Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1968/2009
ECLI:EU:C:2009:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 aprile 2009
1
(
1
)
Causa C‑166/07
[OSCURATO:PERSONA] europeo
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Regolamento (CE) del Consiglio n. 1968/2006, relativo ai contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale per
l’[OSCURATO:PERSONA] (2007‑2010) – Scelta del fondamento normativo – Art. 308 CE – Art. 159, terzo comma, CE – Rafforzamento della coesione economica e sociale – Azioni specifiche necessarie al di fuori dei Fondi strutturali – Consolidamento del processo di pace nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord»
1.
Con il presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede alla Corte di annullare il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre
2006, n. 1968 (
2
), con cui il Consiglio dell’Unione europea ha fissato il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale per
l’[OSCURATO:PERSONA] (
3
) per il periodo 2007‑2010. Tale regolamento è stato adottato sul fondamento dell’art. 308 CE.
2.
A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] asserisce che tale articolo non poteva essere utilizzato quale fondamento normativo
del detto regolamento. A suo parere, le misure contenute nel regolamento contestato rientrano nell’ambito di applicazione
del titolo XVII del Trattato CE, dedicato alla coesione economica e sociale, e, più in particolare, dell’art. 159, terzo comma, CE.
Si chiede quindi alla Corte di valutare se le misure dirette a consolidare il processo di pace e ad incoraggiare la riconciliazione
tra gruppi di popolazione divisi in una regione della [OSCURATO:PERSONA] possano o meno essere considerate parte integrante della politica
comunitaria di coesione economica e sociale disciplinata dal titolo XVII del Trattato.
3.
Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo fondato tale motivo concernente la scelta errata del fondamento
normativo.
I –
Contesto normativo
A –
Diritto primario
4.
L’art. 158 CE così recita:
«Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della [OSCURATO:PERSONA], questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
In particolare la [OSCURATO:PERSONA] mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni
meno favorite o insulari, comprese le zone rurali».
5.
Ai sensi dell’art. 159, primo comma, CE:
«(…) L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto
degli obiettivi dell’articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. [OSCURATO:PERSONA] appoggia questa realizzazione anche con
l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [FEAOG],
sezione “orientamento”, Fondo sociale europeo [FSE], Fondo europeo di sviluppo regionale [FESR]), la Banca europea per gli
investimenti [BEI] e gli altri strumenti finanziari esistenti».
6.
D’altro canto, l’art. 159, terzo comma, CE dispone:
«Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle
altre politiche della [OSCURATO:PERSONA], possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni».
7.
Inoltre, conformemente all’art. 308 CE:
«Quando un’azione della [OSCURATO:PERSONA] risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi
della [OSCURATO:PERSONA], senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver consultato il [OSCURATO:PERSONA] europeo, prende le disposizioni del caso».
B –
Il trattato anglo‑irlandese del 1985 e l’accordo relativo ad un Fondo internazionale per l’[OSCURATO:PERSONA]
8.
Il 15 novembre 1985, l’[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato a Hillsborough un accordo (
4
) con il quale si sono impegnati a cooperare per «assicurare la pace, la stabilità e la prosperità di tutta l’isola favorendo
la riconciliazione, il rispetto dei diritti umani, la cooperazione contro il terrorismo e lo sviluppo della cooperazione economica,
sociale e culturale» (
5
).
9.
Tra i settori di azione previsti da tale trattato anglo‑irlandese figura, secondo l’intestazione del titolo F di detto trattato,
la cooperazione transfrontaliera nei settori economico, sociale e culturale. Così, l’art. 10, lett. a), del trattato anglo‑irlandese
recita: «[i] due governi collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti
dell’[OSCURATO:PERSONA] che hanno maggiormente sofferto in conseguenza dell’instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità
di ottenere appoggi internazionali a tale fine».
10.
Conformemente a tale disposizione e per realizzare l’obiettivo ivi previsto, l’[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno
concluso, il 18 settembre 1986, un accordo che istituisce il Fondo internazionale per l’[OSCURATO:PERSONA] (
6
).
11.
Nel preambolo di tale accordo, l’[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] riconoscono che «una grave sottoccupazione e molteplici
privazioni creano un clima che genera instabilità e che tale instabilità e la mancata corrispondenza di intenti determinano
a loro volta condizioni avverse al progresso economico e sociale».
12.
Secondo l’art. 2 di detto accordo, «[i]l [FII] ha lo scopo di promuovere il progresso economico e sociale e di incoraggiare
i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l’[OSCURATO:PERSONA]».
13.
L’art. 3 dell’accordo FII precisa che, «[a] tale scopo, il [FII] stimola gli investimenti privati e lo spirito d’impresa;
esso integra i programmi governativi e incoraggia l’impegno volontario (…). Tenuto conto dei problemi specifici dell’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord, che sono legati all’instabilità degli ultimi anni, circa tre quarti delle risorse del [FII] saranno destinati ad
essa».
14.
L’art. 4 di tale accordo elenca le categorie di progetti che dovranno essere finanziati dal FII in via prioritaria. Si tratta,
in sostanza, degli investimenti destinati al settore privato, dei progetti di cooperazione transfrontaliera in materia economica,
di istruzione e di ricerca, dei progetti destinati a migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle regioni che fronteggiano
gravi problemi economici e/o sociali, quali un livello elevato di disoccupazione o una carenza di infrastrutture, nonché dei
progetti di formazione professionale all’estero.
15.
Dagli artt. 5 e 6 di detto accordo risulta che il FII è un’organizzazione internazionale i cui membri sono l’[OSCURATO:PERSONA] e il
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e che gode di personalità giuridica. Il FII è diretto da un consiglio d’amministrazione
il cui presidente e i cui membri sono designati congiuntamente dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal governo del [OSCURATO:PERSONA]. Se lo desiderano,
i paesi donatori ([OSCURATO:PERSONA] d’America, Canada, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] europea) possono designare propri osservatori
affinché prendano parte alle riunioni del consiglio d’amministrazione (
7
).
16.
[OSCURATO:PERSONA] contribuisce al finanziamento del FII dal 1989 (
8
). Si prevede che i lavori del FII proseguiranno fino al 2010.
C –
Il regolamento contestato
17.
Il regolamento contestato ha lo scopo di definire il quadro nel cui ambito vengono stanziati i contributi finanziari della
[OSCURATO:PERSONA] al FII per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010. L’importo di riferimento per il periodo 2007‑2010 ammonta a EUR 60 milioni.
18.
Il regolamento contestato è stato adottato sul fondamento dell’art. 308 CE (
9
).
19.
A termini del secondo ‘considerando’ di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] «riconosc[e] che gli obiettivi del [FII] rispecchiano
quelli da essa perseguiti».
20.
Dal terzo ‘considerando’ di detto regolamento risulta che «[l]e valutazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento
(CE) n. 177/2005 [(
10
)] hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del [FII], rafforzando nel contempo la sinergia degli
obiettivi e il coordinamento con interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il programma speciale per la pace e
la riconciliazione nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e nelle contee di frontiera dell’[OSCURATO:PERSONA] (in seguito denominato “il programma [OSCURATO:PERSONA]”),
istituito a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali [(
11
)]». Il legislatore comunitario ha quindi ritenuto che il processo di pace nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord richiedesse il mantenimento
del sostegno della [OSCURATO:PERSONA] a favore del FII dopo il 31 dicembre 2006 (
12
).
21.
Secondo il sesto ‘considerando’ del regolamento contestato, «[l]’obiettivo principale [di quest’ultimo] è il sostegno della
pace e della riconciliazione mediante una gamma di attività più ampia di quella coperta dai fondi strutturali e che si estende
al di là dell’ambito di applicazione della politica della [OSCURATO:PERSONA] in materia di coesione economica e sociale».
