un diverso “significato” dell’elemento di prova (ovvero il mancato rilievo della traccia di pneumatici quale dato idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio), senza peraltro dedurlo nel rispetto dei rigorosi oneri da tempo individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di conformi decisioni di merito.

Manca, innanzitutto, la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale: poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d.

"doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 3, n. 41890 del 4/07/2024, non mass.; Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, non mass.; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Rv. 261438 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499 - 01).

Quanto agli oneri di allegazione, la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01).

2.2.3. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre che la censura si appunta sul rapporto tra le prove e la decisione (ad es., p. 6 ricorso), e non invece, come avrebbe dovuto essere, tra la motivazione e la decisione: è pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, e quindi estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 34469 del 29/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.).

Lamenta infatti la ricorrente che la consulenza dell’ing.

Cuomo, se letta insieme ai risultati delle analisi eseguite dalla polizia scientifica, consente tutt’al più di effettuare una ricostruzione dell’accaduto in termini di probabilità: i giudici di merito, quindi, non avrebbero valutato l’assenza di tracce di pneumatici della [OSCURATO:PERSONA], quale segno inequivoco del mancato coinvolgimento della vettura della [OSCURATO:PERSONA] nell’impatto.

In realtà le conformi motivazioni dei giudici di merito che, come visto, sono assai più articolate, non ignorano tale profilo, ed anzi giungono ad affermarne la non decisività rispetto ad una diversa ricostruzione del sinistro (che, per giunta, la ricorrente neppure prova a prospettare).

3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e della nota spese presentata con le conclusioni.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro seimilaseicento oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 111/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32886/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1963, nel procedimento in cui sono costituite parti civili: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 5 marzo 2025 della Corte d'appello di Potenza; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata e chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Potenza, in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento della impugnazione del Procuratore generale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7231/2026 Roma, lì, 23/02/2026 guida, confermando nel resto la sentenza emessa il 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Potenza, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in Filiano il 12 aprile 2012, e condannata alla pena di mesi otto di reclusione. 1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del 12 aprile 2012 [OSCURATO:PERSONA] stava percorrendo con la sua bicicletta la strada provinciale SP 93, con direzione Filiano (PZ), quando venne colpito dalla [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], in fase di sorpasso. A causa dell’urto il [OSCURATO:PERSONA] si ribaltò con la sua bicicletta – che finì per colpirlo alla testa ed alla schiena - così riportando delle gravi lesioni che ne causarono il decesso. Prendendo le mosse dagli esiti dell’esame medico – legale, i giudici di merito hanno ritenuto che le lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] (per tipologia e gravità) non furono causate da una caduta dalla bicicletta, quanto piuttosto dall’investimento di un veicolo. Esclusa l’interferenza di altre cause (presenza di pedoni o animali, anomalie dell’asfalto) i giudici hanno poi valorizzato le dichiarazioni della stessa ricorrente, oltre che di altri testimoni, per affermare che in quel tratto stradale, nel momento in cui avvenne l’incidente, non stavano transitando altri veicoli, e che fu proprio la [OSCURATO:PERSONA], a bordo della [OSCURATO:PERSONA], a sorpassare la bicicletta del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, pur dando atto della assenza di tracce di pneumatico riconducibili ad una [OSCURATO:PERSONA] sulla ruota anteriore della bicicletta (che risultava deformata), i giudici di merito hanno ritenuto che effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] urtò il velocipede nell’atto di sorpassarlo, sottolineando che tale ricostruzione è sostenuta, seppur in termini indiziari, anche dalla presenza di un segno sullo sportello posteriore destro della vettura, compatibile con l’urto tra il veicolo ed il manubrio della bicicletta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale (in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.), nonché vizio della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova. L’affermazione di responsabilità non è in linea, si osserva, con la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché ancorata ad una ricostruzione dell’incidente in termini di mera probabilità. Affermazione che è sorretta da motivazione illogica e contraddittoria, poiché basata sulle (incerte) conclusioni del consulente del pubblico ministero, ing. Cuomo, che avevano inizialmente indotto il requirente a chiedere l'archiviazione del procedimento, non essendo stati individuati “segni che possano con certezza posizionare i due mezzi sulla scena dell'incidente”. L'ipotesi originariamente formulata, ovvero che la bicicletta avesse subito una turbativa esterna nel movimento a causa dell'urto in fase di sorpasso da parte della [OSCURATO:PERSONA] (determinando anche lo schiacciamento del cerchio anteriore del velocipede), è rimasta smentita dal mancato rilievo di tracce di pneumatico tanto sugli indumenti della vittima, quanto sulla stessa bicicletta. Anche nel corso della sua audizione in dibattimento il consulente ha evidenziato l’assenza di segni obiettivi sui due mezzi coinvolti, tali da avallare la ricostruzione dell’incidente di cui alla imputazione; ciò anche in relazione al segno presente sulla fiancata destra della [OSCURATO:PERSONA], che invece, in maniera del tutto illogica, la Corte di appello ha valorizzato per affermare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (sollecitato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per la ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000). Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. 2.1. Ciò posto la ricorrente lamenta innanzitutto violazione della legge processuale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso). Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l’art. 192 cod. proc. pen. Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02). 2.2. Il ricorso, nel resto, denuncia in maniera cumulativa i 3 vizi della motivazione (anche sotto forma di travisamento), sottolineando come la ricostruzione della dinamica del sinistro sia avvenuta in termini di mera probabilità. Tuttavia, nel far ciò non riesce ad isolare, all'interno del testo della sentenza, una delle forme nella quali il vizio può essere dedotto in sede di legittimità, difettando inoltre un compiuto confronto con l’ampio percorso argomentativo delle conformi decisioni di merito, così peccando anche di specificità. 2.2.1. Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che laddove i giudici di merito hanno usato espressioni che richiamano il concetto di probabilità hanno semplicemente sottolineato il carattere indiziario del ragionamento probatorio, giungendo comunque ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Come noto, l'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare (cfr., la fondamentale Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230 - 01). Poiché l'indizio è significativo di una pluralità di fatti non noti, nella valutazione di una molteplicità di indizi è certamente necessario l'apprezzamento della indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca - sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è altrettanto necessario un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi. Come è stato osservato, ciò dipende dal fatto che il valore probatorio della prova critica, come pure quello della prova rappresentativa, varia da caso a caso e dipende, in termini inferenziali, dalla connessione esistente tra la circostanza indiziante e il fatto ignoto che si intende