22.
Il quindicesimo ‘considerando’ di tale regolamento precisa che «[l]a strategia del [FII] avviata per la fase finale delle
sue attività (2006‑2010) e denominata “Sharing this Space” (Condividere questo spazio) è incentrata su quattro settori chiave:
gettare le fondamenta per la riconciliazione nelle comunità più emarginate, costruire ponti per mettere in contatto le comunità
divise, progredire verso una società più integrata e lasciare un’eredità. L’obiettivo ultimo del [FII] e del presente regolamento
è pertanto quello di incoraggiare la riconciliazione tra le comunità».
23.
Al sedicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, il legislatore comunitario enuncia che «[i]l sostegno della [OSCURATO:PERSONA]
contribuirà a rafforzare la solidarietà tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e fra i loro popoli».
24.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento contestato:
«Il [FII] si avvale [del] contributo conformemente all’accordo [FII].
Nell’assegnazione del contributo il [FII] attribuisce priorità ai progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe
le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma
[OSCURATO:PERSONA] che opera nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e nelle contee di frontiera dell’[OSCURATO:PERSONA].
Il contributo viene impiegato in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Esso
non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche e private».
25.
Secondo l’art. 7, n. 1, di detto regolamento, i contributi della [OSCURATO:PERSONA] al FII sono amministrati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Fatto
salvo il disposto dell’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:
«a) un primo acconto del 40% è versato dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di
gestione, in cui si dichiara che il [FII] si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione
del contributo;
b) un secondo acconto del 40% è versato sei mesi più tardi;
c) un pagamento finale del 20% è versato dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto e approvato il rapporto annuale delle attività del
[FII] e verificato i conti per l’anno in questione».
D –
Il programma [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento (CE) n. 1083/2006
26.
Il programma [OSCURATO:PERSONA] è un’iniziativa comunitaria intrapresa nel quadro dei Fondi strutturali e intesa a favorire il progresso
verso una società pacifica e stabile, nonché a promuovere la riconciliazione nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e nelle regioni frontaliere
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il programma [OSCURATO:PERSONA] è stato sviluppato per la prima volta nel periodo di programmazione 1995‑1999 ([OSCURATO:PERSONA] I) ed
è stato successivamente rinnovato per i periodi 2000‑2006 ([OSCURATO:PERSONA]) e 2007‑2013 ([OSCURATO:PERSONA]).
27.
Per quanto riguarda il periodo di programmazione in corso (2007‑2013), il programma [OSCURATO:PERSONA] è attuato come un programma di cooperazione
transfrontaliera ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento 1083/2006.
28.
L’art. 3 del regolamento n. 1083/2006 così descrive gli obiettivi dei Fondi strutturali:
«1. L’azione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale
dell’Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della [OSCURATO:PERSONA]. (…) Essa intende
ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo
e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all’invecchiamento della popolazione.
L’azione condotta nell’ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo
sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l’occupazione e l’inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità
dell’ambiente.
2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono,
ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:
(…)
c) l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative
congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale
integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello
territoriale adeguato.
(...)».
29.
Ai sensi del punto 22 dell’allegato II al medesimo regolamento, il programma [OSCURATO:PERSONA] è attuato «per favorire la stabilità socioeconomica
nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende
tutta l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e le contee di frontiera dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il programma sarà attuato nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione
territoriale europea”».
II –
Procedimento legislativo che ha condotto all’adozione del regolamento contestato
30.
Come si è già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] contribuisce finanziariamente al FII dal 1989. Il regolamento n. 177/2005 conteneva le
disposizioni applicabili per il periodo 2005‑2006. Secondo l’art. 5 di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] doveva presentare
all’autorità di bilancio, entro il 31 marzo 2006, una relazione di valutazione dei risultati delle attività del FII e della
necessità di continuare a erogare contributi dopo il 2006, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nell’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord.
31.
Il 12 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la menzionata relazione (
13
), nella quale ha concluso per il rinnovo del contributo comunitario. Su tale presupposto, la [OSCURATO:PERSONA] ha, nel contempo,
sottoposto al Consiglio una proposta di regolamento (
14
) diretto a proseguire il contributo della [OSCURATO:PERSONA] al FII nel periodo 2007‑2010.
32.
La proposta della [OSCURATO:PERSONA] era fondata sull’art. 308 CE, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio e la consultazione
del [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere ricevuto tale proposta, e su parere conforme della sua commissione giuridica, il [OSCURATO:PERSONA] l’ha
approvata mediante una risoluzione legislativa del 13 dicembre 2006 (
15
), con un solo emendamento, diretto a sostituire l’art. 159 CE all’art. 308 CE quale fondamento normativo del regolamento impugnato.
33.
Il 21 dicembre 2006, il Consiglio ha adottato la proposta della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 308 CE.
III –
Conclusioni delle parti
34.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare il regolamento contestato in quanto non adottato sulla base di un fondamento normativo adeguato, e
– condannare il Consiglio alle spese.
35.
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato, e
– condannare il ricorrente alle spese;
– in subordine, conformemente all’art. 231, secondo comma, CE, mantenere gli effetti del regolamento contestato fino all’adozione
di un nuovo regolamento e dichiarare che l’annullamento non invalida i pagamenti effettuati né gli impegni assunti sulla base
del regolamento contestato.
36.
Con ordinanza del presidente della Corte 20 settembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sono stati autorizzati
ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
IV –
Principali argomenti delle parti
37.
A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo concernente la scelta errata del fondamento normativo del regolamento
contestato. A suo parere, il legislatore comunitario avrebbe erroneamente adottato tale regolamento sul fondamento dell’art. 308 CE,
mentre disponeva delle competenze necessarie a tale scopo in forza dell’art. 159, terzo comma, CE.
38.
[OSCURATO:PERSONA] ricorda, anzitutto, la costante giurisprudenza della Corte secondo cui il ricorso all’art. 308 CE come fondamento
normativo di un atto è giustificato solo quando nessun’altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie
la competenza necessaria per l’emanazione dell’atto stesso (
16
). Esso rileva poi che l’art. 159, terzo comma, CE attribuisce alle istituzioni la competenza ad adottare le azioni specifiche
che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi strutturali per realizzare obiettivi di rafforzamento della coesione economica
e sociale della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 158 CE. L’espressione «rafforzamento della coesione economica e sociale» contenuta
in detto articolo includerebbe qualsiasi azione, a prescindere dalla forma giuridica o dalla portata territoriale, diretta
a promuovere lo sviluppo armonioso dell’insieme della [OSCURATO:PERSONA], il rafforzamento della coesione sociale e territoriale, nonché
la solidarietà fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i popoli della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe questa l’ottica in cui sono stati realizzati in molti
atti comunitari gli obiettivi dell’articolo sopra citato, sia nell’ambito dei Fondi strutturali che al di fuori di essi.
39.
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA], sia con il proprio contributo al FII che nell’ambito del programma
[OSCURATO:PERSONA], coincidono. Esse attengono al rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra i popoli dell’[OSCURATO:PERSONA] del
Nord e delle regioni frontaliere dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali finalità rientrerebbero nella «coesione economica e sociale» ai sensi
dell’art. 158 CE. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa esistere un rafforzamento della coesione economica e sociale
nelle regioni interessate senza la riconciliazione e la comprensione reciproca tra comunità. Esso spiega, in proposito, che
l’assenza di conciliazione tra le comunità è al contempo uno degli effetti di una situazione di sottosviluppo economico e
sociale e la causa della persistenza di tale situazione. Affrontare il problema della riconciliazione significherebbe quindi
rafforzare la coesione economica e sociale nel senso indicato dall’art. 158 CE.
40.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre la complementarietà tra le operazioni del FII e quelle dei Fondi strutturali, in particolare
del programma [OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo di programmazione in corso si prevedrebbe di allineare le operazioni del programma [OSCURATO:PERSONA]
alle priorità definite dal FII nel quadro della strategia denominata «Sharing this Space», cui dovrebbero ispirarsi le attività
del FII fino al 2010. Così, il programma [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere realizzato sostanzialmente secondo due priorità strategiche,
concernenti rispettivamente la riconciliazione tra le comunità ed il contributo a una società condivisa. Tali priorità corrisponderebbero
ai temi fondamentali sui quali il FII dovrebbe incentrare le proprie attività. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’omogeneità
e la coerenza tra le operazioni del FII e quelle dei Fondi strutturali trovano espressione anche nella gestione concreta di
tali operazioni.
41.
Per stabilire se l’art. 308 CE possa o meno servire quale fondamento normativo del regolamento contestato, si devono individuare
le finalità che tale regolamento era inteso a perseguire concedendo il contributo finanziario al FII, e non le finalità del
FII. L’art. 2, secondo e terzo comma, del regolamento contestato subordinerebbe l’utilizzo del contributo finanziario della
[OSCURATO:PERSONA] a condizioni precise, dirette a garantire che le azioni così finanziate rimangano effettivamente nell’ambito degli
obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sua politica di coesione economica e sociale. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, conformemente
all’art. 7, n. 1, lett. a) e c), del regolamento contestato, l’erogazione dei contributi comunitari in questione è subordinata
al rispetto di tali condizioni da parte del FII. Pertanto, anche ammettendo che il campo di intervento del FII, quale definito
dall’accordo FII, travalichi l’ambito della politica comunitaria di coesione economica e sociale, le risorse finanziarie comunitarie
dovrebbero comunque essere destinate in via prioritaria ad interventi mirati, conformemente all’art. 2, secondo e terzo comma,
del regolamento contestato, a «integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali» e in ogni caso a interventi idonei
a «promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate», vale a dire interventi che si collochino
chiaramente nell’ambito degli obiettivi di cui all’art. 158 CE. Pertanto, il regolamento contestato non perseguirebbe finalità
diverse o più ampie rispetto a quelle definite all’art. 158 CE. Il sesto ‘considerando’ di tale regolamento, lungi dal rispecchiare
il contenuto e le finalità di quest’ultimo, sarebbe una semplice dichiarazione di intenti del Consiglio intesa a motivare
il ricorso all’art. 308 CE.
42.
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che l’art. 159, terzo comma, CE non precisa né i settori in cui possono essere intraprese azioni
specifiche, né le forme che tali azioni possono assumere. Inoltre, nulla nel testo di tale articolo indicherebbe che dette
azioni specifiche non possano assumere la forma di interventi ad hoc o mirati come quelli in discussione nel caso di specie,
qualora ciò si riveli necessario.
43.
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che né l’art. 159 CE né il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605,
che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle [OSCURATO:PERSONA] (
17
), ostano a che il finanziamento di un’azione specifica ai sensi del terzo comma di detto articolo venga assicurato attraverso
un’organizzazione internazionale. Pur osservando che le disposizioni del menzionato regolamento finanziario non possono influire
in alcun modo sulla scelta del fondamento normativo di un atto comunitario, esso rileva che varie disposizioni del detto regolamento
prevedono espressamente la possibilità di un contributo da parte della [OSCURATO:PERSONA] a strumenti economici esterni e quella di
un’esecuzione del bilancio attraverso organizzazioni internazionali.
44.
Il Consiglio ritiene, al contrario, che il titolo XVII del Trattato CE non preveda i poteri di azione richiesti per l’attività
del FII e quindi non possa fornire un fondamento normativo idoneo a giustificare la concessione a quest’ultimo di un contributo
finanziario della [OSCURATO:PERSONA].
45.
Esso rileva, anzitutto, che la struttura e l’economia generale degli artt. 158 CE e 159 CE sono tali che la nozione di azioni
specifiche dev’essere considerata parte integrante degli obiettivi menzionati all’art. 158 CE. Di conseguenza, secondo il
Consiglio, l’adozione di un’azione specifica al di fuori dei Fondi strutturali costituisce lo strumento da utilizzare, al
pari della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] attraverso tali Fondi, per rafforzare la coesione economica e sociale della [OSCURATO:PERSONA],
allo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso del suo insieme.
46.
Il Consiglio osserva che l’incoraggiamento della presa di contatto, del dialogo e della riconciliazione tra i nazionalisti
e gli unionisti sull’isola di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un elemento fondamentale del regolamento contestato. Si tratta, a suo parere,
di un obiettivo che, con tutta evidenza, non può essere fatto rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 158 CE, che
mira a promuovere uno sviluppo armonioso e, in particolare, a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni
della [OSCURATO:PERSONA].
47.
Nel contesto storico e politico che ha dato luogo all’iniziativa internazionale cui la [OSCURATO:PERSONA] contribuisce attraverso il
regolamento contestato, l’assenza di conciliazione tra nazionalisti e unionisti nei territori interessati dal FII sarebbe
considerata un ostacolo all’effettiva realizzazione di una politica di coesione economica e sociale. Il contributo alla rimozione
di tale ostacolo dovrebbe essere considerato una condizione di efficacia della politica di coesione.
48.
Il Consiglio rileva poi che, a differenza del FII, il programma [OSCURATO:PERSONA] è un’iniziativa comunitaria le cui misure vengono finanziate
a titolo del FESR. Il fondamento normativo del programma [OSCURATO:PERSONA] non attribuirebbe a quest’ultimo le competenze necessarie per
finanziarie tutte le azioni attualmente finanziate dal FII, nonostante il fatto che talune azioni suscettibili di essere finanziate
con entrambi gli strumenti lo siano nella pratica. Questi due strumenti affrontano parallelamente due aspetti della problematica
irlandese costituita, da un lato, dall’instabilità e dal conflitto e, dall’altro, dallo sviluppo economico e sociale, pur
adottando due approcci diversi. Infatti, il FII mirerebbe alla riconciliazione per promuovere la coesione, mentre il programma
[OSCURATO:PERSONA] mirerebbe alla coesione per promuovere la riconciliazione.
49.
Il Consiglio e l’[OSCURATO:PERSONA] sottolineano che il FII è un’organizzazione internazionale cui la [OSCURATO:PERSONA] si limita a partecipare
finanziariamente attraverso il regolamento contestato, della quale essa non è membro e che è stata istituita a prescindere
dalla sua volontà. Orbene, il titolo XVII del Trattato CE riguarderebbe mezzi di azione propri della [OSCURATO:PERSONA] e che vengono
gestiti secondo le modalità del quadro normativo comunitario, compreso il suo regolamento finanziario. Secondo il Consiglio,
né il detto titolo, né il quadro normativo comunitario sono applicabili ad un organismo internazionale di cui la [OSCURATO:PERSONA]
non è membro, anche ammettendo che, in un determinato momento, possa accadere che il FII si occupi prioritariamente di coesione
economica anziché di riconciliazione.
50.
Nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare il regolamento contestato, il Consiglio, al pari della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA], chiedono, in subordine, in applicazione dell’art. 231, secondo comma, CE, che gli effetti di detto regolamento
vengano mantenuti fino all’adozione di un nuovo regolamento, e che l’annullamento non pregiudichi la validità dei pagamenti
effettuati né quella degli impegni assunti sulla base del regolamento contestato, per importanti motivi di certezza del diritto
connessi sia ai progetti in corso che alle legittime aspettative dell’amministrazione del FII.
51.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che l’art. 308 CE costituisce il fondamento giuridico appropriato per l’adozione delle misure
contenute nel regolamento contestato.
52.
Essa fa infatti valere che lo sviluppo economico e sociale, quale previsto dal trattato anglo‑irlandese, per quanto importante,
non è mai stato uno scopo di per sé. Esso è stato scelto, tra altri, quale strumento per assicurare una pace durevole e la
stabilità in una regione afflitta da divisioni tra le principali tradizioni ivi rappresentate. In quest’ottica, l’accordo FII
si fonderebbe anzitutto sull’esistenza di un’instabilità politica e il FII da esso creato avrebbe lo scopo di ridurre o di
eliminare tale instabilità politica mediante, tra l’altro, strumenti economici e sociali. Sarebbe quindi errato trattare la
parte economica e sociale come uno scopo in sé, dato che tale lettura equivarrebbe ad ignorare il contesto politico e giuridico
in cui si colloca l’accordo FII.
53.
Riassumendo, il regolamento contestato avrebbe lo scopo di fornire al FII un contributo finanziario che andrebbe utilizzato
conformemente all’accordo FII, e tale accordo, al pari del trattato anglo‑irlandese che l’ha ispirato, avrebbe quale unico
oggetto la pace e la riconciliazione. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che, da un lato, il legislatore comunitario ha giustamente
constatato, al quindicesimo ‘considerando’ del regolamento contestato, che «[l]’obiettivo ultimo del [FII] e del presente
regolamento è (…) incoraggiare la riconciliazione tra le comunità» e, dall’altro, ha ritenuto che, trattandosi di una missione
diretta a promuovere la pace e la stabilità politica, il Trattato CE non fornisse altro fondamento normativo se non l’art. 308 CE
ai fini dell’adozione del regolamento contestato.
54.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la natura generale della politica instaurata dall’art. 158 CE non sia conciliabile con
un intervento specifico, limitato in partenza a una sola regione della [OSCURATO:PERSONA] e che non può essere generalizzato. L’espressione
«azioni specifiche» di cui all’art. 159, terzo comma, CE non sarebbe affatto sinonimo di interventi ad hoc o mirati. Tale
interpretazione della portata generale dell’art. 159, terzo comma, CE sarebbe conforme alla prassi legislativa in questo settore (
18
).
55.
Peraltro, per quanto attiene all’eventuale sovrapposizione tra le attività del FII e quelle dei Fondi strutturali, la [OSCURATO:PERSONA]
ne ammette l’esistenza. Essa si spiegherebbe con il fatto che la promozione della cooperazione transfrontaliera, in particolare
mediante lo sviluppo economico e sociale delle regioni irlandesi maggiormente colpite dall’instabilità, è una delle vie privilegiate
dal trattato anglo‑irlandese per conseguire il suo unico obiettivo, vale a dire la pace e la riconciliazione. [OSCURATO:PERSONA]
osserva tuttavia che il FII ha il diritto di sostenere azioni che non potrebbero essere finanziate a titolo della politica
comunitaria di coesione economica e sociale. Essa menziona, ad esempio, l’azione diretta a fare in modo che il FII condivida
l’esperienza e le conoscenze acquisite in vent’anni con i soggetti che tentano di costruire la pace in altre regioni del mondo,
nonché un programma destinato a facilitare i contatti tra comunità locali, la polizia e i [OSCURATO:PERSONA] (
19
). [OSCURATO:PERSONA] sostiene, infine, che la differenza tra i possibili settori di intervento dei Fondi strutturali e quelli
del FII trova espressione nell’art. 2, secondo comma, del regolamento contestato. Infatti, l’affermazione secondo cui, nell’assegnazione
del contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA], il FII integra le attività finanziate dai Fondi strutturali, significherebbe che
si tratta di finanziare attività diverse, ancorché complementari.
56.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli artt. 158 CE e 159 CE sono intesi a rimediare agli squilibri economici e sociali tra le regioni
della [OSCURATO:PERSONA], e non a favorire la pace e la riconciliazione tra comunità diverse di una regione. Orbene, i programmi finanziati
del FII nell’ambito della sua strategia «Sharing this Space» evidenzierebbero chiaramente l’obiettivo della comprensione reciproca
e della riconciliazione tra le comunità. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], pur senza contestare che il FII e il programma [OSCURATO:PERSONA] siano
complementari sotto taluni aspetti, che essi aiutino spesso le stesse categorie di persone e che taluni progetti siano finanziati
sia dal FII che dal programma [OSCURATO:PERSONA], ritiene tuttavia che queste due iniziative perseguano obiettivi diversi.
57.
L’[OSCURATO:PERSONA] rileva che, a suo parere, il FII, del quale essa sottolinea il carattere specifico ed unico, ha quale obiettivo
principale il consolidamento della pace e la riconciliazione tra le comunità. Quand’anche si potesse ritenere che il FII si
interessi anche dello sviluppo economico e sociale, tale interesse rivestirebbe carattere strumentale. Infatti, lo sviluppo
economico e sociale non costituirebbe, nel quadro del FII, uno scopo in sé, bensì un fattore di riconciliazione e di progresso
politico. In quest’ottica, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene evidente che il FII non possa essere definito come un meccanismo di rafforzamento
della coesione economica e sociale. I quattro settori fondamentali della strategia del FII per il periodo 2006‑2010 ne illustrerebbero
la funzione principale di meccanismo diretto a conseguire una riconciliazione tra i nazionalisti e gli unionisti. Infine,
l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli artt. 158 CE e 159 CE riguardino principalmente lo sviluppo economico e non le questioni connesse
alla riconciliazione, al dialogo politico e al consolidamento della pace.
V –
Valutazione
58.
Si deve anzitutto ricordare che l’avvalersi dell’art. 308 CE come fondamento normativo di un atto è ammesso solo quando nessun’altra
disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l’emanazione dell’atto stesso (
20
). Infatti, l’art. 308 CE ha lo scopo di supplire all’assenza di poteri di azione attribuiti espressamente o implicitamente
alle istituzioni comunitarie da specifiche disposizioni del Trattato CE, quando poteri di tale genere dovessero apparire nondimeno
necessari affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa svolgere i propri compiti ai fini della realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato (
21
).
59.
Inoltre, risulta da una costante giurisprudenza che la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario dev’essere fondata
su circostanze obiettive, che possono essere oggetto di controllo in sede giurisdizionale, tra le quali figurano lo scopo
e il contenuto dell’atto, e non sul fondamento giuridico scelto per l’adozione di altri atti comunitari aventi, eventualmente,
caratteristiche analoghe (
22
). Preciso altresì che, secondo la Corte, sono irrilevanti per la scelta del fondamento normativo di un atto l’auspicio di
un’istituzione di partecipare più intensamente all’adozione di un determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo
nel settore di azione in cui rientra l’atto o il contesto dell’adozione dell’atto (
23
).
60.
Alla luce di tale giurisprudenza, si deve quindi esaminare se, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], il regolamento contestato dovesse
essere adottato sul fondamento dell’art. 159, terzo comma, CE. In questa prospettiva, e prima di esaminare lo scopo e il contenuto
di detto regolamento, formulerò alcune osservazioni preliminari in ordine alla politica comunitaria di coesione economica
e sociale.
A –
Osservazioni preliminari in ordine alla politica comunitaria di coesione economica e sociale
61.
La coesione economica e sociale trova attualmente molteplici espressioni nei Trattati UE e CE. Il suo rafforzamento costituisce
un obiettivo sia per l’Unione (art. 2 UE) che per la [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 CE). Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. k), CE, l’azione
della [OSCURATO:PERSONA] comporta il rafforzamento della coesione economica e sociale. Il titolo XVII del Trattato CE, costituito dagli
artt. 158 CE‑162 CE, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a condurre una politica comunitaria di coesione economica e sociale,
al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della [OSCURATO:PERSONA].
62.
Il riconoscimento e lo sviluppo di tale politica sono avvenuti progressivamente. Detta politica si è tradotta in un certo
numero di iniziative comunitarie dirette a realizzare una politica regionale. A tal riguardo, il vero punto di svolta è stato
l’allargamento della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, all’[OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. All’epoca, infatti, questi due ultimi [OSCURATO:PERSONA]
richiedevano azioni regionali, l’[OSCURATO:PERSONA] per quasi tutte le sue regioni e il [OSCURATO:PERSONA] per le regioni svantaggiate della
Scozia e dell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord (
24
).
63.
In assenza di disposizioni nel Trattato CEE, firmato il 25 marzo 1957, che conferissero al legislatore comunitario i poteri
d’azione necessari per realizzare una politica regionale, quest’ultimo ha dovuto ricorrere in particolare all’art. 235 del
Trattato CE (divenuto art. 308 CE) per sviluppare la propria azione in ambito regionale, segnatamente per istituire il FESR (
25
).
64.
La politica regionale è assurta al rango di politica comunitaria sancita nel diritto originario con l’Atto unico europeo del
1986. Quest’ultimo ha infatti introdotto nel Trattato CEE un titolo V, «Coesione economica e sociale», che definisce gli obiettivi
e indica gli strumenti per realizzare tale politica.
65.
A partire dall’entrata in vigore dell’Atto unico europeo, il 1° luglio 1987, il legislatore comunitario non ha quindi più
dovuto fare ricorso all’art. 235 del Trattato CE in quanto clausola generale di autorizzazione per svolgere la propria azione
nell’ambito della politica di coesione economica e sociale.
66.
Tale disposizione del Trattato CE conserverà tuttavia la propria importanza in quanto strumento per il rafforzamento dei poteri
di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone laddove debba fare fronte a situazioni non previste dal Trattato CE (
26
). Qualora i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] non siano sufficienti, il legislatore comunitario dovrà quindi avvalersi dell’art. 308 CE
quale fondamento unico o quale fondamento complementare agli altri pertinenti articoli del Trattato CE.
67.
Il regolamento n. 2012/2002 costituisce un esempio di tale prassi. Ai sensi dell’art. 1, letto congiuntamente al primo ‘considerando’
del medesimo regolamento, quest’ultimo ha lo scopo di istituire un Fondo di solidarietà, il cui obiettivo è permettere alla
[OSCURATO:PERSONA] di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, principalmente in caso di catastrofi
naturali. Detto regolamento è stato adottato su un duplice fondamento normativo, ossia gli artt. 159, terzo comma, CE e 308 CE.
L’utilizzo complementare dell’art. 308 CE viene così giustificato al terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2012/2002: «[l]a
solidarietà europea dovrebbe manifestarsi anche nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione
europea. L’applicazione del presente regolamento a tali [OSCURATO:PERSONA] necessita di far ricorso all’articolo 308 [CE]». Il legislatore
comunitario ha quindi ritenuto di non disporre in forza dell’art. 159, terzo comma, CE dei poteri sufficienti per estendere
tale parte della politica di coesione economica e sociale a paesi che non hanno ancora aderito all’Unione (
27
).
68.
La questione principale sollevata dalla presente causa riguarda a sua volta la portata dei poteri di cui dispone il legislatore
in forza dell’art. 159, terzo comma, CE, ma in questo caso nel contesto particolare dei contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA]
erogati ad un’organizzazione internazionale costituita da due [OSCURATO:PERSONA] membri, i cui beneficiari sono esclusivamente regioni
della [OSCURATO:PERSONA], principalmente l’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, e per motivi che, secondo il Consiglio e le altre parti intervenienti,
vanno al di là degli obiettivi perseguiti dal titolo XVII del Trattato CE. Si deve ritenere che, tenuto conto dell’assenza
o dell’insufficienza dei poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 159, terzo comma, CE per condurre tale azione, il legislatore
comunitario fosse obbligato a ricorrere all’art. 308 CE in quanto fondamento normativo del regolamento contestato?
69.
Per risolvere tale questione occorre anzitutto esaminare lo scopo e il contenuto di detto regolamento e, in un secondo tempo,
verificare se l’azione della [OSCURATO:PERSONA] da esso prevista rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 159, terzo comma, CE.
B –
Esame dello scopo e del contenuto del regolamento contestato
70.
Ricordo anzitutto che l’art. 10, lett. a), del trattato anglo‑irlandese recita: «[i] due governi collaborano per promuovere
lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti dell’[OSCURATO:PERSONA] che hanno maggiormente sofferto in conseguenza
dell’instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità di ottenere appoggi internazionali a tale fine». Il FII è stato
successivamente creato per contribuire alle azioni previste in tale disposizione. L’art. 2 dell’accordo FII dispone infatti
che «[i]l [FII] ha lo scopo di promuovere il progresso economico e sociale e di incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione
tra nazionalisti e unionisti in tutta l’[OSCURATO:PERSONA]».
71.
Nel 1998, l’[OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno invitato la [OSCURATO:PERSONA] a contribuire al FII. Così, dal 1989, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene finanziariamente i progetti del FII. In uno dei regolamenti che hanno preceduto il regolamento contestato, vale a
dire il regolamento (CE) n. 2687/94 (
28
), il legislatore comunitario enunciava che «i programmi del [FII] favoriscono la cooperazione tra le due collettività da entrambe
le parti della frontiera, promuovendo così il dialogo e la riconciliazione tra repubblicani e unionisti» (
29
) e che il FII «costituisce un esempio di riuscita collaborazione anglo‑irlandese per la promozione dei progressi economici
e sociali e la riconciliazione tra le due collettività e da entrambe le parti della frontiera» (
30
).
72.
Anche il regolamento contestato evidenzia tali obiettivi, dato che i contributi comunitari sono destinati a promuovere il
progresso economico e sociale nelle zone interessate e, in definitiva, la riconciliazione tra le comunità divise.
73.
Risulta infatti espressamente dall’art. 2, secondo e terzo comma, di detto regolamento che il contributo comunitario erogato
al FII, che è destinato in via prioritaria «ai progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della
frontiera», dev’essere «impiegato in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate».
L’erogazione rateale del contributo annuo della [OSCURATO:PERSONA], quale prevista dall’art. 7, n. 1, del regolamento contestato, garantisce
che tale contributo venga effettivamente utilizzato a tale scopo.
74.
Risulta inoltre dal sesto ‘considerando’ del regolamento contestato che quest’ultimo ha quale «obiettivo principale (…) il
sostegno della pace e della riconciliazione». Il quindicesimo ‘considerando’ di detto regolamento enuncia a sua volta tale
finalità, attribuendole carattere di obiettivo ultimo. Dopo avere elencato i quattro settori sui quali è incentrata la strategia
denominata «Sharing this Space», che ha avviato la fase finale delle attività del FII per il periodo 2006‑2010, il legislatore
comunitario precisa infatti in tale ‘considerando’ che l’«obiettivo ultimo del [FII] e del presente regolamento è (…) quello
di incoraggiare la riconciliazione tra le comunità».
75.
L’azione comunitaria prevista dal regolamento contestato è dunque intesa a risolvere i problemi economici e sociali dell’[OSCURATO:PERSONA]
del Nord e delle contee di frontiera dell’[OSCURATO:PERSONA] nel quadro di un processo di pace e di riconciliazione.
76.
In altre parole, tale azione è destinata, al pari del programma [OSCURATO:PERSONA], a consolidare dal punto di vista economico e sociale
il processo di pace. Se la riconciliazione, e quindi il consolidamento della pace, costituiscono l’obiettivo ultimo, si potrebbe
dire ideale, la finalità più concreta e immediata del regolamento contestato è contribuire allo sviluppo economico e sociale
della regione interessata.
77.
Questi due obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono, al contempo, un esempio dell’originalità e della ratio di un
meccanismo comunitario che, come indicano in sostanza il secondo e l’ottavo comma del preambolo al Trattato CE, mira a tutelare
la pace favorendo il progresso economico e sociale nelle varie regioni della [OSCURATO:PERSONA].
78.
Occorre quindi stabilire se, essendo diretto a favorire il progresso economico e sociale nelle zone interessate e, in definitiva,
la riconciliazione tra comunità divise, il regolamento contestato rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 159, terzo
comma, CE.
C –
Il regolamento contestato rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 159, terzo comma, CE?
79.
Ricordo anzitutto che l’art. 159, terzo comma, CE costituisce il fondamento normativo delle azioni specifiche che si rivelino
necessarie al di fuori dei Fondi strutturali per rafforzare la coesione economica e sociale della [OSCURATO:PERSONA].
80.
Lo scopo perseguito dalla politica comunitaria di coesione economica e sociale è, secondo l’art. 158, primo comma, CE, quello
di «promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della [OSCURATO:PERSONA]». Tale politica mira, in particolare, a termini dell’art. 158,
secondo comma, CE, «a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite
o insulari, comprese le zone rurali».
81.
La definizione generica di tale missione conferisce una certa flessibilità e adattabilità agli scopi perseguiti dal legislatore
comunitario attraverso lo sviluppo di azioni comuni. I settori di azione prioritari sono quindi in continua evoluzione, in
funzione delle esigenze economiche e sociali che si manifestano nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri.
82.
Il carattere proteiforme della coesione economica e sociale e la genericità delle missioni affidate a tale politica rendono
la stessa difficilmente definibile (
31
). La coesione economica e sociale appare infatti come un insieme dai contorni poco precisi, al punto che risulta difficile
delimitare l’ambito di tale politica (
32
). La giurisprudenza della Corte non fornisce elementi decisivi in proposito (
33
).
83.
Tuttavia, in questa sede non occorre procedere all’elencazione dei settori di azione rientranti nella politica comunitaria
di coesione economica e sociale. Si deve unicamente stabilire se un’azione comunitaria diretta a favorire il progresso economico
e sociale delle zone interessate e, in definitiva, la pace e la riconciliazione tra comunità divise sia parte integrante della
politica comunitaria di coesione economica e sociale.
84.
A mio parere, la soluzione dovrebbe essere affermativa, per vari motivi.
85.
Anzitutto, la politica di coesione si definisce come un meccanismo di riequilibrio e di ridistribuzione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
34
). Essa è inoltre espressione di una solidarietà tra questi ultimi e i tra loro popoli. Essendo inteso, ai sensi dell’art. 2,
terzo comma, del regolamento contestato, a promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate, il
contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] al FII, a mio parere, rientra a pieno titolo in una politica di ridistribuzione diretta
a correggere gli squilibri economici e sociali in una regione della [OSCURATO:PERSONA], eliminando le conseguenze del conflitto e della
violenza.
86.
Inoltre, poiché il contributo deve, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del medesimo regolamento, essere destinato in via
prioritaria ai progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, esso favorisce la
cooperazione transfrontaliera, che costituisce uno degli obiettivi principali della politica comunitaria di coesione economica
e sociale (
35
).
87.
Per di più, le misure dirette a promuovere la tolleranza e la riconciliazione tra gruppi di popolazione divisi hanno lo scopo
di rafforzare la coesione tra le comunità, il che costituisce, a mio parere, uno degli aspetti della nozione di coesione sociale.
Incoraggiando gli attori economici e sociali, attraverso progetti concreti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe
le parti della frontiera, a superare le perduranti barriere culturali e sociali, l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] contribuisce
alla costruzione di una società pacifica e stabile e quindi al rafforzamento della coesione sociale nelle zone interessate.
88.
Peraltro, si deve evidenziare lo stretto collegamento esistente tra, da un lato, il progresso economico e sociale, e, dall’altro,
il consolidamento della pace e la riconciliazione. Nel suo parere 23 ottobre 2008 sul ruolo dell’Unione europea nel processo
di pace nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord (
36
), il Comitato economico e sociale europeo ha definito con chiarezza la natura di tale collegamento nel modo seguente: «[l]a
stabilità e la prosperità si rafforzano a vicenda [e] l’UE ha contribuito, con i suoi programmi di finanziamento, a risolvere
le situazioni sociali ed economiche che erano derivate dal conflitto, ma contribuivano anche ad alimentarlo» (
37
). Con il suo intervento, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito sia sulle cicatrici economiche e sociali lasciate dal conflitto sia sugli ostacoli
al consolidamento della pace esistenti. Riconciliazione e sviluppo economico e sociale risultano quindi indissociabili e devono
essere considerati congiuntamente nel quadro della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Per di più, la coesione,
in quanto proprietà di un insieme in cui tutte le parti sono intimamente unite (
38
), non può esistere senza riconciliazione.
89.
Riassumendo, la circostanza che l’azione comunitaria prevista dal regolamento contestato rientri nell’ambito di un processo
di pace e pertanto miri, in definitiva, a riconciliare gruppi di popolazione divisi non è, a mio avviso, tale da escludere
detta azione dall’ambito di applicazione del titolo XVII del Trattato CE. Ritengo che si adotterebbe una visione troppo restrittiva
della politica comunitaria di coesione economica e sociale qualora si escludessero dal suo ambito di applicazione misure espressamente
dirette ad apportare miglioramenti economici e sociali durevoli in una regione della [OSCURATO:PERSONA], per il solo motivo che tali
misure rientrano in un processo di pace e contribuiranno potenzialmente a riconciliare gruppi di popolazione divisi.
90.
La nozione di coesione economica e sociale mi sembra sufficientemente ampia da ricomprendere questo tipo di azione. Inoltre,
il carattere generale della missione affidata alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la sua politica di coesione economica e sociale consente,
secondo me, di far rientrare un’azione come quella prevista dal regolamento contestato nell’ambito del titolo XVII del Trattato CE.
Lo sviluppo armonioso dell’insieme della [OSCURATO:PERSONA] esige, infatti, che le zone in cui esistono tensioni comunitarie, con conseguenti
effetti negativi sullo sviluppo economico e sociale, siano oggetto di un intervento della [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della sua politica
volta a rafforzare la propria coesione economica e sociale.
91.
Infine, l’espressione impiegata all’art. 159, terzo comma, CE, ossia «azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di
fuori dei Fondi [strutturali]», mi sembra sufficientemente ampia da includere misure come quelle previste dal regolamento
contestato. Contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, né il fatto che si tratti di contributi destinati
a una zona particolare della [OSCURATO:PERSONA], né la circostanza che tali contributi vengano erogati ad un’organizzazione internazionale
sono sufficienti, a mio parere, per escluderli dall’ambito di applicazione dell’art. 159, terzo comma, CE.
92.
Sul primo punto, rilevo che nulla nel testo di tale articolo consente di escludere la realizzazione di un’azione specifica
a favore di una o più regioni della [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, se si interpreta la politica comunitaria di coesione economica e sociale
nel senso che costituisce un meccanismo di riequilibrio destinato a incoraggiare le convergenze tra le regioni della [OSCURATO:PERSONA],
è perfettamente logico che essa imperni la sua azione proprio sulle regioni che manifestano determinati squilibri economici
e sociali.
93.
Sul secondo punto, si deve ricordare che il FII è uno strumento finanziario creato da due [OSCURATO:PERSONA] membri e al quale la [OSCURATO:PERSONA],
al pari di altri paesi terzi, ha deciso di contribuire. [OSCURATO:PERSONA] non partecipa alle spese di gestione generale di tale
organizzazione internazionale. Dette spese, unitamente ai costi di funzionamento e al segretariato, vengono assunte dall’[OSCURATO:PERSONA]
e dal governo del [OSCURATO:PERSONA] (
39
). Pertanto, il contributo finanziario che la [OSCURATO:PERSONA] versa annualmente al FII è unicamente dedicato, conformemente al disposto
dell’art. 2, terzo comma, del regolamento contestato, a progetti che assicurino miglioramenti economici e sociali durevoli
nelle zone interessate. Il FII costituisce quindi, dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], un intermediario complementare attraverso
il quale essa svolge la propria azione a favore della coesione economica e sociale. Anche se l’azione della [OSCURATO:PERSONA] si esplica
attraverso il FII, l’erogazione di un contributo finanziario annuo a tale organizzazione internazionale, alle condizioni previste
dal detto regolamento, costituisce anzitutto uno strumento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] può realizzare la propria politica di
coesione economica e sociale nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord e nelle contee di frontiera dell’[OSCURATO:PERSONA].
94.
Al termine di quest’analisi ritengo che le misure previste dal regolamento contestato rientrino effettivamente nell’ambito
della politica comunitaria di coesione economica e sociale. L’esame dello scopo e del contenuto di detto regolamento, nonché
quello del campo di applicazione dell’art. 159, terzo comma, CE, non consentono quindi di accogliere l’affermazione enunciata
al sesto ‘considerando’ del medesimo regolamento, secondo cui, in sostanza, quest’ultimo travalicherebbe l’ambito della politica
di coesione economica e sociale. [OSCURATO:PERSONA] disponeva, in forza dell’art. 159, terzo comma, CE, dei poteri di azione necessari
per adottare le misure contenute nel regolamento contestato. Ritengo quindi che quest’ultimo, essendo stato adottato sul fondamento
dell’art. 308 CE, debba essere annullato.
95.
Infine, si deve precisare che, sebbene le parti abbiano dedicato una parte significativa delle loro memorie, in difesa delle
rispettive tesi, ai punti comuni o alle divergenze tra il FII e il programma [OSCURATO:PERSONA], il confronto fra questi strumenti non
è decisivo per quanto riguarda la scelta del fondamento normativo del regolamento contestato (
40
). Mi limiterò quindi a formulare su tale argomento le osservazioni che seguono.
96.
Secondo il Consiglio, esisterebbe una differenza fondamentale tra l’obiettivo perseguito dal FII e quello perseguito dal programma
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il FII mirerebbe alla riconciliazione per favorire la coesione, mentre il programma [OSCURATO:PERSONA] mirerebbe alla coesione
per facilitare la riconciliazione. Tale distinzione, a mio avviso, è artificiosa, dato che dalla lettura delle varie relazioni
dedicate a queste due iniziative emerge lo stretto collegamento esistente, in entrambi i casi, tra la ricerca del progresso
economico e sociale e il consolidamento della pace. Sarebbe inoltre sorprendente che, vista la sua denominazione, il programma
[OSCURATO:PERSONA] non mirasse, al pari del regolamento contestato, a incoraggiare la riconciliazione tra gruppi di popolazione divisi.
97.
Come peraltro ha ammesso la [OSCURATO:PERSONA] nella menzionata comunicazione del 12 ottobre 2006, «[l]’obiettivo strategico del
programma [OSCURATO:PERSONA], consistente nel
consolidare i progressi verso una società pacifica e stabile e promuovere la riconciliazione
, è uno dei principali obiettivi del FII» (
41
). Del resto, quando si pone l’accento sulla complementarietà tra le due iniziative, lo si fa semmai per evidenziarne i punti
comuni e le convergenze (
42
).
98.
Ritengo quindi che sarebbe più coerente che due iniziative comunitarie dirette a conseguire obiettivi analoghi rientrassero
nella stessa politica comunitaria, nella specie la politica di coesione economica e sociale di cui al titolo XVII del Trattato CE (
43
).
VI –
Sulla domanda di mantenimento degli effetti del regolamento contestato
99.
Nell’ipotesi in cui la Corte decidesse, come le suggerisco, di annullare il regolamento contestato, il Consiglio, al pari
della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], chiedono in subordine, in applicazione dell’art. 231, secondo comma, CE,
che gli effetti di tale regolamento vengano mantenuti fino all’adozione di un nuovo regolamento e che l’annullamento non pregiudichi
la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti sulla base di detto regolamento, per importanti motivi
di certezza del diritto connessi sia ai progetti in corso che alle legittime aspettative dell’amministrazione del FII.
100.
Suggerisco alla Corte di accogliere tale richiesta di mantenimento degli effetti del regolamento contestato.
101.
Ai sensi dell’art. 231, secondo comma, CE, la Corte, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti del regolamento annullato
che devono essere considerati definitivi. Orbene, l’annullamento del regolamento contestato senza mantenimento dei suoi effetti
potrebbe avere ripercussioni negative sulle attività del FII e potrebbe comportare incertezze pregiudizievoli per le operazioni
già finanziate dal FII o che siano sul punto di esserlo. Pertanto, a mio parere, sussistono importanti motivi di certezza
del diritto che giustificano l’esercizio da parte della Corte dei poteri conferitile dall’art. 231, secondo comma, CE (
44
). Ritengo quindi che essa dovrebbe mantenere gli effetti del regolamento contestato fino all’entrata in vigore di un nuovo
regolamento adottato sul fondamento normativo adeguato.
VII –
Conclusione
102.
Alle luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di decidere come segue:
«1) Il regolamento del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968, relativo ai contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale
per l’[OSCURATO:PERSONA] (2007-2010), è annullato.
2) Gli effetti del regolamento n. 1968/2006 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento adottato sul fondamento
normativo adeguato.
3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4) [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopportano le proprie
spese».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– Regolamento relativo ai contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale per l’[OSCURATO:PERSONA] (2007-2010) (GU L 409,
pag. 81 e rettifica GU 2007, L 36, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento contestato»).
3
– In prosieguo: il «FII».
4
–
Recueil des traités des Nations unies,
vol. 1413, n° I‑23668, in prosieguo: il «trattato anglo‑irlandese».
5
– Art. 4, lett. a), punto II), del trattato anglo‑irlandese.
6
–
Recueil de traités des Nations unies,
vol. 1515, n° I‑26244, in prosieguo: l’«accordo FII».
7
– [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal direttore generale della politica regionale, partecipa alle sedute del consiglio d’amministrazione
del FII. V. comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2006, contenente la relazione sul Fondo internazionale per l’[OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell’articolo 5 del regolamento del Consiglio (CE) n. 177/2005 [COM(2006) 563 def., punto 2.2]. V. anche art. 3,
primo comma, del regolamento contestato.
8
– Da quando la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di contribuire al FII, il suo contributo finanziario è stato pari a EUR 15 milioni all’anno
tra il 1989 e il 1994, EUR 17 milioni all’anno tra il 1995 e il 1999, ed EUR 15 milioni all’anno dopo il 2000.
9
– Il medesimo fondamento normativo è stato utilizzato per i regolamenti relativi ai periodi di contribuzione anteriori (art. 235
del Trattato CE, divenuto art. 308 CE).
10
– Regolamento del Consiglio 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale per
l’[OSCURATO:PERSONA] (2005‑2006) (GU L 30, pag. 1).
11
– GU L 161, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 2005, n. 173 (GU L 29,
pag. 3), e successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083 (GU L 210, pag. 25)
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
12
– V., sulla giustificazione del mantenimento del finanziamento comunitario, la menzionata comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
12 ottobre 2006, in cui si rileva che «[l]a situazione politica e sociale della regione rimane fragile e il persistere della
violenza e delle divisioni incita l’UE a proseguire la sua azione a favore della pace e della riconciliazione in questa parte
dell’Unione europea» (punto 6) e che «[a]vendo come obiettivo fondamentale il rafforzamento della solidarietà tra gli [OSCURATO:PERSONA]
membri e i popoli, l’UE deve mantenere il proprio impegno, accanto agli altri donatori internazionali, e rinnovare il contributo
alla FII» (pag. 10).
13
– Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2006, cit.
14
– Proposta di regolamento del Consiglio 12 ottobre 2006, relativo ai contributi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] al Fondo internazionale
per l’[OSCURATO:PERSONA] (2007-2010) [COM(2006) 564 def.].
15
– P6_TA‑PROV(2006)0562.
16
– V., in particolare, sentenze 26 marzo 1987, causa 45/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 1493, punto 13); 30 maggio 1989,
causa 242/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. 1425, punto 6); 7 luglio 1992, causa C‑295/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc.
pag. I‑4193, punto 11); 13 luglio 1995, causa C‑350/92, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑1985, punto 26); 26 marzo 1996, causa
C‑271/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑1689, punto 13); 28 maggio 1998, causa C‑22/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑3231,
punto 22), e 2 maggio 2006, causa C‑436/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑3733, punto 36).
17
– GU L 248, pag. 1, come modificato dai regolamenti (CE, Euratom) del Consiglio 13 dicembre 2006, n. 1995 (GU L 390, pag. 1)
e (CE) 17 dicembre 2007, n. 1525 (GU L 343, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»).
18
– A sostegno del suo argomento, la [OSCURATO:PERSONA] menziona tre regolamenti adottati sul fondamento di tale disposizione, che,
a suo parere, hanno tutti natura orizzontale. Si tratta dei regolamenti (CE) del Consiglio 11 novembre 2002, n. 2012, che
istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311, pag. 3), (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 5 luglio
2006, n. 1082, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210, pag. 19), e (CE) del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1927, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406,
pag. 1). Rilevo che il regolamento n. 2012/2002 è stato adottato sulla base di un duplice fondamento normativo, vale a dire
gli artt. 159, terzo comma, CE e 308 CE.
19
– Si tratta di partenariati locali in materia di mantenimento dell’ordine.
20
– V. giurisprudenza citata alla nota 16.
21
– Sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑635, punto 211 e giurisprudenza ivi citata).
22
– Sentenza 6 novembre 2008, causa C‑155/07, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑8103, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
23
– Sentenza 4 aprile 2000, causa C‑269/97, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. pag. I‑2257, punto 44).
24
– V. Blumann, C., «Historique de la politique communautaire de cohésion économique et sociale»,
L’Europe et les régions: quinze ans de cohésion économique et sociale,
Bruylant, Bruxelles, 2003, pag. 5, in particolare pag. 10.
25
– Regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 724, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 73,
pag. 1).
26
– V. [OSCURATO:PERSONA], C., «Commentaire de l’article 235»,
Traité instituant la CEE: commentaire article par article,
sotto la direzione di V. Constantinesco, J.‑P. Jacqué, R. Kovar e D. Simon, Économica, Parigi, 1992.
27
– V. anche, in tal senso, il regolamento n. 1082/2006, fondato esclusivamente sull’art. 159, terzo comma, CE e il cui sedicesimo
‘considerando’ enuncia che «[tale disposizione] non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata
su [di essa]».
28
– Regolamento del Consiglio 31 ottobre 1994, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l’[OSCURATO:PERSONA]
(GU L 286, pag. 5).
29
– Ottavo ‘considerando’.
30
– Undicesimo ‘considerando’.
31
– V. [OSCURATO:PERSONA], Y., «La cohésion économique et sociale: objectif ou politique de la Communauté et de l’Union européenne?»,
L’Europe et les régions: quinze ans de cohésion économique et sociale,
op. cit., pag. 139, in particolare pag. 142.
32
– V. Blumann, op. cit., pag. 13. Secondo tale autore, «[l]a coesione racchiude formalmente l’economico e il sociale. Ma essa
va ancora più in là, poiché tocca anche la dimensione culturale, intellettuale, societale e altro (…). La coesione costituisce
un aspetto fondamentale del progetto europeo, mira a rafforzare l’omogeneità, l’unità dell’Unione europea. Al pari dei diritti
fondamentali o della cittadinanza, essa rientra tra i principi costituzionali di base ed esprime al massimo livello la solidarietà
che deve regnare al suo interno» (traduzione libera).
33
– Nella sentenza 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio (Racc. pag. I‑8395), la Corte ha interpretato la
coesione economica e sociale come segue: «[o]ccorre rilevare che, se è vero che dagli artt. 2 e 3 del Trattato [divenuti,
in seguito a modifica, rispettivamente artt. 2 CE e 3 CE] e dagli artt. da 130 A a 130 E dello stesso Trattato [divenuti,
in seguito a modifica, rispettivamente artt. da 158 CE a 162 CE] risulta che il rafforzamento della coesione economica e sociale
è uno degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, costituisce un elemento importante, in particolare per l’interpretazione
del diritto comunitario nel campo economico e sociale, le disposizioni controverse presentano un carattere programmatico,
di modo che la realizzazione dell’obiettivo della coesione economica e sociale deve essere il risultato delle politiche e
delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] nonché degli [OSCURATO:PERSONA] membri» (punto 86).
34
– V. Blumann, op. cit., pag. 18.
35
– Come testimonia l’art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1083/2006. V. anche lo strumento di promozione della cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale costituito dall’iniziativa comunitaria Interreg [comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
28 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta
a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario – Interreg III (GU C 143, pag. 6)]. Rilevo
peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] è parimenti intervenuta attraverso il programma [OSCURATO:PERSONA] del Nord‑[OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell’iniziativa
Interreg II A (v. comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2000, cit., pag. 28).
36
– Documento SC/029 – CESE 1686/2008.
37
– Punto 6.8.5 del parere.
38
– V.
[OSCURATO:PERSONA] illustré,
1994.
39
– V. comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2006, cit., punto 2.1.3, quarto paragrafo.
40
– V. la giurisprudenza citata al paragrafo 59 delle presenti conclusioni.
41
– Punto 4.1, primo paragrafo.
42
– Punto 4.1, quarto paragrafo («[p]er quanto riguarda i beneficiari, il FII presta la sua assistenza sostanzialmente alle
stesse categorie di persone cui si rivolge il programma [OSCURATO:PERSONA]»). V. anche punto 6, quinto paragrafo («[l]e priorità fissate
dal FII e dai programmi CE sono complementari, e occorre sfruttare queste possibilità di sinergie»). Si può inoltre menzionare
la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 20 maggio 2008 sulla valutazione del programma [OSCURATO:PERSONA] e strategie per il futuro, [P6_TA(2008)0205],
il cui ‘considerando’ P così recita:
«considerando che molteplici azioni nell’ambito dei sottoprogrammi di [OSCURATO:PERSONA], dei programmi del FII e dell’iniziativa Interreg
si sono rivelate molto simili e in taluni settori presentano un certo grado di duplicazione delle attività».
43
– Altri indizi, che non possono tuttavia essere determinanti per la scelta del fondamento normativo, confermano invece la
mia convinzione che le misure contenute nel regolamento contestato rientrino effettivamente nella politica comunitaria di
coesione economica e sociale. Rilevo infatti che la [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata nel consiglio di amministrazione del FII dal
direttore generale della politica regionale. Peraltro, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] europea incaricati di procedere alle verifiche
e ai controlli in loco del FII sono, oltre a quelli della Corte dei conti delle [OSCURATO:PERSONA] europee, quelli della direzione generale
«REGIO».
44
– Per un’applicazione recente di tale disposizione, v. sentenza 6 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. (punti 86‑89).