provare. Soltanto nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da conferire al compendio indiziario un pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 – 01; Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, cit.). Seppur ad indicatività differenziata, gli indizi debbono cioè saldarsi tra loro senza vuoti e salti logici, e condurre all'affermazione del fatto ignorato come esito necessario e consequenziale. Dunque, il giudice è chiamato prima a compiere l'esame dei singoli elementi indiziari, per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa; poi deve passare ad esaminare, in termini di globalità, gli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 – 01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rv. 248384 - 01). In questa prospettiva deve essere letta l'affermazione per cui l'indizio è una prova che deve essere verificata. Dei principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, così sintetizzati, i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione, essendo partiti dall’esame dei singoli elementi di prova, individuando i dati certi acquisiti al processo (pp. 5 e 6 sentenza impugnata, pp. 14 e ss. sentenza del Tribunale). Un primo insieme di elementi ha infatti consentito di affermare che l’impatto avvenne con una vettura, e non per cause diverse, quali ad esempio la caduta in solitudine del ciclista, la presenza di pedoni, di animali o l’alterazione del manto stradale (quest’ultima esclusa con fermezza anche dall’ing. Cuomo). Invero, come affermato dal medico legale anche a seguito dell’esame autoptico, le lesioni riportate dalla vittima (per tipologia ed entità), non sono attribuibili ad una caduta dalla bicicletta, ma piuttosto all’investimento di un veicolo, che ha determinato una “turbativa di movimento”, ovvero il sobbalzo ed il rovesciamento del velocipede, cui era agganciato dai pedali il [OSCURATO:PERSONA]; depongono in tal senso le lesioni rilevate sulla schiena, il traumatismo alla teca cranica e le tracce di colore trovate sul casco. Che una simile “turbativa” sia stata la causa dell’incidente, è circostanza che ha trovato conferma, secondo i giudici, dai rilievi eseguiti nell’immediatezza dalla polizia giudiziaria: le tracce ematiche lasciate sull’asfalto dalla vittima, a seguito dell’impatto, sono state infatti collocate a circa 8,30 metri dal punto in cui i pedali della bicicletta hanno scalfito l’asfalto, segno della significativa proiezione in avanti del corpo del ciclista, che inizialmente impattava al suolo con il cranio. Tale “turbativa”, sostengono le conformi decisioni di merito, deve necessariamente essere attribuita al passaggio della [OSCURATO:PERSONA] condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò sia perché al momento dell’incidente sulla strada non vi erano altri veicoli, e sia perché la stessa ricorrente ha ammesso di aver sorpassato il ciclista e, poco dopo, di averlo visto sbandare attraverso lo specchio retrovisore. In questa prospettiva, e quindi nell’ambito di un ragionamento probatorio di tipo indiziario, il rinvenimento sulla portiera posteriore destra della [OSCURATO:PERSONA] di un segno nero lungo 15 cm è stato ritenuto “compatibile” (anche per l’altezza alla quale è stato rilevato) con la traccia lasciata dal manubrio della bicicletta. Pertanto, la (limitata) valenza di ciascun elemento indiziario, isolatamente considerato si è risolta, secondo i giudici di merito, in una analisi complessiva delle evidenze disponibili. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia quindi che la ricorrente, focalizzando l’attenzione su singoli passaggi della consulenza dell’ing. Cuomo, è venuta meno al dovere di confronto con l’assai più articolata motivazione delle conformi decisioni di merito, che hanno esaminato, alla luce di un più ampio compendio probatorio, anche lo specifico profilo evidenziato in ricorso. 2.2.2. Oltre alla generica indicazione di “prove che non sono state affatto valutate” (p. 1 ricorso), la ricorrente lamenta anche il travisamento delle risultanze probatorie, ovvero della consulenza dell’ing. Cuomo. Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01). Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Ciò che prospetta la ricorrente è invece un diverso “significato” dell’elemento di prova (ovvero il mancato rilievo della traccia di pneumatici quale dato idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio), senza peraltro dedurlo nel rispetto dei rigorosi oneri da tempo individuati dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di conformi decisioni di merito. Manca, innanzitutto, la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale: poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d. "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 3, n. 41890 del 4/07/2024, non mass.; Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, non mass.; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Rv. 261438 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499 - 01). Quanto agli oneri di allegazione, la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01). 2.2.3. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia inoltre che la censura si appunta sul rapporto tra le prove e la decisione (ad es., p. 6 ricorso), e non invece, come avrebbe dovuto essere, tra la motivazione e la decisione: è pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, e quindi estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 34469 del 29/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.). Lamenta infatti la ricorrente che la consulenza dell’ing. Cuomo, se letta insieme ai risultati delle analisi eseguite dalla polizia scientifica, consente tutt’al più di effettuare una ricostruzione dell’accaduto in termini di probabilità: i giudici di merito, quindi, non avrebbero valutato l’assenza di tracce di pneumatici della [OSCURATO:PERSONA], quale segno inequivoco del mancato coinvolgimento della vettura della [OSCURATO:PERSONA] nell’impatto. In realtà le conformi motivazioni dei giudici di merito che, come visto, sono assai più articolate, non ignorano tale profilo, ed anzi giungono ad affermarne la non decisività rispetto ad una diversa ricostruzione del sinistro (che, per giunta, la ricorrente neppure prova a prospettare). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e della nota spese presentata con le conclusioni. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro seimilaseicento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07231/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris